Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Notizie brevi 03/10/2007

La sintesi di tutte le novità del DL 117 sulla Sicurezza stradale approvato definitivamente al Senato

Numerose e significative le modifiche rispetto al decreto legge varato ad agosto

Foto Blaco – archivio Asaps

(ASAPS) – Con 144 sì, i no sono stati 17, gli astenuti 58, il Senato ha convertito in legge il DL 117 in tema di sicurezza stradale. Di seguito i punti interessati dalle modifiche apportate al Ddl Camera 3044 - Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
PATENTE – Chi conduce autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito un’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica a coloro che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
LIMITAZIONI ALLA GUIDA - Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio (e non più per tre anni) non è consentito condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione in questione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le disposizioni del decreto si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
VELOCITA’
- Chiunque supera di oltre 40 km/h, ma non oltre i 60 km/h, i limiti massimi di velocità, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi ed il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle 22 alle 7 del mattino nei tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Una reiterazione comporta la sospensione della patente da 8 a 18 mesi. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi. Una ulteriore violazione comporta la revoca della patente.
CONDIZIONATORE- E’ vietato, durante la sosta o fermata del veicolo, tenere il motore acceso allo scopo di mantenere l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo. E’ prevista in questo caso una sanzione amministrativa da 200 euro a 400 euro.
ALCOOL – La norma prevede che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca un reato più grave:
a) con un’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l’arresto, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell’imputato, con l’obbligo di svolgere un’attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli (quindi anche auto con roulotte), ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento del grado alcolemico il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui rimane coinvolto il conducente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni.
VISITA MEDICA - Con l’ordinanza con cui è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio scatta la revoca della patente.
DROGA - Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli (quindi anche auto con roulotte) , ovvero in caso di recidiva nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.
GESTORI LOCALI - Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2.00 della notte ed assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, un alcool-test. (Asaps) 

© asaps.it
Mercoledì, 03 Ottobre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK