In tema di
circolazione stradale, in caso di guida di motoveicoli di cilindrata superiore
a 125 centimetri cubici senza patente di categoria A ma con patente di
categoria B rilasciata dopo il 26 aprile 1988 trova applicazione l’art. 116,
comma 13 (sanzionante la guida di autoveicoli o motoveicoli senza avere
conseguito la patente ovvero senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti) e non già l’art. 125, comma 3, c.s. (sanzionante la
diversa e più lieve ipotesi di guida di veicolo per il quale è richiesta una
patente di guida di categoria diversa da quella posseduta), concernendo
quest’ultimo, nella formulazione ratione
temporis nel caso applicabile (trattandosi di fatto accaduto nel 2001),
esclusivamente la guida di autoveicoli, e non anche di motoveicoli, in base al
tenore dell’art. 53 del medesimo codice. (Nuovo c.s., art. 53; nuovo c.s., art.
116; nuovo c.s., art. 125). |
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