Velocità – Limiti fissi – Apparecchi rilevatori –
Documentazione fotografica – Necessità – Esclusione – Fattispecie relativa
all’accertamento di violazione dei limiti di velocità a mezzo di
apparecchiatura denominata «Telelaser» verificatasi prima dell’entrata in
vigore del D.L. 20 giugno 2002, n. 121. In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità a mezzo apparecchiature elettroniche (in relazione a violazioni
intervenute, come nella specie, precedentemente all’entrata in vigore della
legge 1° agosto 2002, n. 168, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 20 giugno 2002, n. 121), poiché l’art. 142 c.s. si limita a prevedere che
possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente
omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n.
495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è
affidata direttamente agli organi di polizia stradale, devono essere costituite
in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in
modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza
prevedere che la rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere
attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della
velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo di apparecchiatura elettronica
denominata «Telelaser», che non rilascia documentazione fotografica
dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma consente
unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando
affidata all’attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione
la riferibilità della velocità proprio al veicolo individuato. |
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