Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni
amministrative – Contestazione – Verbale – Redatto dai carabinieri -
Opposizione – Legittimazione passiva – Prefetto – Esclusione – Ministero della
difesa – Sussistenza – Erronea identificazione del soggetto passivamente
legittimato non rilevata in primo grado – Rilevabilità in cassazione –
Conseguenze – Cassazione della sentenza senza rinvio – Notificazione
dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di
comparizione a cura dell’Ufficio – Rilevanza – Esclusione. In tema di sanzioni amministrazioni per violazioni del
codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il
verbale di contestazione, la legittimazione passiva spetta dell’amministrazione
centrale dell’acqua dipendono gli agenti che hanno accertato l’infrazioni,
sicchè, qualora il verbale sia stato elevato dai carabinieri, legittimato a
resistere all’opposizione è il Ministero della difesa. L’accertata carenza di
legittimazione dell’autorità amministrativa nei cui confronti è stata rivolta
l’opposizione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, esplica
i suoi effetti non solo in relazione al ricorso per cassazione, ma anche nei
confronti dell’atto introduttivo avanti al giudice di pace, e, ricorrendo in
tal modo l’ipotesi di cui all’art. 382, comma terzo, u.p., c.p.c., la sentenza
deve essere cassata senza rinvio . Né rileva in contrario che la notificazione
dell’opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione venga effettuata
a cura dell’ufficio del giudice ai sensi dell’art. 23, non potendo l’opponente
per ciò solo ritenersi esentato dall’indicare nell’atto di opposizione i
soggetti passivamente legittimato e dovendosi di conseguenza in mancanza o
nell’ipotesi di errata indicazione, far ricadere sul medesimo le conseguenze
processuali che ne discendono. |
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