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Sicurstrada 10/09/2007

Il quesito del giorno - Le macchine operatrici rientrano nell’esenzione al divieto di circolazione per mezzi pesanti superiori a 7,5 T?

Sono un operatore della polizia stradale, pongo il seguente quesito: i veicoli immatricolati macchine operatrici, sono strutturati esteriormente uguali agli autocarri, con cassone adibito a trasporto di merce, rientrano nell’esenzione al divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a T. 7,5, come le macchine Agricole indicate nei veicoli esenti?
Saluti e grazie anticipato per la risposta.

Mail-Pinerolo (Torino)

***


(Asaps). L’articolo 1 del DM 13 dicembre 2006, pubblicato in G.U n. 301 del 29 dicembre 2006, stabilisce:
<<1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:...>>
Il divieto di circolazione fuori dal centro abitato, è pertanto rivolto a tutti i veicoli e complessi veicolari, per il trasporto di cose, e quindi adibiti a tale trasporto, di peso complessivo superiore a 7,5 t.
Orbene i veicoli classificati "Macchine Operatrici", secondo la definizione fornita dall’art. 58 del C.d.S., sono:
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.>>
Orbene, detti veicoli non sono destinati, per loro natura, al trasporto di cose in genere, quindi soggetti a specifica autorizzazione e, conseguentemente, si ritiene che essi non rientrino fra quelli per i quali vige il divieto.
Ovviamente andranno tenute presentianche le eventuali prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione, verificando poi se queste facciano oppure no rientrare il veicolo fra quelli nei confronti dei quali vige il divieto. (Asaps)


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Lunedì, 10 Settembre 2007
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