SOMMARIO:
1. Premessa
2. L’autorizzazione per
lo svolgimento di gare con veicoli a motore
3. Il reato previsto dall’art.
9, c. 8-bis, del c.d.s.
4. Il reato previsto dall’art.
141, c. 9, secondo periodo, del c.d.s.
1. Premessa
Il grave fenomeno delle gare in velocità con veicoli a motore
svolte senza autorizzazione ha attirato negli ultimi anni l’attenzione
dell’opinione pubblica. Sono molteplici gli aspetti negativi legati
a tale realtà, che spesso sottende l’azione di associazioni
criminali che gestiscono scommesse clandestine.
Gli eventi luttuosi causati da queste competizioni hanno spinto
il legislatore a stabilire, per gli organizzatori e i partecipanti,
sanzioni molto severe, non più soltanto di natura amministrativa.
La legge 22 marzo 2001, n.
85, che ha attribuito al Governo la delega per la revisione
del codice della strada, ha stabilito una serie di principi e criteri
direttivi, fra i quali anche quelli (definiti dall’art. 2, c. 1,
lett. t)) rivolti a "contemplare uno specifico reato per chiunque
promuove od organizza corse in gara o competizioni in velocità
sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane,
in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa,
prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell’arresto
da 1 a 8 mesi e dell’ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonché
la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al
ritiro della patente".
In forza della legge delega, è stato emanato il D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, che, fra l’altro, ha previsto, all’art.
2 e all’art. 8, due nuovi reati, di competenza del Tribunale, connessi
all’organizzazione e alla partecipazione a gare in velocità
con veicoli a motore non autorizzate.
L’entrata in vigore dei suddetti artt. 2 e 8, originariamente fissata
per il 1 gennaio 2003, è stata anticipata al 7 agosto 2002,
ai sensi dell’art. 1, c. 1, della legge
1 agosto 2002, n. 168.
Prima di descrivere le due nuove fattispecie di reato (infra, par.
3 e par. 4) occorre fare riferimento alle modifiche introdotte relativamente
al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle gare con
veicoli a motore.
2. L’autorizzazione per lo svolgimento di gare con
veicoli a motore
L’art. 2 del D.Lgs., che ha modificato l’art. 9 del c.d.s., ha
previsto nuove competenze per il rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione
di gare con veicoli a motore su strade ed aree pubbliche.
L’autorizzazione non è più rilasciata dal prefetto,
bensì, sentite le federazioni nazionali sportive competenti
e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica
sicurezza, dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale,
dalla regione per le strade regionali, dalle province per le strade
provinciali, dai comuni per le strade comunali.
I promotori devono richiedere l’autorizzazione almeno 15 giorni
prima della manifestazione, se la competenza è del comune,
e almeno 30 giorni prima, negli altri casi, e possono essere concesse
previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
3. Il reato previsto dall’art. 9, c. 8-bis, del
c.d.s.
In base all’art. 9, c. 8-bis, del c.d.s., introdotto dall’art.
2 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, compie reato chiunque organizza
una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore
senza esserne autorizzato nei modi previsti dall’art. 9 e chiunque,
a qualsiasi titolo, partecipa a tale competizione organizzata e
non autorizzata.
In questa ipotesi, è certamente rinvenibile e individuabile
una struttura organizzativa e un preventivo accordo fra organizzatori
e partecipanti, ma per lo svolgimento della gara non è stata
rilasciata l’autorizzazione delle competenti autorità, ai
sensi dell’art. 9.
Sono previste le seguenti sanzioni:
- arresto da 1 a 8 mesi;
- ammenda da € 500,00 a € 5.000,00;
- sospensione della patente da 2 a 6 mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI del c.d.s.;
- divieto di effettuare la competizione imposto dall’autorità
amministrativa, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, titolo
VI del c.d.s.;
- confisca dei veicoli dei partecipanti, disposta con la sentenza
di condanna.
È da evidenziare come l’importo definito per l’ammenda non
rispetti pienamente la previsione di delega; infatti, come invece
è stato giustamente disposto per il novellato art. 141, c.
9, sarebbe stato più corretto stabilire, mediante le operazioni
di conversione, un minimo di € 516,00 e un massimo di €
5.164,00.
4. Il reato previsto dall’art. 141, c. 9, secondo
periodo, del c.d.s.
Una seconda nuova fattispecie di reato, strettamente connessa a
quella appena descritta, è prevista dall’art. 141, c. 9,
secondo periodo, del c.d.s., introdotto dall’art. 8 del D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9: compie reato chi gareggia in velocità
con veicoli a motore, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità,
fuori dei casi previsti dall’art. 9.
Sono previste le seguenti sanzioni:
- arresto da 1 a 8 mesi;
- ammenda da € 516,00 a € 5.164,00;
- sospensione della patente da 2 a 6 mesi ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI del c.d.s.;
- confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
Si tratta di gare non autorizzate e nemmeno organizzate. La differenza
rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 9, c. 8-bis, consiste proprio
nella mancanza di un momento organizzativo della competizione, la
quale è improvvisata sul momento senza un preventivo accordo
dei partecipanti.
Pertanto, al fine di delineare correttamente l’illecito, gli organi
di polizia devono verificare attentamente se sia rinvenibile o meno
una struttura organizzativa; qualora questa non esista o sia difficile
dimostrarne l’esistenza, si deve ricorrere alle previsioni dell’art.
141, c. 9, secondo periodo.
Nel caso in cui la gara in velocità, non autorizzata, avvenga
fra veicoli non a motore, devono essere applicate soltanto le sanzioni
amministrative stabilite dall’art. 141, c. 9, primo periodo, del
c.d.s..
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