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Sicurstrada 20/09/2007

Il quesito del giorno - In caso di contestazione inerente al trasporto rifiuti senza formulario, il conducente coincide sempre con il trasportatore?

Per la contestazione e/o notifica di un Verbale di violazione al D. Lvo 152/06 inerente un trasporto di rifiuti senza il Formulario, "conducente" è sempre sinonimo di "trasportatore"? Secondo me non può esservi corrispondenza se non nel caso del conducente titolare anche dell’Impresa di trasporto e per tanto la contestazione immediata sulla strada, al di fuori del caso indicato, risulterebbe priva di fondamento giuridico come altresì una successiva notifica. Certo di una pronta ed esaustiva risposta, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

E-mail: Brugherio (MI)
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(ASAPS) L’articolo 193, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prescrive che "Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare ......omissis......" (la violazione per la mancanza è riconducibile all’articolo 258, comma 4 dello stesso decreto).
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che l’articolo 183 del Decreto Legislativo 152/2006, tra le definizioni relative alle norme in materia di gestione dei rifiuti, non annovera la figura specifica del “Trasportatore”.
Pertanto si ritiene che con il termine trasportatore si identifichi anche lo stesso conducente del veicolo che sulla rete stradale gli viene contestato e notificato la violazione di cui trattasi, a prescindere che sia o meno titolare dell’impresa. (ASAPS)


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Giovedì, 20 Settembre 2007
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