La condotta
contemplata dall’art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di
autoveicolo in stato di ebbrezza, costituisce un fatto penalmente rilevante,
cui consegue, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della
patente di guida. Pertanto, esula dall’ambito del procedimento disciplinato
dalla legge n. 689 del 1981, e dei relativi poteri del giudice di pace,
l’annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a
fini penali, così come l’accertamento della esistenza del reato ipotizzato nel
verbale stesso, essendo, invece, limitata la competenza del predetto giudice
alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, e, quindi, all’accertamento della
sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia
funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione della sanzione amministrativa. Peraltro, a tale scopo,
l’opposizione dell’interessato non può essere rivolta nei confronti del verbale
di accertamento, che, al di fuori dell’ambito delle sanzioni amministrative
pecuniarie – in relazione alle quali è idoneo ad assumere valore di titolo
esecutivo ed è perciò direttamente impugnabile ex art. 204 del codice della
strada -, costituisce un mero atto interno nel procedimento di irrogazione di
una sanzione amministrativa, e che, quanto alla contestazione del reato di
guida in stato di ebbrezza, non potrebbe, attraverso la impugnazione innanzi al
giudice di pace, essere privato della sua rilevanza. Ne consegue la
inammissibilità della opposizione proposta avverso il verbale di accertamento
del reato di cui all’art. 186 del codice della strada, implicante l’adozione
della predetta sanzione amministrativa accessoria, opposizione proponibile
invece, solo nei confronti del provvedimento prefettizio che abbia comminato
tale sanzione. |
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