Il vigente
codice della strada omette ogni specifica disciplina destinata a regolare la
circolazione nelle cosiddette «rotatorie», limitandosi l’art. 122 del Regolamento di
esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni) a
contemplare, alla lettera d), tra i segnali di obbligo generico, quello di «rotatoria»
ed a specificare, al comma sesto, che esso deve essere usato per indicare ai
conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce;
aggiungendosi poi che il segnale deve essere collocato sulla soglia dell’area
dove si svolge la circolazione rotatoria e deve essere sempre preceduto, nelle
strade extraurbane, dal segnale di «preavviso
di circolazione rotatoria». Attraverso un adeguato uso della segnaletica
stradale, è disciplinata la circolazione nelle rotatorie in maniera flessibile,
con riguardo, di volta in volta, alle singole esigenze dell’incrocio
considerato. Valgono, in proposito, le regole contenute, rispettivamente:
nell’art. 145, comma secondo, del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n.
285, e successive modificazioni), in forza del quale la precedenza, nel caso di
intersezione tra le traiettorie percorse da due veicoli, è regolata nel senso
dell’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo che sia
diversamente segnalato; nell’art. 146 dello stesso codice, che rinvia all’art.
38, e in particolare al comma secondo, laddove si stabilisce che le
prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale vanno rispettate
anche se difformi alle altre regole di circolazione. Per determinare il regime
della circolazione nelle rotatorie è pertanto necessario avere riguardo alla
segnaletica esistente, cui è consentito «derogare»
alla regola della precedenza a destra vigente nel nostro ordinamento.
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