C.d.S.
- nuove sanzioni - perché non si applica il troncamento?
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In sede di introduzione dell’Euro, con l’articolo 51 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato" e che "a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative e’ tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e’ arrotondata eliminando i decimali". In pratica: a fronte di un ipotetico risultato - a seguito della conversione - di Euro 327,996, era necessario "troncare" tutto quanto scritto dopo la virgola (pertanto risultato 327). Le disposizioni sul cosiddetto "troncamento" trovano però applicazione solamente in sede di conversione dalla lire all’Euro. Da questo momento in poi si applicano le "normali" regole sull’arrotondamento. |