Circolazione stradale - Violazioni del codice della
strada - Rilevamento mediante l’uso di apparecchiature elettroniche (autovelox)
- Obbligo di contestazione immediata - Esclusione - Denunciata lesione del
diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Questione
già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
In termini generali «l’omissione della contestazione
immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di
per sé una violazione del diritto di difesa».
ORDINANZA N. 155 ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori: Franco BILE | Presidente | Giovanni Maria FLICK | Giudice | Francesco AMIRANTE | ” | Ugo DE
SIERVO | ” | Romano VACCARELLA | ” | Paolo MADDALENA | ” | Alfio FINOCCHIARO | ” | Alfonso QUARANTA | ” | Franco GALLO | ” | Luigi MAZZELLA | ” | Gaetano SILVESTRI | ” | Sabino CASSESE | ” | Maria Rita SAULLE | ” | Giuseppe TESAURO | ” | Paolo Maria NAPOLITANO | ” |
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con
ordinanza del 20 marzo 2006 dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico, nel
procedimento civile vertente tra R. C. e l’Ufficio Territoriale del Governo di
Brindisi, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
1, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del
18 aprile 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Giudice di pace di San
Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione – dell’art. 201, comma 1-bis,
lettera e), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall’art.
4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni
al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto
2003, n. 214;
che il rimettente
premette di essere chiamato a giudicare dell’opposizione proposta avverso
ordinanza ingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza
dell’avvenuta contestazione dell’infrazione stradale di cui all’art. 142, comma
8, del medesimo codice della strada, infrazione accertata «a mezzo
dell’apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512»; che il giudice a quo – nell’evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame «è
motivato dalla omessa contestazione immediata dell’infrazione», ciò che
precluderebbe «all’opponente di svolgere le sue difese ed accertare
direttamente quanto contestato nell’immediatezza del fatto» (come disposto, invece,
dagli artt. 200 e 201 del codice della strada) – reputa di dover condividere il
dubbio di costituzionalità, prospettato dall’opponente nel giudizio principale,
relativo al predetto art. 201, comma 1-bis,
lettera e), del codice della strada; che, osserva il
rimettente, se gli artt. 200 e 201 del codice della strada enunciano, in via
generale, «il principio della contestazione immediata dell’infrazione», la
disposizione censurata consente, viceversa, di derogarvi, allorché
l’accertamento della violazione avvenga «per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilità», apparecchi che consentono «la determinazione dell’illecito in
tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto
di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile
o nei modi regolamentari»; che, in tal modo,
l’amministrazione sarebbe legittimata a «precostituirsi un’ipotesi di deroga al
principio della contestazione immediata attraverso la scelta di uno strumento»
che, «per come è fatto e per come funziona», esclude «il principio della
contestazione immediata»; che, conseguentemente,
l’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del codice della strada violerebbe
gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «perché lesivo del diritto di difesa da
parte del cittadino-utente per disparità di trattamento», e, inoltre, in quanto
«impedisce il diritto di agire immediatamente» e dunque di esercitare il
«diritto di difesa»; che è intervenuto in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione sollevata; che la dedotta
violazione del diritto alla difesa, secondo l’Avvocatura generale dello Stato,
non sussiste, in quanto l’art. 200 del codice della strada prevede l’obbligo
della contestazione immediata non in termini assoluti, stabilendo che si
proceda in tal senso solo «quando sia possibile»; che le ipotesi contemplate
dalla disposizione impugnata integrano, appunto, «situazioni operative» le
quali, «per la natura della violazione, per le circostanze di luogo e di tempo,
non consentono la contestazione immediata se non a prezzo di rischi
elevatissimi per la sicurezza del personale accertatore, degli altri utenti e
dello stesso contravventore»; che, d’altra parte, per
tratti stradali diversi «dalle autostrade e dalle strade extraurbane
principali», la possibilità di omettere la contestazione immediata dell’infrazione
stradale non risulta rimessa all’arbitrio dell’amministrazione, dipendendo da
una «ponderata valutazione del Prefetto», il quale «accerta l’esistenza di
obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza»; che su tali basi,
pertanto, la difesa erariale ha concluso affinché la Corte costituzionale – in
conformità con il precedente costituito dall’ordinanza n. 307 del 2006 –
dichiari l’infondatezza della questione sollevata. Considerato che il Giudice di pace di San
Pietro Vernotico ha sollevato questione di legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dell’art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214; che questa Corte – con
ordinanza n. 307 del 2006 – ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga
questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri
evocati dall’odierno rimettente; che la citata pronuncia,
oltre a ribadire in termini generali che «l’omissione della contestazione
immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di
per sé una violazione del diritto di difesa» (principio già affermato
nell’ordinanza n. 150 del 2006 e nella sentenza n. 27 del 2005), ha pure
precisato che, in occasione della redazione del verbale di contestazione di
illecito amministrativo, «la mancata presentazione di osservazioni, scritti
difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela
giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell’amministrazione
lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è
normalmente l’atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e
l’irrogazione della sanzione» (così la citata ordinanza n. 307 del 2006, che
richiama l’ordinanza n. 160 del 2002); che quanto, poi, alla pretesa disparità di trattamento «del cittadino-utente», che
il rimettente sembrerebbe ricollegare ad una (arbitraria) facoltà per
l’amministrazione di «precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio della
contestazione immediata», facendo ricorso alle apparecchiature di rilevamento a
distanza della velocità dei veicoli, è
sufficiente ribadire come «l’uso delle apparecchiature suddette non sia affatto
rimesso all’arbitrio dell’amministrazione, essendo predeterminati sia i casi
che le sedi stradali interessati dall’utilizzazione degli strumenti de quibus, secondo quanto stabilito
dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno
2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto
2002, n. 168» (ordinanza n. 307 del 2006); che, pertanto, la
questione sollevata dal Giudice di pace di San Pietro Vernotico è
manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma
1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), comma introdotto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata –
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione – dal Giudice di pace di
San Pietro Vernotico con l’ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile
2007.
|