In caso di
tamponamento tra veicoli – che si verifica anche quando il contatto tra il
veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale – per il disposto
dell’art. 107 del previdente codice della strada (applicabile ratione temporis al sinistro per cui è
causa), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni
caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che
precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo
una presunzione de facto di
inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi
applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo c.c.,
egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il
mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono
stati determinati da cause in tutto o in parte a li non imputabili. (C.c., art. 2054). |
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