Sono un operatore della polizia stradale,
pongo il seguente quesito: i veicoli immatricolati macchine operatrici, sono
strutturati esteriormente uguali agli autocarri, con cassone adibito a
trasporto di merce, rientrano nell’esenzione al divieto di circolazione per i
mezzi pesanti superiori a T. 7,5, come le macchine Agricole indicate nei
veicoli esenti?
Saluti e grazie anticipato per la risposta.
Mail-Pinerolo
(Torino) ***
(Asaps). L’articolo 1 del DM 13 dicembre 2006,
pubblicato in G.U n. 301 del 29 dicembre 2006, stabilisce:
<<1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati:...>>
Il divieto di circolazione fuori dal centro
abitato, è pertanto rivolto a tutti i veicoli e complessi veicolari, per il
trasporto di cose, e quindi adibiti a tale trasporto, di peso complessivo
superiore a 7,5 t.
Orbene i veicoli classificati
"Macchine Operatrici", secondo la definizione fornita dall’art. 58
del C.d.S., sono:
1.
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli,
destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con
speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il
proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo
operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità
stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le
macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie
quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla
movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione
alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le
macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,
la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non
pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.>>
Orbene, detti veicoli non sono destinati, per
loro natura, al trasporto di cose in genere, quindi soggetti a specifica
autorizzazione e, conseguentemente, si ritiene che essi non rientrino fra
quelli per i quali vige il divieto.
Ovviamente andranno tenute presentianche
le eventuali prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione, verificando
poi se queste facciano oppure no rientrare il veicolo fra quelli nei confronti
dei quali vige il divieto. (Asaps)
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