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Articoli 08/10/2007

Dal 20 settembre scorso l’invio telematico delle istanze sui vecchi acquisti - Iva, scatta l’ora dei rimborsi

Le regole 2007. Dopo il caos, la detrazione si è fermata al 40% e per le dirette c’è il tetto del 10%
Periodo transitorio. La determinazione dell’imposta per l’acquisto di veicoli
Ambito applicativo. Chi resta fuori dal tetto. Sui beni strumentali cade ogni limitazione

Foto Coraggio - archivio Asaps

Gli sconti del Fisco sulle au­to si fermano al 40 per cento. Do­po il caos normativo del 2006, che aveva fatto seguito alla sen­tenza della Corte di Giustizia Ue sull’indetraibilità dell’Iva, è questa la percentuale uniforme individuata dal legislatore per la detrazione dell’Iva e la dedu­zione dei costi da parte di impre­se e professionisti. Nella stessa misura, i contribuenti potevano ottenere il rimborso dell’Iva su­gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006, inviando alle Entrate l’istanza telematica en­tro il 20 settembre 2007.

Cambiamenti continui

In meno di 12 mesi le regole fiscali delle autovetture sono cambiate spesso, con disposizioni che si so­no accavallate l’una sull’altra, e con decorrenze più volte rinvia­te. Il quadro normativo che si presenta alla ripresa lavorativa è, al­meno si spera, definitivo, con percentuali di recupero valide per il 2007 e per gli esercizi successivi.
Tutto nasce dalla sentenza del 14 settembre 2006, che ha cancel­lato la vecchia norma che impe­diva la detrazione dell’Iva sugli acquisti di auto e sulle relative spese di funzionamento. L’inter­vento del Governo, che stimò un buco di gettito di dimensioni co­lossali (successivamente ridi­mensionato), si è tradotto in due Dl. Il primo (Dl 258/2006) ha bloccato ogni recupero automa­tico dei contribuenti, stabilendo che l’Iva non detratta su acquisti fino al 13 settembre 2006 poteva essere solo chiesta a rimborso, entro il 15 aprile 2007, con moda­lità da determinare in un provve­dimento delle Entrate. Al prov­vedimento, emanato solo a fine febbraio, ha fatto seguito la pro­roga del termine per inviare le istanze al 20 settembre prossi­mo e una circolare (n. 28/E) che, correggendo di fatto la norma, ha notevolmente semplificato le regole di compilazione dell’istanza.
Si è quindi operato sul versan­te delle imposte dirette, con una stretta senza precedenti. Con il Dl262/2006 è stato stabilito il rad­doppio, o quasi, del reddito da includere in busta paga per l’uso promiscuo dell’auto aziendale e un quasi totale azzeramento del­le deduzioni dei costi da parte di imprese e professionisti.
Per le vetture in benefit la deducibilità è passata dal 100%, senza limiti di prezzo dell’auto, al solo importo tassato al lavora­tore; sulle auto diverse, deduzio­ni annullate per le imprese (tran­ne gli agenti, che mantengono l’80%) e recuperi di appena il 25% per i professionisti. La ma­novra, in vigore già dall’eserci­zio 2006, ha generato, nei bilan­ci al 31 dicembre scorso, un ag­gravio fiscale assai rilevante, senza che ancora si fossero fatti sentire del tutto gli effetti della maggior detraibilità dell’Iva. Detraibilità che, in base al Dl 258, si poteva operare in base a regole "ordinarie" di inerenza alla atti­vità svolta, sulla cui applicazio­ne l’Agenzia non ha mai fatto co­noscere il proprio pensiero.

Il via libera al 40%

I contribuenti, nel timore che il Fisco potesse poi contestare i conteggi effettuati, hanno spes­so rinviato la detrazione, atten­dendo la reintroduzione di una quota forfettaria che semplifi­casse la gestione e gli adempi­menti contabili. Arriva così, do­po un iter tormentato, il via libe­ra Ue alla detrazione Iva limita­ta al 40%, a partire dal 27 giugno 2007, con problemi di passag­gio dal vecchio al nuovo regime su cui si attendono ancora chia­rimenti dalle Entrate. Il ritorno all’indetraibilità dell’Iva apre a un’attenuazione della stretta sui costi, che giunge con la con­versione del Dl 81/2007. A regi­me, dal 2007 in poi, le deduzioni si riavvicinano a quelle valide fi­no al 2005, con un 40% genera­lizzato per le auto non in bene­fit. Uno sconto retroattivo ri­guarda anche le spese del 2006, per le quali viene concesso un bo­nus da spendere nella dichiara­zione del prossimo anno.

La lunga strada fino al 40%

Prima del 14 settembre 2006
- Iva: recuperabile al 15% su acquisti e leasing (10% fino al 2005). Nessuna detrazione su carburanti, lubrificanti e manutenzioni. Detraibilità piena solo per agenti e rappresentanti. Costi: deduzione integrale in Unico per le auto date in benefit a dipendenti; sconti al 50%, con un valore dell’auto non superiore a 18.076 euro per ammortamenti e leasing, per le vetture diverse. All’80% le auto di agenti e rappresentanti.

Dl 258/2006. Decreto blocca compensazioni
- La Corte di Giustizia dichiara l’illegittimità della norma italiana sulla detrazione Iva. Il Governo corre ai ripari con il Dl 258/2006, consentendo il recupero dell’Iva pregressa, dal 2003 al 13 settembre 2006, solo attraverso apposite istanze di rimborso, senza alcuna compensazione nella contabilità. Per il futuro, detrazione fai da te, secondo quote di effettivo utilizzo aziendale, fino a quando la Ue non autorizzerà l’Italia a reintrodurre una quota limitata di detraibilità

Dl 262/2006. Collegato alla Finanziaria
- Per compensare il minor gettito Iva, si interviene con una stretta senza precedenti sul versante imposte dirette, con effetto già dal periodo di imposta 2006. Auto a dipendenti, il valore da tassare in busta paga passa dal 30 al 50 per cento delle tariffe Aci, mentre la deduzione nel modello Unico si limita all’importo che costituisce benefit tassato. Per tutte le altre vetture, sconti azzerati, tranne che per agenti e rappresentanti (deduzione ferma all’80 per cento) e professionisti, che possono recuperare il 25 per cento.

Legge 296/2006. Finanziaria 2006
- Arriva una prima attenuazione della manovra sulle auto. L’aumento del valore del benefit per i dipendenti slitta al 2007, evitando un maxi prelievo su tredicesime e stipendi di dicembre. Per il 2006, dunque, si torna al 30 per cento di 15.000 chilometri annui.

Provvedimento 22 febbraio 2007. L’attuazione
- Arriva il primo 40 per cento. L’agenzia delle Entrate individua in questa quota forfettaria (35 per cento per agricoltura, caccia e pesca) l’importo dell’Iva rimborsabile con istanza telematica (termine, già fissato al 15 aprile, poi rinviato al 20 settembre 2007), per gli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006. Sorprese sgradite per le auto già vendute, con Iva da riversare al 100% e per la tassazione del rimborso ai fini Ires e Irap. Chi intende ottenere rimborsi maggiori, dovrà documentare in via ordinaria l’effettiva percentuale di impiego del veicolo nella attività.

Cm 28/E/2007. Le istruzioni
- II Fisco semplifica i rimborsi telematici. Niente calcoli analitici per le imposte dirette (fino al 2005), se si evidenzia una tassazione almeno pari al 10 per cento dell’Iva recuperata; per le auto rivendute, versamento dell’Iva solo per l’1 per cento.

Autorizzazione Ue
- Arriva dalla Ue il secondo 40 per cento. La decisione del 18 giugno 2007 stabilisce la detraibilità, in base a questa misura, dell’Iva su acquisti effettuati dal 27 giugno 2007, giorno di pubblicazione nella Guue. Il recupero resta integrale per agenti e rappresentanti, taxisti, noleggiatori e autoscuole, nonché per i veicoli costituenti beni strumentali della attività del contribuente, concetto, quest’ultimo, su cui si attendono chiarimenti delle Entrate.

DI 81/2007. Il decreto «tesoretto»
- A meno di 12 mesi dalla stretta, le auto ritrovano gli sconti sui costi, non solo per il 2007, ma anche, retroattivamente, sul 2006. A regime, scatta la deducibilità al 40 per cento per imprese e professionisti, quota elevata al 90 per cento se il veicolo è dato in benefit a un dipendente. Per il 2006, spetta un bonus, da recuperare nel modello Unico del prossimo anno, pari alla differenza tra quanto originariamente dedotto e una quota del 20 (imprese), 30 (professionisti), o 65 per cento (auto in benefit). Questo bonus si può già utilizzare per ridurre l’acconto di novembre. Ripristinate infine anche per il 2007 le regole precedenti per il calcolo del benefit in busta paga (30 per cento di 15.000 chilometri).

ANALISI - Molte pretese si perdono nel «labirinto»

Quanto saranno i contri­buenti italiani che vor-ranno dedicare parte del loro tempo - già impegnato nelle contorte vicende degli studi di settore e degli indici di normalità economica - alla compilazione delle istanze di rimborso dell’Iva sulle auto uti­lizzate per l’attività aziendale o professionale, con la connessa trasmissione telematica entro il prossimo 20 settembre?
Si inizia con l’onere materia­le della ricerca dei documenti, dai quali trarre le informazioni che devono essere indicate cu­mulativamente per anno nel­l’istanza di rimborso, dal 1° gen­naio 2003 al 13 settembre 2006, giorno precedente la sentenza della Corte Ue. La data iniziale nasce dal fatto che al 14 settem­bre scorso era ancora possibile recuperare l’Iva sulle auto sen­za proporre alcuna domanda di rimborso. Non era infatti anco­ra scaduto il termine di trasmis­sione telematica dei modelli Unico relativi al 2005: in quella dichiarazione - come prevede l’articolo 19, comma 1, ultimo periodo della legge Iva - pote­vano essere fatte valere le detra­zioni di tale anno e dei due precedenti, quindi dal 1° gennaio 2003. Il Dl 258/2006 blocca que­sta opportunità, cioè la ricompilazione del quadro VF della di­chiarazione Iva per il 2005. Sen­za questo freno, i contribuenti si sarebbero trovati con un cre­dito pari all’imposta non detrat­ta sulle auto nel triennio, e avrebbero potuto utilizzarlo su­bito in compensazione, e per­tanto il Dl blocca anche questa modalità di recupero.
L’approssimarsi della sca­denza di presentazione della domanda di rimborso del­l’Iva sulle auto vede peraltro ancora alcune significative incertezze, anche dopo le in­novazioni introdotte dalle En­trate con la circolare 28/E del 16 maggio. In particolare la circolare è intervenuta sul calcolo dell’«indebito arric­chimento» di cui avrebbe be­neficiato il contribuente in termini di minori imposte di­rette pagate nei vari anni, per aver dedotto costi al lordo dell’Iva o solo al netto di una )arte per acquisti e leasing. L’onere di un calcolo esatto sarebbe stato più che sufficiente a scoraggiare l’accesso alla procedura di rimborso: si sarebbe dovuto infatti simulare la riliquidazione delle dichiarazioni dei redditi, e non solo del contribuente, ma anche dei soci "trasparen­ti", come nelle società di per­sone. Su questo punto la cir­colare forfetizza le imposte dirette da restituire nel 10% dell’Iva chiesta a rimborso, ma non potendo modificare il dettato normativo, afferma che chi riduce la richiesta di questa percentuale andrà in coda ai soggetti che dovran­no essere controllati.
La stessa logica di non concentrazione del controllo vale per il calcolo dell’imposta sulle auto sia acquistate sia rivendu­te nei tre anni e quasi nove mesi ai quali si riferisce l’istanza: la richiesta va ridotta di un altro 1% (da calcolare sul totale dell’Iva e non al netto dell’effet­to imposte dirette).
Ma l’incertezza è rimasta per chi ha acquistato il veicolo e lo detiene tuttora: stando alle istruzioni del modello di rim­borso, la successiva rivendita dovrebbe essere fatta con impo­nibile pieno, con il rischio di ve­dersi ridurre il prezzo netto di vendita (le auto usate si com­merciano Iva inclusa) di una en­tità superiore all’Iva che verreb­be poi rimborsata.
E a questo riguardo nulla si sa sui modi e sui tempi di que­sta erogazione al contribuente: la legge di conversione del Dl 81/2007 autorizza la spesa di ben 5,7 miliardi di euro all’an­no, per tre anni. Dopo il 20 set­tembre conosceremo l’entità delle domande di rimborso, che dimostreranno l’esagerazione di questa stima, e degli au­menti alle altre imposte intro­dotti per farvi fronte.


Rivoluzione d’estate. –
Dalla sentenza Ue al ripristino del forfait
Il calendario dei recuperi

La Sentenza delle Corte di Giustizia del 14 settembre 2006 ha dato il via al valzer delle detra­zioni e delle deduzioni dell’Iva e dei costi, che si è concluso solo nell’estate del 2007, attraverso il ripristino generalizzato di una ali­quota del 40 per cento.
Le modalità di recupero del­l’Iva sulle autovetture, stabilite da diversi provvedimenti, inter­ni e comunitari, cambiano in re­lazione alla data di effettuazione della spesa, data che general­mente coincide con quella della fattura emessa dal fornitore. Per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio 2003 e il 13 settembre 2006, l’imposta, originariamen­te non detratta (o detratta solo al 10 o 15% per acquisti, leasing e no­leggi), può essere richiesta a rim­borso, in via telematica, entro il 20 settembre prossimo, limitata­mente al 40 per cento. Dal rim­borso andrà scalato quanto do­vuto a titolo di maggiori impo­ste Ires e Irap su dichiarazioni già presentate, per un importo che la circolare 28/E/2007 con­sente di forfettizzare al 10% dell’Iva. Forfait, questa volta dell’ 1%, anche per la maggiore imposta da riversare qualora l’auto sia già stata venduta. Se­condo le Entrate, infatti, chi chie­de il rimborso non può più appli­care la norma che prevede che, nella vendita di vetture, la base imponibile corrisponde alla quo­ta che si era detratta al momento dell’acquisto (10 o 15 per cento), dovendo dunque assoggettare ad Iva l’intero prezzo.
Sugli acquisti compresi tra il 14 settembre 2006 e il 26 giugno 2007 cessano i limiti alla detra­zione, dovendosi applicare le di­sposizioni ordinarie sui beni e servizi impiegati nella attività dell’impresa o del professioni­sta. Se l’auto era in parte utiliz­zata per scopi «privati», occor­reva individuare, in base a criteri oggettivi, la quota di impiego aziendale ed effettuare conse­guentemente la detrazione. Il Fisco non ha mai chiarito su quale base temporale debba es­sere individuata la quota di uti­lizzo, e neppure se debbano operarsi rettifiche successive, in caso di variazioni nella per­centuale di impiego privato.
Dal 27 giugno 2007, entra infi­ne in vigore la nuova detrazione a forfait del 40%, in base a quanto stabilito dalla decisione Ue del 18 giugno. Molti contribuenti han­no peraltro adottato la nuova misura già da inizio 2007, per ragio­ni di semplificazione che si spera vengano ratificate dalle Entrate. Il limite non riguarda, oltre alle auto di agenti e rappresentanti, taxisti, noleggiatori eccetera, quelle che rientrano «tra i beni strumentali del contribuente nel­l’esercizio della sua attività».
Oltre a chiarire il significato di quest’ultima locuzione, è ne­cessario che si intervenga per correlare nuovamente la ridot­ta quota di detrazione con la base imponibile in caso di rivendi­ta. Le modifiche a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi non riguardano i transiti stradali delle autovetture, trattandosi di operazioni per le quali è sem­pre rimasta in vigore l’indetraibilità al 100 per cento


Il Balletto. – Tre regimi in due anni
Sconti nell’Unico 2008

L’indeducibilità dei costi del­le auto aziendali, introdotta dal Dl262/2006, ha fortemente penalizzato i bilanci 2006 delle socie­tà, che hanno visto aumentare an­che di diversi punti percentuali il carico fiscale per Ires e Irap.
La stretta in Unico 2007, che ha interessato anche i professio­nisti (le cui deduzioni si sono dimezzate) è stata vista come una ingiusta penalizzazione, soprat­tutto da parte di quelle imprese che utilizzano l’auto come reale strumento di lavoro ma che, in base a un restrittivo orienta­mento dell’Agenzia, non posso­no considerarle quali beni stru­mentali a deduzione piena (am­messa dal Fisco solo per noleg­giatori, taxi e autoscuole).
A bilanci chiusi, e con il mo­dello Unico 2007 pronto per l’in­vio, O legislatore è ritornato sui suoi passi, ripristinando in gran parte le precedenti deduzioni e concedendo uno sconto retroat­tivo sui costi 2006, di cui si po­trà usufruire mediante una de­tassazione extra nella dichiara­zione del prossimo anno. Anche per le imposte sui redditi, come per l’Iva, si alternano quindi tre regimi in appena due anni: 2006 con deduzioni azze­rate, 2006 rivisto con deduzioni parziali, e infine 2007, con buona pace dei principi di semplici­tà e di stabilità delle norme tri­butarie. Per le auto in benefit, si passerà da una deduzione del solo importo del reddito tassa­to in busta paga (Unico 2007) a un recupero del 65% di tutti i co­sti (ricalcolo del 2006 da far va­lere in Unico 2008), per giunge­re a una deduzione del 90% che andrà a regime per i costi soste­nuti dal 2007 in poi. Per le auto­vetture diverse, l’esercizio in corso vedrà un sconto del 40% dei costi (con un tetto di prezzo dell’auto di 18.076 euro per cal­colare ammortamenti e lea­sing) a cui si aggiungerà un par­ziale recupero di spese del 2006, nei limiti del 20 (imprese e società) o del 30% (professio­nisti) di quanto sostenuto (sempre con il descritto tetto di co­sto). Il bonus sul 2006, che si ap­plicherà riducendo il reddito dell’anno successivo di un am­montare pari alla differenza tra le deduzioni originarie e quelle ricalcolate, potrà essere sfrutta­to anche per abbattere la secon­da rata dell’acconto. Il calcolo ri­sulta spesso complicato, per cui non è da escludere che molti rin­vieranno tutto a giugno del prossimo anno.
Il Dl 81/2007 ha infine ripor­tato al 30% della tariffa Aci per 15mila chilometri l’importo del reddito in natura da assoggetta­re a Irpef e a contributi, per l’uso promiscuo dell’auto aziendale da parte di dipenden­ti e manager. In realtà, il 50% previsto dal Dl 262/2006 non è mai entrato in vigore, dato che l’ultima legge Finanziaria ne aveva prorogato l’efficacia al 2007, anno da cui decorre il rientro al 30% originario.
Tra benefit agevolato e dedu­zione quasi integrale dei costi, l’auto torna così ad essere uno strumento privilegiato dal Fi­sco per incentivare i dipendenti delle imprese.

Le tipologie

I CASI CONCRETI

Presentazione. Prevista una adesione facoltativa che fa scattare effetti a catena

Termini e percentuali. I criteri decisivi per scegliere la procedura più adatta


Tre esempi sotto la lente

Esempio n. 1 - Forfetario base

- Una Srl ha acquistato nel 2004 cinque vetture al prezzo di 50.000 euro oltre a Iva di 10.000 euro cadauna. Inoltre, ha sostenuto costi per carburante per 12.500 euro oltre a Iva di 2.500 euro per gli anni 2004 e 2005, e per 8.000 euro oltre a Iva per 1.600 euro sino al 13 settembre 2006. Le spese di manutenzione ammontano a 2.500 euro, oltre a Iva per 500 euro, sia nel 2005 che nel 2006. La maggiore Iva detraibile che si evidenzia nell’istanza, pari a 18.040 euro, deriva da:

- 15.000 euro, sull’acquisto dei mezzi nel 2004
(20.000 detraibile a forfait - 5.000 già detratta).

- euro, sulle schede del 2004
(nessuna detrazione precedente)

- 1.200 euro, sulle schede e le manutenzioni del 2005
(nessuna detrazione precedente)

- 840 euro, sulle schede e le manutenzioni sino
al 13 settembre 2006 (nessuna detrazione precedente)


- Nel caso specifico, l’impatto sulle imposte dirette deriva unicamente dalla maggior deduzione effettuata per il 50% delle spese per carburante e manutenzioni del 2004 e 2005; pertanto, è possibile complessivamente determinare il risparmio da restituire in 409,75 euro (pari al 37,25% della metà del minor costo di 2.200 euro). La restituzione dei tributi diretti è inferiore al 10% dell’Iva rimborsabile (18.040 x 10% = 1.804); la presentazione dell’istanza forfetaria in modo "base" comporta dunque un risparmio di 1.394,25 euro

Esempio n. 2 - Forfetario super semplificato

-
Una Srl ha acquistato nel 2004 cinque vetture al prezzo di 15.000 euro oltre a Iva di 3.000 euro cadauna. Inoltre, ha sostenuto costi per carburante per 5.000 euro oltre a Iva di 1.000 euro per gli anni 2004 e 2005, e per 3.000 euro oltre a Iva per 600 euro sino al 13 settembre 2006. Le spese di manutenzione ammontano a 2.000 euro, oltre a Iva, nel 2005 e 1.800 oltre a Iva nel 2006. La maggiore Iva detraibile che si evidenzia nell’istanza, pari a 5.844 euro, deriva da:


- 4.500 euro, sull’acquisto dei mezzi nel 2004
(6.000 detraibile a forfait - 1.500 già detratta);

- 400 euro, sulle schede del 2004
(nessuna detrazione precedente)

- 560 euro, sulle schede e le manutenzioni del 2005
(nessuna detrazione precedente)

- 384 euro, sulle schede e le manutenzioni sino
al 13 settembre 2006 (nessuna detrazione precedente)

Nel caso specifico, l’impatto sulle imposte dirette deriva:

- dalla deduzione di maggiori ammortamenti nel 2004 e 2005
rispettivamente pari a 562,50 euro e 1.125 euro;

- dalla deduzione effettuata per il 50% delle spese per carburante
e manutenzioni del 2004 e 2005, per complessivi 480 euro


- Pertanto è possibile complessivamente determinare il risparmio da restituire in 807,39 euro (pari al 37,25% della metà del minor costo di 4.335 euro). La restituzione dei tributi diretti è superiore al 10% dell’Iva rimborsabile (5.844 x 10% = 584,40); la presentazione dell’istanza forfetaria in modo "super semplificato" comporta dunque un risparmio di 222,99 euro

Esempio n. 3 - Rimborso analitico


- Si ipotizzi la stessa situazione dell’esempio numero 2, ma con la variante che la società è in grado di dimostrare che i mezzi sono stati utilizzati effettivamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività della società, senza alcun uso privato dei soci o dei dipendenti. Riuscendo a dimostrare la piena inerenza, la detrazione dell’imposta non subisce alcun limite, con la conseguenza che non converrà mai utilizzare il metodo forfetario. La maggiore Iva detraibile che si evidenzia nell’istanza, pari a 18.860 euro, deriva da:

- 3.500 euro, sull’acquisto dei mezzi nel 2004
(15.000 effettivamente detraibile -1.500 già detratta)

- euro, sulle schede del 2004
(nessuna detrazione precedente)

- 1.400 euro, sulle schede e le manutenzioni del 2005
(nessuna detrazione precedente)

- 960 euro, sulle schede e le manutenzioni
sino al 13 settembre 2006 (nessuna detrazione precedente)


Nel caso specifico, l’impatto sulle imposte dirette deriva:

- dalla deduzione di maggiori ammortamenti nel 2004 e 2005,
rispettivamente pari a 1.687,50 euro e 3.375 euro

- dalla deduzione effettuata per il 50% delle spese per carburante
e manutenzioni del 2004 e 2005, per complessivi 1.200 euro


- Pertanto è possibile complessivamente determinare il risparmio da restituire in 2.232,78 euro (pari al 37,25% della metà del minor costo di 12.525 euro). Rispetto al metodo forfetario dell’esempio 2, in sostanza, si evidenzia un risparmio complessivo di 9.490,61 euro

Richieste, contribuenti al bivio

Istanza telematica per il forfait e cartacea per chi reclama più detrazione

I contribuenti che intendo­no ottenere il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto e sulle spese accessorie di alcu­ni mezzi di trasporto a moto­re, effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio del 2003 al 13 settembre del 2006, hanno a di­sposizione due strumenti e debbono inserire in agenda due differenti scadenze. Infatti, per coloro che condi­vidono le misure a forfait intro­dotte (30, 40 o 50% a seconda dei settori di attività del sogget­to e del tipo di propulsione del veicolo) è disponibile una istan­za di rimborso telematica, da trasmettere entro la data del 20 settembre 2007 (termine intro­dotto con Dpcm 15 aprile 2007), mentre per i contribuenti che ri­tengono di poter dimostrare una maggior percentuale di de­trazione rispetto a quella genericamente disposta, potranno presentare una istanza di rim­borso cartacea entro la successi­va data del 15 novembre 2008.


LE SCADENZE
La domanda da trasmettere online
va inoltrata entro il 20 settembre,
l’altra non deve superare il 15 novembre 2008



Innanzitutto va osservato che l’istanza di rimborso è fa­coltativa (non sussiste, quindi alcun obbligo), ma, se presen­tata, comporta inevitabilmen­te effetti a catena sul compar­to delle imposte dirette, per evitare un ingiustificato arric­chimento, nonché sull’Iva ap­plicabile in caso di eventuale cessione del veicolo oggetto di rimborso, entro la data del 13 settembre 2006.
La tipologia di rimborso che, presumibilmente, sarà maggior­mente utilizzata è quella telema­tica, con percentuale di detra­zione forfetizzata.

Le opzioni

Sono due le possibili forme di richiesta del rimborso Iva auto: una forfetaria telematica (compilabile secondo due diverse modalità) e una analitica cartacea.

- Rimborso telematico forfetario
.

L’istanza si presenta in via telematica entro il 20 settembre 2007, provvedendo all’indicazione analitica dei crediti Iva spettanti (secondo le percentuali del 35,40 o 50% previste dall’Agenzia), eventualmente diminuiti della maggiore Iva per cessione del mezzo e delle maggiori imposte dirette, specifiche per ciascuna annualità.

Rimborso telematico forfetario super semplificato.

Rispetto alla forma standard, rimangono invariati i termini e le percentuali, mentre si opera una riduzione forfetaria dei crediti per tenere conto dell’impatto sulle imposte dirette (10%) e dell’eventuale cessione dei veicoli oggetto di rimborso (1%).
- Rimborso analitico cartaceo.

Il contribuente deve presentare entro il 15 novembre 2008 un’istanza di rimborso cartacea della maggiore Iva spettante a rimborso a seguito dell’utilizzo di percentuali di detrazione superiori a quelle forfetarie che, tuttavia, debbono essere provate. Rimane invariato l’onere di conteggiare l’eventuale impatto sulle imposte dirette.



In tal senso, con decreto legge 15 settembre 2006 e con successivo provvedi­mento n. 2007/31519, l’Esecuti­vo e l’Agenzia delle Entrate han­no predisposto gli strumenti normativi e tecnici utilizzabili dai contribuenti.
C’è da notare che, all’inter­no di questa forma di rimbor­so, si possono individuare due differenti modalità di compila­zione, accomunate dall’utiliz-zo del criterio della detrazio­ne forfetizzata, ma differenzia­te dalle modalità di conteggio delle eventuali maggiori imposte dirette dovute per effetto del rimborso di una parte di Iva originariamente non de­tratta (che, pertanto, può ave­re costituito una deduzione dal reddito) e della maggior Iva dovuta in caso di rivendita del veicolo oggetto di rimborso entro il 13 settembre 2006.
Secondo la modalità "origina­ria", infatti, i conteggi debbono essere effettuati in modo analiti­co, determinando, cioè, l’effetti­vo impatto sull’imponibile fi­scale che, per ciascun periodo di imposta, deriva dal riconosci­mento, ora per allora, di una maggior quota di Iva detraibile; tale conseguenza, sempre pre­sente nel caso di rimborso dell’Iva sulle spese di impiego, può invece rappresentare una eventualità in relazione all’ac­quisto del mezzo (si pensi al ca­so del veicolo dal costo già supe­riore rispetto ai tetti massimi di rilevanza fiscale).
Diversamente, nell’istanza forfetaria super semplificata, sia pure solo a livello di prassi, viene concesso - di fatto - di sti­mare l’impatto sulle imposte dirette, indicando un importo complessivo nel riquadro rie­pilogativo dell’istanza. Se que­sto importo non è inferiore al 10% del credito evidenziato a rimborso, l’Agenzia non espleterà alcun controllo aggiunti­vo. Il medesimo criterio verrà applicato in relazione alla maggiore Iva da addebitare sulla cessione del veicolo sino al 13 settembre 2006, con la dif­ferenza che la percentuale in­dicata è pari al 1 per cento.
Il decreto 258/2006 ha previ­sto anche una forma di rimborso alternativa, utile per i contri­buenti che ritengano non soddi­sfacenti le percentuali forfeta­rie stabilite con Provvedimen­to del 22 febbraio 2007, oppure per coloro che, entro il 20 set­tembre 2007, non abbiano pre­sentato l’istanza telematica.
Questa forma di richiesta rap­presenta una condizione sine qua non per evitare una ulterio­re censura da parte degli organi comunitari che, in più di una oc­casione, hanno ribadito il divie­to, per gli Stati membri, di intro­durre limitazioni al rimborso di tributi illegittimamente acquisi­ti, che siano ulteriori rispetto agli usuali meccanismi di fun­zionamento dell’imposta.
<>Sotto questo profilo, ovvia­mente, mancando a monte la le­gittimazione all’utilizzo di per­centuali forfetarie, il legislatore ha dovuto lasciare campo aper­to ai contribuenti, introducendo, tuttavia, come forma di di­sincentivo, il requisito dell’one­re della prova.
Le maggiori richieste, infatti, dovranno essere supportate da dati ed elementi che giustifichi­no le maggiori percentuali di de­trazione in relazione all’effetti­vo utilizzo (reale inerenza) del bene e, per conseguenza, delle spese accessorie.
In tal senso, la disposizione di riferimento è l’articolo 21 del Dlgs 546/92, che introduce la c.d. forma di rimborso residua­le per i tributi in relazione ai quali non siano previsti specifi­ci termini e modalità dalle nor­me istitutive. Il termine biennale per la presentazione dell’istanza cartacea scade al 15 novembre 2008.


I controlli
. – Scostamenti ammessi entro un limite stabilito
Verifiche oltre il 10%

I controlli del Fisco sulla le­gittimità della richiesta di rimbor­so dell’Iva assolta sui costi auto per il periodo 2003-2006, non sa­ranno rivolti a tutti i contribuenti. Con la circolare n. 28/E del 16 mag­gio 2007 le Entrate hanno ricono­sciuto che la complessità del cal­colo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spet­tanti a rimborso, con riferimento peraltro a un numero molto eleva­to di contribuenti, avrà pesanti ri­percussioni anche sull’azione di controllo. Per esigenze di econo­micità, pertanto, gli uffici periferici dell’Agenzia dovranno concen­trare l’azione di controllo sui sog­getti che nel rigo AR42 abbiano di­chiarato maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo infe­riore al 10% rispetto a quello indi­cato nel rigo AR41. (Iva spettan­te), da considerare al lordo degli eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.


I destinatari

Richiesta forfetaria
-
Le richieste di rimborso forfetarie vanno presentate dal contribuente esclusivamente in via telematica e sul modello non è richiesta alcuna indicazione dell’Ufficio competente. Solo in questo caso la liquidazione e l’erogazione del rimborso avverranno, con tutta probabilità, a livello centrale
Richiesta analitica
-
Le richieste analitiche, ai sensi dell’articolo 21 del Dlgs 546/92, dovranno essere presentate all’ufficio locale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente

Nel caso in cui i veicoli per i quali sia stata presentata la richiesta di rimborso siano stati riven­duti, l’Agenzia sottoporrà priori­tariamente a controllo le istanze di rimborso che, senza evidenzia­re nei corrispondenti righi la mag­gior Iva dovuta in relazione alla ri­vendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di Iva chiesta a rim­borso, una somma inferiore all’1% rispetto al totale dei righi AR3,

Per le richieste forfettarie c’è da presumere che gli uffici perife­rici saranno chiamati a gestire le situazioni più complicate: perso­ne fisiche decedute con una plura­lità di eredi, società cessate, e altro. Il controllo di tali posizioni av­verrà privilegiando quelle posi­zioni che non rientrano nei criteri stabiliti dalla circolare n. 28/07.

Per le istanza in via analitica il primo interlocutore è l’Ufficio competente dove risiede il contribuente che ha presentato l’istan­za. Ovviamente, se questi ha cam­biato la residenza o la sede legale nel periodo 2003/06 dovrà pre­sentare istanza a ogni Ufficio competente nel periodo di imposta considerato. Per le richieste analitiche gli Uffici dovranno esa­minare, per ogni singola pratica, i documenti di contabilità azienda­le da cui possa desumersi la per­correnza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività d’impre­sa e la documentazione amministrativo-contabile nella quale sia­no indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato uti­lizzato in orari e su percorsi coe­renti con l’ordinario svolgimento dell’attività. Appare difficile, pe­rò, immaginare quali siano questi documenti da controllare. Infatti la presenza di un cronotachigrafo (ipotesi sicuramente fantasiosa) potrebbe documentare l’orario di utilizzo, ma come fare a provare il percorso effettuato resta davvero un mistero. Si potrebbe pensare a una prova per presunzioni in rela­zione al totale dei chilometri per­corsi (ricavato dalle schede car­buranti) e l’individuazione di uno o più percorsi ricorrenti, ma an­che qui la dimostrazione è talmen­te aleatoria da essere destinata a finire davanti ai giudici tributari.

Periodo transitorio. - La determinazione dell’imposta
per l’acquisto di veicoli


Ambito applicativo. – Chi resta fuori dal tetto
Sui beni strumentali cade ogni limitazione



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Lunedì, 08 Ottobre 2007
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