DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI Direzione generale per la motorizzazione Divisione 6
Prot. n. 85582
Roma, 18
settembre 2007
OGGETTO:
|
Istruzioni operative per l’esercizio
delle funzioni di controllo sulle attività svolte dagli Studi di consulenza
automobilistica abilitati.
|
|
|
A)
|
PREMESSA
|
Con la presente circolare si intendono impartire le istruzioni
operative necessarie per consentire agli UMC di esercitare le proprie funzioni
di controllo sugli Studi di consulenza automobilistica, finalizzate alla
verifica del corretto svolgimento:
1)
|
delle attività svolte dagli STA;
|
2)
|
delle attività di rilascio dei
certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori;
|
3)
|
delle attività di rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe.
|
Al riguardo, si evidenzia che dette funzioni di controllo sono
espressamente previste dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 358/2000, per quanto
concerne gli STA, e dall’art. 8, comma 12, del decreto dirigenziale 15 maggio 2006, in materia di
rilascio dei documenti di circolazione dei ciclomotori. In tema di rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di
prova, viceversa, il d.P.R. n. 474/2001 nulla prevede espressamente in tema di
controlli; tuttavia, trattandosi anche in tal caso di una procedura
semplificata secondo i medesimi principi e criteri stabiliti per gli STA e per
il rilascio dei documenti di circolazione dei ciclomotori, ed essendo gli Studi
di consulenza abilitati ad operare nel rispetto di modalità non dissimili da
quelle in uso per le predette procedure, sussistono le condizioni per
estendere i controlli anche a questo tipo di attività.
Nell’intento di rendere più agevole la lettura delle istruzioni
che di seguito si illustrano, ai fini della presente circolare si intendono
per:
a)
|
“procedure STA”, tutte le attività
svolte dagli Studi di consulenza abilitati ai sensi del d.P.R. n. 358/2000;
|
b)
|
“procedure ciclomotori”, tutte le
attività svolte dagli Studi di consulenza abilitati al rilascio dei
certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori ai sensi dell’art.
97 c.d.s.;
|
c)
|
“procedure circolazione di prova”, tutte
le attività svolte dagli Studi di consulenza abilitati al rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova e alla produzione ed alla
distribuzione delle relative targhe ai sensi del d.P.R. n. 474/2001;
|
d)
|
“procedure semplificate”, le procedure
di cui ai precedenti punti a), b) e c.
|
|
|
C)
|
PRINCIPI GENERALI
|
Si richiama l’attenzione sulle seguenti indicazioni di carattere
generale, cui gli UMC debbono scrupolosamente attenersi nell’esercizio delle
attività di controllo:
1.
|
gli UMC non sono legittimati ad
effettuare controlli sugli Studi di consulenza non abilitati ad alcuna delle
procedure semplificate;
|
2.
|
i controlli debbono essere limitati
esclusivamente all’accertamento del corretto svolgimento delle procedure
semplificate e non possono in alcun modo essere estese all’attività di
consulenza automobilistica, essendo questa di esclusiva pertinenza delle
Province e dei Comuni (art. 9, legge n. 264/1991), né alle ulteriori
eventuali attività connesse o svolte in ragione di un rapporto di concessione
o di convenzionamento con gli Automobile Club;
|
3.
|
i controlli debbono essere condotti
secondo modalità rispettose dei principi della trasparenza, della efficacia e
della economicità dell’azione amministrativa;
|
4.
|
in conseguenza di quanto evidenziato
al punto 3), nel caso di Studi di consulenza abilitati allo svolgimento di
più procedure semplificate, gli UMC avranno cura di procedere, nel corso del
sopralluogo, alla verifica del regolare svolgimento di tutte le
procedure semplificate cui lo Studio di consulenza è abilitato;
|
5.
|
le attività di controllo hanno natura
e finalità esclusivamente amministrative, pertanto è da escludersi
categoricamente la possibilità di compiere perquisizioni dei locali degli
Studi di consulenza e di procedere a sequestro cautelare di materiali e
documenti.
|
|
|
D)
|
SOPRALLUOGHI
|
I controlli debbono essere svolti mediante sopralluogo presso le
sedi degli Studi di consulenza abilitati allo svolgimento delle procedure STA,
delle procedure ciclomotori e delle procedure circolazione di prova. Al riguardo, si sottolinea che le attività di controllo degli UMC
si estendono a tutte le imprese e società di consulenza automobilistica
abilitate, ivi comprese quelle che operano in regime di concessione o di
convenzionamento con gli Automobile Club (cd. delegazioni indirette). Tenuto conto di quanto in particolare evidenziato al punto 3 del
precedente paragrafo C), si rappresenta la necessità che:
a)
|
i sopralluoghi vengano svolti nel
corso di giornate lavorative, in orario compreso tra le ore 17,00 e le ore
19,00;
|
b)
|
i Direttori di ciascun UMC, in
accordo con le indicazioni fornite dai Dirigenti dei SIIT – Settore Trasporti
di riferimento, stabiliscano una programmazione dei sopralluoghi tale da
garantire una azione di vigilanza che, al contempo, sia efficace ma anche
condotta secondo modalità di piena trasparenza e correttezza.
|
Non è dovuto il pagamento di alcuna tariffa, da parte degli Studi
di consulenza, per l’attività di controllo svolta dagli UMC.
E)
|
COMMISSIONE DI CONTROLLO
|
I sopralluoghi debbono essere svolti da una Commissione composta,
su incarico del Direttore del competente UMC, da almeno due membri. Al riguardo, si rinvia a quanto già precisato con la Direttiva “Linee guida
sui criteri di ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, comma 1037, legge
n. 296/2006” adottata dallo scrivente in data 22 giugno 2007.
F)
|
VERBALE DI SOPRALLUOGO
|
A conclusione del sopralluogo, la Commissione di
controllo redige un verbale in duplice copia, conforme al fac-simile allegato
alla presente circolare (All. 1). Entrambe le copie debbono essere sottoscritte dai funzionari che
hanno espletato l’accertamento e dal soggetto cui compete la responsabilità
professionale dell’attività di consulenza, secondo i principi stabiliti dalla
legge n. 264/1991, se il sopralluogo è avvenuto alla sua presenza. La prima copia è destinata agli atti dell’Ufficio; la seconda è
consegnata, a conclusione della visita di accertamento, al responsabile dello
Studio di consulenza che lo ha sottoscritto. In assenza del responsabile professionale, il verbale è
sottoscritto dal dipendente o da altro soggetto alla presenza del quale si è
svolto l’accertamento, cui viene consegnata fotocopia del verbale stesso;
viceversa, la copia del verbale destinata allo Studio di consulenza viene
trattenuta dalla Commissione e notificata il giorno lavorativo successivo, a
cura dell’UMC, al titolare dello Studio stesso a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel verbale, in particolare, debbono essere annotati:
1.
|
gli eventuali impedimenti all’accesso
della Commissione ai locali dello Studio di consulenza;
|
2.
|
tutte le verifiche effettuate ed il
loro esito;
|
3.
|
l’eventuale rifiuto di esibizione di
quanto richiesto dalla Commissione;
|
4.
|
l’eventuale proposta di sospensione o
di cessazione dei collegamenti telematici;
|
5.
|
le eventuali dichiarazioni rese dal
responsabile professionale (o da altro soggetto) dello Studio di consulenza che
sottoscrive il verbale;
|
6.
|
l’eventuale rifiuto a sottoscrivere
il verbale;
|
7.
|
la menzione che il verbale stesso
costituisce, ove ne sussistano i presupposti, comunicazione di avvio, a
seconda dei casi, del procedimento di sospensione o di cessazione
dell’operatività dei collegamenti telematici;
|
8.
|
l’assegnazione del termine perentorio
di 10 giorni naturali e consecutivi, entro il quale far pervenire al
Direttore del competente UMC eventuali documenti e scritti difensivi.
|
|
|
G)
|
OGGETTO DEI CONTROLLI
|
Per tutte le procedure semplificate, le attività di controllo
hanno ad oggetto esclusivamente la verifica:
1.
|
del possesso delle prescritte
strumentazioni informatiche per la stampa dei documenti e, se ricorre il
caso, delle prescritte apparecchiature omologate per la produzione delle
targhe di prova;
|
2.
|
dell’adozione di misure di sicurezza
per la tenuta dei materiali in custodia (targhe, carte di circolazione,
certificati di circolazione, tagliandi autoadesivi, ecc.); al riguardo, si
sottolinea che ogni valutazione circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza
adottate è di esclusiva pertinenza del titolare dello Studio di consulenza,
il quale si assume ogni responsabilità amministrativa, civile e penale
derivante dalla custodia di beni dello Stato aventi natura di carte-valori e
di materiali a stretta rendicontazione;
|
3.
|
della ordinata tenuta dei materiali
in custodia (targhe, carte di circolazione, certificati di circolazione,
tagliandi autoadesivi, ecc.), al riparo da possibili danneggiamenti ed in
modo inaccessibile per la clientela durante l’orario di apertura al pubblico
dei locali dello Studio di consulenza;
|
4.
|
della corretta tenuta dei registri di
contabilizzazione dei materiali in custodia, che debbono essere
necessariamente aggiornati alla movimentazione dei materiali stessi
effettuata nel giorno lavorativo precedente al sopralluogo;
|
5.
|
della completezza della
documentazione relativa alle operazioni effettuate in giornata, avendo cura,
in particolare, di accertare che siano presenti tutti i documenti
richiesti, in base alle disposizioni vigenti, in originale ovvero in
fotocopia semplice od in copia conforme;
|
6.
|
dell’eventuale indebito rilascio di
ricevute sostitutive di documenti di circolazione o di altra documentazione
ai fini della circolazione;
|
7.
|
della esposizione al pubblico delle
tariffe applicate;
|
8.
|
della esposizione dell’apposito logo
che identifica lo Studio di consulenza quale soggetto abilitato alle
procedure semplificate, ovvero di loghi difformi da quelli prescritti o
relativi a procedure semplificate per le quali non si è ottenuta
l’abilitazione.
|
|
|
H)
|
ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITA’
|
Quanto alle conseguenze amministrative derivanti dall’accertamento
di irregolarità, le norme che disciplinano le procedure semplificate non
offrono indicazioni univoche; infatti:
•
|
per le procedure circolazione di
prova, il d.P.R. n. 474/2001 nulla prevede al riguardo, non essendo nemmeno
disciplinate espressamente le attività di controllo sugli Studi di consulenza
abilitati in questo settore;
|
•
|
per le procedure STA, il d.P.R. n.
358/2000 si limita a prevedere le sole attività di controllo sul corretto
funzionamento degli sportelli;
|
•
|
per le procedure ciclomotori, l’art.
8, comma 12, del decreto dirigenziale 15 maggio 2006, dopo aver prescritto
l’accertamento, da parte degli UMC, del corretto svolgimento delle attività
affidate agli Studi di consulenza, espressamente rinvia, in caso di accertate
irregolarità, all’applicazione degli stessi periodi di sospensione dell’operatività
dei collegamenti con il CED della Motorizzazione previsti dal comma 11 in caso di rilascio di
documenti irregolari, secondo le modalità stabilite con apposita circolare.
|
Questa disomogeneità di previsioni induce, pertanto, la necessità
di evidenziare alcune precisazioni. Il rapporto che intercorre tra l’UMC e lo Studio di consulenza
abilitato alle procedure semplificate si fonda essenzialmente su di una
positiva valutazione in ordine alla affidabilità dell’impresa di consulenza ad
operare per conto dell’Amministrazione, mettendo a disposizione dell’utenza
interessata un servizio cui sono connessi rilevanti interessi pubblici e la cui
tutela forma oggetto dei compiti istituzionali propri dell’Amministrazione
stessa. Non v’è dubbio quindi che, in via cautelare e secondo i principi
generali sanciti dalla legge n. 241/1990, gli UMC possano disporre la
sospensione o la cessazione dei collegamenti, sulla base di un rinnovato e
documentato giudizio in ordine alla affidabilità del soggetto abilitato alla
procedura semplificata. Si ritiene pertanto che, nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti dalla legge n. 241/1990, possano essere estese anche alle procedure
STA ed alle procedure circolazione di prova le ipotesi di sospensione e revoca
dei collegamenti previste espressamente dall’art. 8, comma 11, del citato
decreto dirigenziale 15 maggio 2006 per le procedure ciclomotori. Ciò in quanto si tratta di misure che non possiedono carattere
sanzionatorio bensì, lo si ribadisce, perseguono unicamente finalità cautelari.
H1)
|
Sospensione dei collegamenti
|
La sospensione dei collegamenti è disposta se ricorre almeno
una delle seguenti irregolarità:
1.
|
l’inesistenza di misure di sicurezza
per la tenuta dei materiali in custodia;
|
2.
|
la reiterata tenuta non ordinata dei
materiali in custodia con esposizione degli stessi a possibili danneggiamenti
o in modo facilmente accessibile per la clientela durante l’orario di
apertura al pubblico dei locali dello Studio di consulenza;
|
3.
|
la reiterata irregolare tenuta dei
registri di contabilizzazione dei materiali in custodia;
|
4.
|
l’incompletezza della documentazione
relativa alle operazioni effettuate in giornata, la presenza di fotocopie di
documenti (es. COC) in luogo degli originali richiesti;
|
5.
|
l’indebito rilascio di ricevute
sostitutive di documenti di circolazione o di o di altra documentazione ai
fini della circolazione;
|
6.
|
rifiuto od altro impedimento ingiustificato
all’accesso della Commissione di controllo ai locali dello Studio di
consulenza, ovvero rifiuto ingiustificato di esibire quanto richiesto
dalla Commissione di controllo.
|
La sospensione dei collegamenti è disposta, per la prima volta,
per un periodo pari a 30 giorni naturali e consecutivi; per la seconda volta,
la sospensione è disposta per un periodo pari a 90 giorni naturali e
consecutivi, indipendentemente dalla fatto che siano state accertate le
medesime irregolarità ovvero irregolarità diverse. La sospensione dei collegamenti inibisce allo Studio di consulenza
la possibilità, per il tempo prescritto, di compiere le attività relative alle
procedure semplificate rispetto alle quali sono state le irregolarità. Preso atto delle risultanze del verbale di sopralluogo, il Direttore
dell’UMC:
•
|
valuta gli eventuali documenti e
scritti difensivi fatti pervenire dall’interessato entro il termine
prescritto;
|
•
|
dispone, se ne ricorrono i
presupposti, la sospensione dei collegamenti con provvedimento scritto e
motivato, notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel
quale è indicata la data a decorrere dalla quale diviene operativa la
sospensione dei collegamenti.
|
Nel provvedimento deve essere chiaramente indicato che, avverso lo
stesso, è possibile proporre ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla
notifica, presso il competente SIIT – Settore Trasporti. In caso di omessa esposizione al pubblico delle tariffe applicate
dallo Studio di consulenza, l’UMC si limita a darne notizia alla competente Ufficio
dell’Amministrazione Provinciale, al fine della adozione delle previste
sanzioni. Viceversa, in caso di irregolarità che concernono l’esposizione
dei loghi, il Direttore dell’UMC assegna il termine perentorio di 7 giorni,
naturali e consecutivi, entro i quali lo Studio di consulenza è tenuto a
rimuovere le irregolarità riscontrate, con l’avvertenza che, permanendo
l’omissione, si procederà all’applicazione dei prescritti periodi di
sospensione.
H2)
|
Cessazione dei collegamenti
|
La cessazione dell’operatività dei collegamenti telematici è
disposta, e le abilitazioni ai collegamenti stessi decadono, se:
1.
|
vengono riscontrate, per la terza
volta nell’arco di un triennio, le condizioni di sospensione
dell’operatività dei collegamenti;
|
2.
|
vengono riscontrate, nel corso di un
sopralluogo, almeno quattro delle irregolarità di cui ai punti 1, 2,
3, 4 e 5 del paragrafo H1);
|
3.
|
vi è stato, per la seconda volta
consecutiva, un rifiuto o altro impedimento ingiustificati all’accesso della
Commissione di controllo ai locali dello Studio di consulenza.
|
Nell’ipotesi di cui al precedente punto 2), la cessazione dei
collegamenti viene disposta indipendentemente dalla sussistenza di eventuali
recidive, avendo lo Studio di consulenza posto in essere comportamenti
irregolari di tale rilievo da ritenere venuto meno il rapporto fiduciario con
l’Amministrazione. Dal punto di vista procedimentale, il Direttore dell’UMC dispone
la cessazione dei collegamenti secondo le medesime modalità illustrate nel
paragrafo H1).
Venerdì, 28 Settembre 2007
email
stampa
Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?
Iscriviti alla Newsletter
|