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Decreti Legislativi 29/07/2003

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.190 - "Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilitı civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE"

Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2003
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.190
"Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilitı civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE"

  


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1ƒ marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 49 e l’allegato B;

Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilitı civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilitı civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto l’articolo 2, comma 5-quater della legge 26 maggio 2000, n. 137;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l’articolo 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivitı produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e dell’interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si intende per:
a) impresa di assicurazione: un’impresa che abbia ricevuto l’autorizzazione amministrativa conformemente all’articolo 6 o all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, compresa l’impresa di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
b) stabilimento: la sede sociale, l’agenzia o la succursale di un’impresa di assicurazione, quale definita nell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo stabilimento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
c) veicolo: un autoveicolo quale definito nell’articolo 1, numero 1, della direttiva 72/166/CEE, compreso il veicolo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
d) aventi diritto al risarcimento: ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli;
e) Stato membro: Stato appartenente all’Unione europea o Stato appartenente allo Spazio economico europeo;
f) Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente come definito nell’articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo;
g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all’articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
h) ufficio nazionale per l’assicurazione: l’ufficio nazionale per l’assicurazione quale definito all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, compreso l’Ufficio centrale italiano riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
i) Stato terzo: Stato non appartenente all’Unione europea e allo Spazio economico europeo.

Art. 2.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilitı civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

3. Gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:
a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento, e
b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la responsabilitı civile del responsabile.

Art. 3.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione obbligatoria della responsabilitı civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilitı del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’articolo 2.

2. Il mandatario deve risiedere o essere stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale e’ designato e deve rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

3. Il mandatario, che puÚ operare per conto di una o pi˜ imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

4. La nomina del mandatario non esclude la facoltı per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. L’inosservanza da parte dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario della disposizione di cui al comma 5 comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2000 a euro 6000, secondo le modalitı procedurali di cui all’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

7. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.

Art. 4.
Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, il danneggiato puÚ rivolgersi all’Organismo di indennizzo nazionale, di cui all’articolo 6, secondo quanto previsto dall’articolo 8.

Art. 5.
Centro di informazione

1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e’ istituito presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale puÚ anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che giı detengano e gestiscano le informazioni di cui alla lettera a), un Centro di informazione incaricato:
a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilitı civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell’allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilitı del vettore;
3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilitı civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell’allegato A al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilitı del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all’articolo 3 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3;
b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell’ottenere le informazioni di cui alla lettera a), numeri 1, 2 e 3.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 2, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica, o
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente decreto legislativo.

6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l’indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all’impresa di assicurazione, o
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.

7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilitı civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare, in via sistematica, i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.

8. Fermi restando i poteri dell’autoritı giudiziaria, le forze di polizia, nonchÈ gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall’articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l’Ufficio centrale italiano, l’Organismo di indennizzo nazionale, di cui all’articolo 6, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.

9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l’ISVAP puÚ, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, avvalersi dei dati non sensibili trattati per le finalitı della banca dati sinistri, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 5-quater, della legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. L’ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri, al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione.

10. Le procedure, i tempi e le modalitı di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalitı del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonchÈ le modalitı di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell’ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al comma 9, che saranno oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.

11. Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, l’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, l’ISVAP ha altresÏ titolo ad accedere ai dati dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.

13. L’inosservanza del termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con il provvedimento dell’ISVAP di cui al comma 10, comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, secondo le modalitı procedurali di cui all’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni:
a) la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo e’ contenuto negli otto giorni successivi a detto termine;
b) la sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del termine di invio;
c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lettera b).

14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi di invio di dati incompleti.

Art. 6.
Organismo di indennizzo nazionale

1. Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e’ riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale.

2. L’Organismo di indennizzo nazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell’Ufficio centrale italiano, secondo le modalitı stabilite con apposita convenzione.

Art. 7.
Intervento dell’Organismo di indennizzo nazionale

1. L’Organismo di indennizzo nazionale e’ incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di: 
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in un altro Stato membro e stazionante abitualmente in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di indennizzo nazionale interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo, il cui ufficio nazionale per l’assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

Art. 8.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nel caso previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento:
a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi diritto non possono presentare all’Organismo di indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

2. L’Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo nazionale e’ sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l’Organismo di indennizzo nazionale non puÚ subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare.

4. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purchÈ con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all’Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di ricevuta.

5. L’Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso, con le modalitı di cui al comma 4, sopra la propria richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.

6. L’Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:
a) l’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove e’ avvenuto il sinistro se il sinistro e’ stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e’ accaduto il sinistro; 
di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrı entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.

7. L’Organismo di indennizzo nazionale cui e’ stata presentata la richiesta di risarcimento e’ tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilitı e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove e’ avvenuto il sinistro.

Art. 9.
Rimborso da parte dell’organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l’impresa di assicurazione 
del responsabile all’Organismo di indennizzo nazionale

1. L’Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 8, acquisisce un credito nei confronti dell’organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalitı stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.

2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo nazionale e’ tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi.

3. L’Organismo di indennizzo nazionale e’ surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta impresa e’ tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di indennizzo nazionale di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da rimborsare puÚ costituire oggetto di contestazione da parte dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a).

Art. 10.
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l’Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonchÈ il fondo di garanzia dello Stato membro in cui e’ accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e’ verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. L’Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, e’ tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilitı e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove e’ avvenuto il sinistro.

3. L’Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalitı stabilite dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l’impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

Art. 11.
Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada
per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, rimborsa l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonchÈ delle spese dirette e indirette di cui all’articolo 10, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non e’ possibile identificare l’impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l’organismo d’indennizzo, ha diritto di esercitare l’azione di regresso prevista dall’articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 12.
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

1. Al comma 2 dell’articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e’ aggiunta la seguente lettera:
´e-bis) il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato, esclusa la responsabilitı del vettore;ª.

2. Al comma 1 dell’articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e’ aggiunta la seguente lettera:
´e-bis) comunicare il nome e l’indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell’allegato, esclusa la responsabilitı del vettoreª.

Art. 13.
Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576

1. Al secondo comma dell’articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo il secondo periodo, e’ inserito il seguente:
´In ogni caso, e’ garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalitı nel settore dell’assicurazione obbligatoria della responsabilitı civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.ª.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell’ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Martedì, 29 Luglio 2003
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