Foto Blaco – archivio Asaps (ASAPS) – Il fenomeno della pirateria stradale, purtroppo,
è in continua crescita. Molte volte gli artefici di incidenti, che poi si danno
alla fuga, restano ignoti e impuniti. Oggi, però, se il responsabile del
sinistro rimane sconosciuto, la vittima o suoi familiari, in caso di decesso,
hanno la possibilità di ottenere un risarcimento economico, rivolgendosi al
“Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Si tratta di un ente,
istituito presso la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), il
cui scopo è quello di risarcire il danno provocato da veicoli non identificati
o senza copertura assicurativa. Nel primo caso il risarcimento coprirà
esclusivamente i danni alla persona e non quelli riguardanti il veicolo o le
cose trasportate. In materia è intervenuta anche la Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 18.532 del 5 luglio, con la quale si chiarisce
che per ottenere l’intervento del Fondo non è necessario presentare una
denuncia penale e attendere l’esito delle indagini. Ci si può rivolgere
all’Ente riuscendo semplicemente a dimostrare che il danno è attribuibile a un
mezzo che non è possibile identificare. La prova del sinistro e della fuga può
essere fornita con qualunque mezzo, ad esempio attraverso dei testimoni. Non è
necessario attendere gli esiti del processo penale nel caso i danni siano di
lieve entità. L’esistenza, o meno, dei presupposti previsti dalla legge per
l’intervento del Fondo si valuterà quindi caso per caso, indipendentemente dal
fatto che sia stata presentata una denuncia. (ASAPS) |
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