Foto Coraggio - archivio Asaps
Gli sconti del Fisco sulle auto
si fermano al 40 per cento. Dopo il caos normativo del 2006, che aveva fatto
seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Ue sull’indetraibilità
dell’Iva, è questa la percentuale uniforme individuata dal legislatore per la
detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi da parte di imprese e
professionisti. Nella stessa misura, i contribuenti potevano ottenere il
rimborso dell’Iva sugli acquisti effettuati fino al 13 settembre 2006,
inviando alle Entrate l’istanza telematica entro il 20 settembre 2007.
Cambiamenti continui
In meno di 12 mesi le regole
fiscali delle autovetture sono cambiate spesso, con disposizioni che si sono
accavallate l’una sull’altra, e con decorrenze più volte rinviate. Il quadro
normativo che si presenta alla ripresa lavorativa è, almeno si spera,
definitivo, con percentuali di recupero valide per il 2007 e per gli esercizi
successivi.
Tutto nasce dalla sentenza del 14 settembre 2006, che ha cancellato la vecchia
norma che impediva la detrazione dell’Iva sugli acquisti di auto e sulle
relative spese di funzionamento. L’intervento del Governo, che stimò un buco
di gettito di dimensioni colossali (successivamente ridimensionato), si è
tradotto in due Dl. Il primo (Dl 258/2006) ha bloccato ogni recupero automatico
dei contribuenti, stabilendo che l’Iva non detratta su acquisti fino al 13
settembre 2006 poteva essere solo chiesta a rimborso, entro il 15 aprile 2007,
con modalità da determinare in un provvedimento delle Entrate. Al provvedimento,
emanato solo a fine febbraio, ha fatto seguito la proroga del termine per
inviare le istanze al 20 settembre prossimo e una circolare (n. 28/E) che,
correggendo di fatto la norma, ha notevolmente semplificato le regole di
compilazione dell’istanza.
Si è quindi operato sul versante delle imposte dirette, con una stretta senza
precedenti. Con il Dl262/2006 è stato stabilito il raddoppio, o quasi, del
reddito da includere in busta paga per l’uso promiscuo dell’auto aziendale e un
quasi totale azzeramento delle deduzioni dei costi da parte di imprese e
professionisti.
Per le vetture in benefit la deducibilità è passata dal 100%, senza limiti di
prezzo dell’auto, al solo importo tassato al lavoratore; sulle auto diverse,
deduzioni annullate per le imprese (tranne gli agenti, che mantengono l’80%)
e recuperi di appena il 25% per i professionisti. La manovra, in vigore già
dall’esercizio 2006, ha generato, nei bilanci al 31 dicembre scorso, un aggravio
fiscale assai rilevante, senza che ancora si fossero fatti sentire del tutto
gli effetti della maggior detraibilità dell’Iva. Detraibilità che, in base al
Dl 258, si poteva operare in base a regole "ordinarie" di inerenza
alla attività svolta, sulla cui applicazione l’Agenzia non ha mai fatto conoscere
il proprio pensiero.
Il via libera al 40%
I contribuenti, nel timore che
il Fisco potesse poi contestare i conteggi effettuati, hanno spesso rinviato
la detrazione, attendendo la reintroduzione di una quota forfettaria che
semplificasse la gestione e gli adempimenti contabili. Arriva così, dopo un
iter tormentato, il via libera Ue alla detrazione Iva limitata al 40%, a
partire dal 27 giugno 2007, con problemi di passaggio dal vecchio al nuovo
regime su cui si attendono ancora chiarimenti dalle Entrate. Il ritorno
all’indetraibilità dell’Iva apre a un’attenuazione della stretta sui costi, che
giunge con la conversione del Dl 81/2007. A regime, dal 2007 in poi, le
deduzioni si riavvicinano a quelle valide fino al 2005, con un 40% generalizzato
per le auto non in benefit. Uno sconto retroattivo riguarda anche le spese
del 2006, per le quali viene concesso un bonus da spendere nella dichiarazione
del prossimo anno.
La lunga strada fino al 40%
Prima del 14 settembre 2006 - Iva: recuperabile al 15% su acquisti e leasing (10% fino
al 2005). Nessuna detrazione su carburanti, lubrificanti e manutenzioni.
Detraibilità piena solo per agenti e rappresentanti. Costi: deduzione integrale
in Unico per le auto date in benefit a dipendenti; sconti al 50%, con un valore
dell’auto non superiore a 18.076 euro per ammortamenti e leasing, per le
vetture diverse. All’80% le auto di agenti e rappresentanti.
Dl 258/2006. Decreto blocca compensazioni
- La Corte di Giustizia dichiara l’illegittimità della norma
italiana sulla detrazione Iva. Il Governo corre ai ripari con il Dl 258/2006,
consentendo il recupero dell’Iva pregressa, dal 2003 al 13 settembre 2006, solo
attraverso apposite istanze di rimborso, senza alcuna compensazione nella
contabilità. Per il futuro, detrazione fai da te, secondo quote di effettivo
utilizzo aziendale, fino a quando la Ue non autorizzerà l’Italia a reintrodurre
una quota limitata di detraibilità
Dl 262/2006. Collegato alla Finanziaria
- Per compensare il minor gettito Iva, si interviene con una
stretta senza precedenti sul versante imposte dirette, con effetto già dal
periodo di imposta 2006. Auto a dipendenti, il valore da tassare in busta paga
passa dal 30 al 50 per cento delle tariffe Aci, mentre la deduzione nel modello
Unico si limita all’importo che costituisce benefit tassato. Per tutte le altre
vetture, sconti azzerati, tranne che per agenti e rappresentanti (deduzione
ferma all’80 per cento) e professionisti, che possono recuperare il 25 per
cento.
Legge 296/2006. Finanziaria 2006
- Arriva una prima attenuazione della manovra sulle auto.
L’aumento del valore del benefit per i dipendenti slitta al 2007, evitando un
maxi prelievo su tredicesime e stipendi di dicembre. Per il 2006, dunque, si
torna al 30 per cento di 15.000 chilometri annui.
Provvedimento 22 febbraio 2007.
L’attuazione
- Arriva il primo 40 per cento. L’agenzia delle Entrate
individua in questa quota forfettaria (35 per cento per agricoltura, caccia e
pesca) l’importo dell’Iva rimborsabile con istanza telematica (termine, già
fissato al 15 aprile, poi rinviato al 20 settembre 2007), per gli acquisti
effettuati fino al 13 settembre 2006. Sorprese sgradite per le auto già
vendute, con Iva da riversare al 100% e per la tassazione del rimborso ai fini
Ires e Irap. Chi intende ottenere rimborsi maggiori, dovrà documentare in via
ordinaria l’effettiva percentuale di impiego del veicolo nella attività.
Cm 28/E/2007. Le istruzioni - II Fisco semplifica i rimborsi telematici. Niente calcoli
analitici per le imposte dirette (fino al 2005), se si evidenzia una tassazione
almeno pari al 10 per cento dell’Iva recuperata; per le auto rivendute,
versamento dell’Iva solo per l’1 per cento.
Autorizzazione Ue
- Arriva dalla Ue il secondo 40 per cento. La decisione del
18 giugno 2007 stabilisce la detraibilità, in base a questa misura, dell’Iva su
acquisti effettuati dal 27 giugno 2007, giorno di pubblicazione nella Guue. Il
recupero resta integrale per agenti e rappresentanti, taxisti, noleggiatori e
autoscuole, nonché per i veicoli costituenti beni strumentali della attività
del contribuente, concetto, quest’ultimo, su cui si attendono chiarimenti delle
Entrate.
DI 81/2007. Il decreto «tesoretto»
- A meno di 12 mesi dalla stretta, le auto ritrovano gli
sconti sui costi, non solo per il 2007, ma anche, retroattivamente, sul 2006. A
regime, scatta la deducibilità al 40 per cento per imprese e professionisti,
quota elevata al 90 per cento se il veicolo è dato in benefit a un dipendente.
Per il 2006, spetta un bonus, da recuperare nel modello Unico del prossimo
anno, pari alla differenza tra quanto originariamente dedotto e una quota del
20 (imprese), 30 (professionisti), o 65 per cento (auto in benefit). Questo
bonus si può già utilizzare per ridurre l’acconto di novembre. Ripristinate
infine anche per il 2007 le regole precedenti per il calcolo del benefit in
busta paga (30 per cento di 15.000 chilometri).
ANALISI - Molte
pretese si perdono nel «labirinto»
Quanto saranno i contribuenti
italiani che vor-ranno dedicare parte del loro tempo - già impegnato nelle
contorte vicende degli studi di settore e degli indici di normalità economica -
alla compilazione delle istanze di rimborso dell’Iva sulle auto utilizzate per
l’attività aziendale o professionale, con la connessa trasmissione telematica entro
il prossimo 20 settembre?
Si inizia con l’onere materiale della ricerca dei documenti, dai quali trarre
le informazioni che devono essere indicate cumulativamente per anno nell’istanza
di rimborso, dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006, giorno precedente la
sentenza della Corte Ue. La data iniziale nasce dal fatto che al 14 settembre
scorso era ancora possibile recuperare l’Iva sulle auto senza proporre alcuna
domanda di rimborso. Non era infatti ancora scaduto il termine di trasmissione
telematica dei modelli Unico relativi al 2005: in quella dichiarazione - come
prevede l’articolo 19, comma 1, ultimo periodo della legge Iva - potevano
essere fatte valere le detrazioni di tale anno e dei due precedenti, quindi
dal 1° gennaio 2003. Il Dl 258/2006 blocca questa opportunità, cioè la
ricompilazione del quadro VF della dichiarazione Iva per il 2005. Senza
questo freno, i contribuenti si sarebbero trovati con un credito pari
all’imposta non detratta sulle auto nel triennio, e avrebbero potuto
utilizzarlo subito in compensazione, e pertanto il Dl blocca anche questa
modalità di recupero.
L’approssimarsi della scadenza di presentazione della domanda di rimborso dell’Iva
sulle auto vede peraltro ancora alcune significative incertezze, anche dopo le
innovazioni introdotte dalle Entrate con la circolare 28/E del 16 maggio. In
particolare la circolare è intervenuta sul calcolo dell’«indebito arricchimento»
di cui avrebbe beneficiato il contribuente in termini di minori imposte dirette
pagate nei vari anni, per aver dedotto costi al lordo dell’Iva o solo al netto
di una )arte per acquisti e leasing. L’onere di un calcolo esatto sarebbe stato
più che sufficiente a scoraggiare l’accesso alla procedura di rimborso: si
sarebbe dovuto infatti simulare la riliquidazione delle dichiarazioni dei
redditi, e non solo del contribuente, ma anche dei soci "trasparenti",
come nelle società di persone. Su questo punto la circolare forfetizza le
imposte dirette da restituire nel 10% dell’Iva chiesta a rimborso, ma non
potendo modificare il dettato normativo, afferma che chi riduce la richiesta di
questa percentuale andrà in coda ai soggetti che dovranno essere controllati.
La stessa logica di non concentrazione del controllo vale per il calcolo
dell’imposta sulle auto sia acquistate sia rivendute nei tre anni e quasi nove
mesi ai quali si riferisce l’istanza: la richiesta va ridotta di un altro 1%
(da calcolare sul totale dell’Iva e non al netto dell’effetto imposte
dirette).
Ma l’incertezza è rimasta per chi ha acquistato il veicolo e lo detiene
tuttora: stando alle istruzioni del modello di rimborso, la successiva
rivendita dovrebbe essere fatta con imponibile pieno, con il rischio di vedersi
ridurre il prezzo netto di vendita (le auto usate si commerciano Iva inclusa)
di una entità superiore all’Iva che verrebbe poi rimborsata.
E a questo riguardo nulla si sa sui modi e sui tempi di questa erogazione al
contribuente: la legge di conversione del Dl 81/2007 autorizza la spesa di ben
5,7 miliardi di euro all’anno, per tre anni. Dopo il 20 settembre conosceremo
l’entità delle domande di rimborso, che dimostreranno l’esagerazione di questa
stima, e degli aumenti alle altre imposte introdotti per farvi fronte.
Rivoluzione d’estate. – Dalla sentenza Ue al ripristino
del forfait
Il calendario dei recuperi
La Sentenza delle Corte di
Giustizia del 14 settembre 2006 ha dato il via al valzer delle detrazioni e
delle deduzioni dell’Iva e dei costi, che si è concluso solo nell’estate del
2007, attraverso il ripristino generalizzato di una aliquota del 40 per cento.
Le modalità di recupero dell’Iva sulle autovetture, stabilite da diversi
provvedimenti, interni e comunitari, cambiano in relazione alla data di
effettuazione della spesa, data che generalmente coincide con quella della
fattura emessa dal fornitore. Per le operazioni effettuate tra il 1° gennaio
2003 e il 13 settembre 2006, l’imposta, originariamente non detratta (o
detratta solo al 10 o 15% per acquisti, leasing e noleggi), può essere
richiesta a rimborso, in via telematica, entro il 20 settembre prossimo,
limitatamente al 40 per cento. Dal rimborso andrà scalato quanto dovuto a
titolo di maggiori imposte Ires e Irap su dichiarazioni già presentate, per un
importo che la circolare 28/E/2007 consente di forfettizzare al 10% dell’Iva.
Forfait, questa volta dell’ 1%, anche per la maggiore imposta da riversare
qualora l’auto sia già stata venduta. Secondo le Entrate, infatti, chi chiede
il rimborso non può più applicare la norma che prevede che, nella vendita di
vetture, la base imponibile corrisponde alla quota che si era detratta al
momento dell’acquisto (10 o 15 per cento), dovendo dunque assoggettare ad Iva
l’intero prezzo.
Sugli acquisti compresi tra il 14 settembre 2006 e il 26 giugno 2007 cessano i
limiti alla detrazione, dovendosi applicare le disposizioni ordinarie sui
beni e servizi impiegati nella attività dell’impresa o del professionista. Se
l’auto era in parte utilizzata per scopi «privati», occorreva individuare, in
base a criteri oggettivi, la quota di impiego aziendale ed effettuare conseguentemente
la detrazione. Il Fisco non ha mai chiarito su quale base temporale debba essere
individuata la quota di utilizzo, e neppure se debbano operarsi rettifiche
successive, in caso di variazioni nella percentuale di impiego privato.
Dal 27 giugno 2007, entra infine in vigore la nuova detrazione a forfait del
40%, in base a quanto stabilito dalla decisione Ue del 18 giugno. Molti
contribuenti hanno peraltro adottato la nuova misura già da inizio 2007, per
ragioni di semplificazione che si spera vengano ratificate dalle Entrate. Il
limite non riguarda, oltre alle auto di agenti e rappresentanti, taxisti,
noleggiatori eccetera, quelle che rientrano «tra i beni strumentali del
contribuente nell’esercizio della sua attività».
Oltre a chiarire il significato di quest’ultima locuzione, è necessario che si
intervenga per correlare nuovamente la ridotta quota di detrazione con la base
imponibile in caso di rivendita. Le modifiche a cui abbiamo assistito negli
ultimi mesi non riguardano i transiti stradali delle autovetture, trattandosi
di operazioni per le quali è sempre rimasta in vigore l’indetraibilità al 100
per cento
Il Balletto. – Tre regimi in due anni
Sconti nell’Unico 2008
L’indeducibilità dei costi delle
auto aziendali, introdotta dal Dl262/2006, ha fortemente penalizzato i bilanci
2006 delle società, che hanno visto aumentare anche di diversi punti
percentuali il carico fiscale per Ires e Irap.
La stretta in Unico 2007, che ha interessato anche i professionisti (le cui
deduzioni si sono dimezzate) è stata vista come una ingiusta penalizzazione,
soprattutto da parte di quelle imprese che utilizzano l’auto come reale
strumento di lavoro ma che, in base a un restrittivo orientamento
dell’Agenzia, non possono considerarle quali beni strumentali a deduzione
piena (ammessa dal Fisco solo per noleggiatori, taxi e autoscuole).
A bilanci chiusi, e con il modello Unico 2007 pronto per l’invio, O legislatore
è ritornato sui suoi passi, ripristinando in gran parte le precedenti deduzioni
e concedendo uno sconto retroattivo sui costi 2006, di cui si potrà usufruire
mediante una detassazione extra nella dichiarazione del prossimo anno. Anche
per le imposte sui redditi, come per l’Iva, si alternano quindi tre regimi in
appena due anni: 2006 con deduzioni azzerate, 2006 rivisto con deduzioni
parziali, e infine 2007, con buona pace dei principi di semplicità e di
stabilità delle norme tributarie. Per le auto in benefit, si passerà da una
deduzione del solo importo del reddito tassato in busta paga (Unico 2007) a un
recupero del 65% di tutti i costi (ricalcolo del 2006 da far valere in Unico
2008), per giungere a una deduzione del 90% che andrà a regime per i costi
sostenuti dal 2007 in poi. Per le autovetture diverse, l’esercizio in corso
vedrà un sconto del 40% dei costi (con un tetto di prezzo dell’auto di 18.076
euro per calcolare ammortamenti e leasing) a cui si aggiungerà un parziale
recupero di spese del 2006, nei limiti del 20 (imprese e società) o del 30%
(professionisti) di quanto sostenuto (sempre con il descritto tetto di costo).
Il bonus sul 2006, che si applicherà riducendo il reddito dell’anno successivo
di un ammontare pari alla differenza tra le deduzioni originarie e quelle
ricalcolate, potrà essere sfruttato anche per abbattere la seconda rata
dell’acconto. Il calcolo risulta spesso complicato, per cui non è da escludere
che molti rinvieranno tutto a giugno del prossimo anno.
Il Dl 81/2007 ha infine riportato al 30% della tariffa Aci per 15mila
chilometri l’importo del reddito in natura da assoggettare a Irpef e a
contributi, per l’uso promiscuo dell’auto aziendale da parte di dipendenti e
manager. In realtà, il 50% previsto dal Dl 262/2006 non è mai entrato in
vigore, dato che l’ultima legge Finanziaria ne aveva prorogato l’efficacia al
2007, anno da cui decorre il rientro al 30% originario.
Tra benefit agevolato e deduzione quasi integrale dei costi, l’auto torna così
ad essere uno strumento privilegiato dal Fisco per incentivare i dipendenti
delle imprese.
Le tipologie
I CASI
CONCRETI
|
Presentazione. Prevista una adesione facoltativa che fa
scattare effetti a catena
|
Termini e percentuali. I criteri decisivi per
scegliere la procedura più adatta
|
Tre esempi sotto la lente
Esempio n. 1 - Forfetario base
- Una Srl ha acquistato nel 2004 cinque vetture al prezzo di
50.000 euro oltre a Iva di 10.000 euro cadauna. Inoltre, ha sostenuto costi per
carburante per 12.500 euro oltre a Iva di 2.500 euro per gli anni 2004 e 2005,
e per 8.000 euro oltre a Iva per 1.600 euro sino al 13 settembre 2006. Le spese
di manutenzione ammontano a 2.500 euro, oltre a Iva per 500 euro, sia nel 2005
che nel 2006. La maggiore Iva detraibile che si evidenzia nell’istanza, pari a
18.040 euro, deriva da:
- 15.000 euro, sull’acquisto dei mezzi nel 2004
(20.000 detraibile a forfait - 5.000 già detratta).
- euro, sulle schede del 2004
(nessuna detrazione precedente)
- 1.200 euro, sulle schede e le manutenzioni del 2005
(nessuna detrazione precedente)
- 840 euro, sulle schede e le manutenzioni sino
al 13 settembre 2006 (nessuna detrazione precedente)
- Nel caso specifico, l’impatto sulle imposte dirette deriva
unicamente dalla maggior deduzione effettuata per il 50% delle spese per
carburante e manutenzioni del 2004 e 2005; pertanto, è possibile
complessivamente determinare il risparmio da restituire in 409,75 euro (pari al
37,25% della metà del minor costo di 2.200 euro). La restituzione dei tributi
diretti è inferiore al 10% dell’Iva rimborsabile (18.040 x 10% = 1.804); la presentazione
dell’istanza forfetaria in modo "base" comporta dunque un risparmio
di 1.394,25 euro
Esempio n. 2 - Forfetario super semplificato
- Una Srl ha acquistato nel 2004 cinque vetture al prezzo di
15.000 euro oltre a Iva di 3.000 euro cadauna. Inoltre, ha sostenuto costi per
carburante per 5.000 euro oltre a Iva di 1.000 euro per gli anni 2004 e 2005, e
per 3.000 euro oltre a Iva per 600 euro sino al 13 settembre 2006. Le spese di
manutenzione ammontano a 2.000 euro, oltre a Iva, nel 2005 e 1.800 oltre a Iva
nel 2006. La maggiore Iva detraibile che si evidenzia nell’istanza, pari a
5.844 euro, deriva da:
- 4.500 euro, sull’acquisto dei mezzi nel 2004
(6.000 detraibile a forfait - 1.500 già detratta);
- 400 euro, sulle schede del 2004
(nessuna detrazione precedente)
- 560 euro, sulle schede e le manutenzioni del 2005
(nessuna detrazione precedente)
- 384 euro, sulle schede e le manutenzioni sino
al 13 settembre 2006 (nessuna detrazione precedente)
Nel caso specifico, l’impatto
sulle imposte dirette deriva:
- dalla deduzione di maggiori ammortamenti nel 2004 e 2005
rispettivamente pari a 562,50 euro e 1.125 euro;
- dalla deduzione effettuata per il 50% delle spese per carburante
e manutenzioni del 2004 e 2005, per complessivi 480 euro
- Pertanto è possibile complessivamente determinare il
risparmio da restituire in 807,39 euro (pari al 37,25% della metà del minor
costo di 4.335 euro). La restituzione dei tributi diretti è superiore al 10%
dell’Iva rimborsabile (5.844 x 10% = 584,40); la presentazione dell’istanza
forfetaria in modo "super semplificato" comporta dunque un risparmio
di 222,99 euro
Esempio n. 3 - Rimborso analitico
- Si ipotizzi la stessa situazione dell’esempio numero 2, ma
con la variante che la società è in grado di dimostrare che i mezzi sono stati
utilizzati effettivamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
della società, senza alcun uso privato dei soci o dei dipendenti. Riuscendo a
dimostrare la piena inerenza, la detrazione dell’imposta non subisce alcun
limite, con la conseguenza che non converrà mai utilizzare il metodo
forfetario. La maggiore Iva detraibile che si evidenzia nell’istanza, pari a
18.860 euro, deriva da:
- 3.500 euro, sull’acquisto dei mezzi nel 2004
(15.000 effettivamente detraibile -1.500 già detratta)
- euro, sulle schede del 2004
(nessuna detrazione precedente)
- 1.400 euro, sulle schede e le manutenzioni del 2005
(nessuna detrazione precedente)
- 960 euro, sulle schede e le manutenzioni
sino al 13 settembre 2006 (nessuna detrazione precedente)
Nel caso specifico, l’impatto
sulle imposte dirette deriva:
- dalla deduzione di maggiori ammortamenti nel 2004 e 2005,
rispettivamente pari a 1.687,50 euro e 3.375 euro
- dalla deduzione effettuata per il 50% delle spese per carburante
e manutenzioni del 2004 e 2005, per complessivi 1.200 euro
- Pertanto è possibile complessivamente determinare il
risparmio da restituire in 2.232,78 euro (pari al 37,25% della metà del minor
costo di 12.525 euro). Rispetto al metodo forfetario dell’esempio 2, in
sostanza, si evidenzia un risparmio complessivo di 9.490,61 euro
Richieste, contribuenti al bivio
Istanza telematica per il
forfait e cartacea per chi reclama più detrazione
I contribuenti che intendono
ottenere il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto e sulle spese accessorie di
alcuni mezzi di trasporto a motore, effettuati nel periodo che va dal 1°
gennaio del 2003 al 13 settembre del 2006, hanno a disposizione due strumenti
e debbono inserire in agenda due differenti scadenze. Infatti, per coloro che
condividono le misure a forfait introdotte (30, 40 o 50% a seconda dei
settori di attività del soggetto e del tipo di propulsione del veicolo) è
disponibile una istanza di rimborso telematica, da trasmettere entro la data
del 20 settembre 2007 (termine introdotto con Dpcm 15 aprile 2007), mentre per
i contribuenti che ritengono di poter dimostrare una maggior percentuale di detrazione
rispetto a quella genericamente disposta, potranno presentare una istanza di
rimborso cartacea entro la successiva data del 15 novembre 2008.
LE SCADENZE
La domanda da trasmettere online
va inoltrata entro il 20 settembre,
l’altra non deve superare il 15 novembre 2008
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Innanzitutto va osservato che l’istanza di rimborso è facoltativa (non
sussiste, quindi alcun obbligo), ma, se presentata, comporta inevitabilmente
effetti a catena sul comparto delle imposte dirette, per evitare un
ingiustificato arricchimento, nonché sull’Iva applicabile in caso di
eventuale cessione del veicolo oggetto di rimborso, entro la data del 13
settembre 2006.
La tipologia di rimborso che,
presumibilmente, sarà maggiormente utilizzata è quella telematica, con
percentuale di detrazione forfetizzata.
Le opzioni
Sono due le possibili forme di richiesta del rimborso Iva auto: una
forfetaria telematica (compilabile secondo due diverse modalità) e una
analitica cartacea.
- Rimborso telematico forfetario.
L’istanza si presenta in via
telematica entro il 20 settembre 2007, provvedendo all’indicazione analitica
dei crediti Iva spettanti (secondo le percentuali del 35,40 o 50% previste
dall’Agenzia), eventualmente diminuiti della maggiore Iva per cessione del
mezzo e delle maggiori imposte dirette, specifiche per ciascuna annualità.
Rimborso telematico forfetario super semplificato.
Rispetto alla forma standard,
rimangono invariati i termini e le percentuali, mentre si opera una riduzione
forfetaria dei crediti per tenere conto dell’impatto sulle imposte dirette
(10%) e dell’eventuale cessione dei veicoli oggetto di rimborso (1%).
- Rimborso analitico cartaceo.
Il
contribuente deve presentare entro il 15 novembre 2008 un’istanza di rimborso
cartacea della maggiore Iva spettante a rimborso a seguito dell’utilizzo di
percentuali di detrazione superiori a quelle forfetarie che, tuttavia, debbono
essere provate. Rimane invariato l’onere di conteggiare l’eventuale impatto
sulle imposte dirette.
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In tal senso, con decreto legge 15 settembre 2006 e con successivo provvedimento
n. 2007/31519, l’Esecutivo e l’Agenzia delle Entrate hanno predisposto gli
strumenti normativi e tecnici utilizzabili dai contribuenti.
C’è da notare che, all’interno di questa forma di rimborso, si possono
individuare due differenti modalità di compilazione, accomunate dall’utiliz-zo
del criterio della detrazione forfetizzata, ma differenziate dalle modalità
di conteggio delle eventuali maggiori imposte dirette dovute per effetto del
rimborso di una parte di Iva originariamente non detratta (che, pertanto, può
avere costituito una deduzione dal reddito) e della maggior Iva dovuta in caso
di rivendita del veicolo oggetto di rimborso entro il 13 settembre 2006.
Secondo la modalità "originaria", infatti, i conteggi debbono essere
effettuati in modo analitico, determinando, cioè, l’effettivo impatto
sull’imponibile fiscale che, per ciascun periodo di imposta, deriva dal
riconoscimento, ora per allora, di una maggior quota di Iva detraibile; tale
conseguenza, sempre presente nel caso di rimborso dell’Iva sulle spese di
impiego, può invece rappresentare una eventualità in relazione all’acquisto
del mezzo (si pensi al caso del veicolo dal costo già superiore rispetto ai
tetti massimi di rilevanza fiscale).
Diversamente, nell’istanza forfetaria super semplificata, sia pure solo a
livello di prassi, viene concesso - di fatto - di stimare l’impatto sulle
imposte dirette, indicando un importo complessivo nel riquadro riepilogativo
dell’istanza. Se questo importo non è inferiore al 10% del credito evidenziato
a rimborso, l’Agenzia non espleterà alcun controllo aggiuntivo. Il medesimo criterio
verrà applicato in relazione alla maggiore Iva da addebitare sulla cessione del
veicolo sino al 13 settembre 2006, con la differenza che la percentuale indicata
è pari al 1 per cento.
Il decreto 258/2006 ha previsto anche una forma di rimborso alternativa, utile
per i contribuenti che ritengano non soddisfacenti le percentuali forfetarie
stabilite con Provvedimento del 22 febbraio 2007, oppure per coloro che, entro
il 20 settembre 2007, non abbiano presentato l’istanza telematica.
Questa forma di richiesta rappresenta una condizione sine qua non per evitare una ulteriore censura da parte degli
organi comunitari che, in più di una occasione, hanno ribadito il divieto,
per gli Stati membri, di introdurre limitazioni al rimborso di tributi
illegittimamente acquisiti, che siano ulteriori rispetto agli usuali
meccanismi di funzionamento dell’imposta.
<>Sotto questo profilo, ovviamente,
mancando a monte la legittimazione all’utilizzo di percentuali forfetarie, il
legislatore ha dovuto lasciare campo aperto ai contribuenti, introducendo,
tuttavia, come forma di disincentivo, il requisito dell’onere della prova.
Le maggiori richieste, infatti, dovranno essere supportate da dati ed elementi
che giustifichino le maggiori percentuali di detrazione in relazione
all’effettivo utilizzo (reale inerenza) del bene e, per conseguenza, delle
spese accessorie.
In tal senso, la disposizione di riferimento è l’articolo 21 del Dlgs 546/92,
che introduce la c.d. forma di rimborso residuale per i tributi in relazione
ai quali non siano previsti specifici termini e modalità dalle norme
istitutive. Il termine biennale per la presentazione dell’istanza cartacea
scade al 15 novembre 2008.
I controlli. – Scostamenti ammessi entro un
limite stabilito
Verifiche oltre il
10%
I controlli del Fisco sulla legittimità
della richiesta di rimborso dell’Iva assolta sui costi auto per il periodo
2003-2006, non saranno rivolti a tutti i contribuenti. Con la circolare n.
28/E del 16 maggio 2007 le Entrate hanno riconosciuto che la complessità del
calcolo da effettuare per determinare gli importi effettivamente spettanti a
rimborso, con riferimento peraltro a un numero molto elevato di contribuenti,
avrà pesanti ripercussioni anche sull’azione di controllo. Per esigenze di
economicità, pertanto, gli uffici periferici dell’Agenzia dovranno concentrare
l’azione di controllo sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato
maggiori imposte sul reddito e Irap per un importo inferiore al 10% rispetto a
quello indicato nel rigo AR41. (Iva spettante), da considerare al lordo degli
eventuali abbattimenti operati per effetto della rivendita.
I
destinatari
Richiesta forfetaria
- Le richieste di rimborso forfetarie vanno presentate dal contribuente
esclusivamente in via telematica e sul modello non è richiesta alcuna
indicazione dell’Ufficio competente. Solo in questo caso la liquidazione e
l’erogazione del rimborso avverranno, con tutta probabilità, a livello centrale
Richiesta analitica
- Le richieste analitiche, ai sensi dell’articolo 21 del Dlgs 546/92,
dovranno essere presentate all’ufficio locale delle entrate competente in
relazione al domicilio fiscale del contribuente
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Nel caso in cui i veicoli per i
quali sia stata presentata la richiesta di rimborso siano stati rivenduti,
l’Agenzia sottoporrà prioritariamente a controllo le istanze di rimborso che,
senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior Iva dovuta in relazione
alla rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41, a titolo di Iva chiesta a rimborso,
una somma inferiore all’1% rispetto al totale dei righi AR3,
Per le richieste forfettarie c’è da presumere che gli uffici
periferici saranno chiamati a gestire le situazioni più complicate: persone
fisiche decedute con una pluralità di eredi, società cessate, e altro. Il
controllo di tali posizioni avverrà privilegiando quelle posizioni che non
rientrano nei criteri stabiliti dalla circolare n. 28/07.
Per le istanza in via analitica il primo interlocutore è
l’Ufficio competente dove risiede il contribuente che ha presentato l’istanza.
Ovviamente, se questi ha cambiato la residenza o la sede legale nel periodo
2003/06 dovrà presentare istanza a ogni Ufficio competente nel periodo di
imposta considerato. Per le richieste analitiche gli Uffici dovranno esaminare,
per ogni singola pratica, i documenti di contabilità aziendale da cui possa
desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all’esercizio dell’attività
d’impresa e la documentazione amministrativo-contabile nella quale siano
indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in
orari e su percorsi coerenti con l’ordinario svolgimento dell’attività. Appare
difficile, però, immaginare quali siano questi documenti da controllare.
Infatti la presenza di un cronotachigrafo (ipotesi sicuramente fantasiosa)
potrebbe documentare l’orario di utilizzo, ma come fare a provare il percorso
effettuato resta davvero un mistero. Si potrebbe pensare a una prova per
presunzioni in relazione al totale dei chilometri percorsi (ricavato dalle
schede carburanti) e l’individuazione di uno o più percorsi ricorrenti, ma anche
qui la dimostrazione è talmente aleatoria da essere destinata a finire davanti
ai giudici tributari.
Periodo
transitorio. - La determinazione dell’imposta per l’acquisto di veicoli
Ambito applicativo. – Chi resta fuori dal tetto
Sui beni strumentali cade ogni
limitazione
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