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Decreti Legislativi 12/11/2002

Prorogata l’entrata in vigore della riforma del codice della strada


Prorogata l’entrata in vigore della riforma del codice della strada


SOMMARIO

1. La proroga di 6 mesi dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
2. L’iter di riforma del codice della strada
2.1. La legge 22 marzo 2001, n. 85
2.2. Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
2.3. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla L. 1 agosto 2002, n. 168
2.4. Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236


1. La proroga di 6 mesi dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002 è stato pubblicato il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, che ha prorogato e differito i termini previsti da alcune disposizioni legislative concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici. In particolare, l’art. 10 ha prorogato dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 il termine previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
Pertanto, slitta di 6 mesi l’entrata in vigore della riforma del codice della strada. Ovviamente, è fatto salvo quanto è stato stabilito dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, che ha anticipato l’entrata in vigore di alcuni articoli del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.


2. L’iter di riforma del codice della strada

Risulta utile, a questo punto, descrivere complessivamente l’iter di riforma del codice della strada, fissando i vari passaggi fondamentali, a partire dalla legge-delega 22 marzo 2001, n. 85.


2.1. La legge 22 marzo 2001, n. 85

Con l’art. 1 della legge 22 marzo 2001, n. 85, il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative del codice della strada e della legislazione sulla disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, nonché ad adottare, anche con separati decreti legislativi, sia disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il codice della strada con le altre norme legislative rilevanti in materia, sia disposizioni di carattere transitorio. Questi decreti legislativi devono essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, sulla base di una serie di principi e criteri direttivi definiti dall’art. 2.


2.2. Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9

Successivamente, in forza della legge-delega, è emanato il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, contenente disposizioni integrative e correttive del codice della strada.
In particolare, sono modificati e integrati i seguenti articoli del c.d.s., di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285:

- l’art. 1 sui principi generali;
- l’art. 9 relativo alle competizioni sportive su strada, con l’introduzione di una nuova fattispecie di reato;
- l’art. 97 riguardante la circolazione dei ciclomotori;
- l’art. 100 relativo alle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
- l’art. 115 sui requisiti per la guida dei ciclomotori;
- l’art. 116 relativo alla patente e al CAP per la guida di motoveicoli e autoveicoli e al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;
- l’art. 141 sulla velocità dei veicoli, con la previsione di un nuovo reato;
- l’art. 142 sui limiti di velocità;
- l’art. 152 limitatamente alla segnalazione visiva e all’illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli;
- l’art. 153 sull’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
- l’art. 186 relativo alla guida sotto l’influenza dell’alcol;
- l’art. 187 relativo alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- l’art. 208 sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- l’art. 226 sull’organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionali.

Inoltre, viene soppresso il c. 6 dell’art. 143, mentre viene aggiunto l’art. 126-bis, che istituisce e disciplina il sistema della patente a punti.

Ai sensi dell’art. 19 (come vigente prima della modifica introdotta dal D.L. 25 ottobre 2002, n. 236), le disposizioni del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1 gennaio 2003, ad eccezione dell’art. 116, c. 13-bis del c.d.s. (come introdotto dall’art. 6 del medesimo D.Lgs.), che entra in vigore il 1 gennaio 2004.


2.3. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla L. 1 agosto 2002, n. 168

Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, ha inciso su alcune disposizioni del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, anticipando al 22 giugno 2002 l’entrata in vigore dell’art. 11 e al 7 agosto 2002 l’entrata in vigore degli artt. 2 e 8. Inoltre, viene sostituito il capoverso 5 dell’art. 13, c. 1, lett. d), del citato D.Lgs. ed è abrogato l’art. 12 (modifiche all’art. 153 del c.d.s.).
Pertanto, anticipatamente rispetto al termine originariamente fissato al 1 gennaio 2003, sono diventate vigenti le modifiche dei seguenti articoli del c.d.s.:
- art. 9. Sono variate le competenze e le formalità per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive sulle strade ed aree pubbliche; oltre a ciò è previsto un nuovo reato per l’organizzazione e la partecipazione a competizioni sportive in velocità con veicoli a motore organizzate e non autorizzate.
- Art. 141. È individuata una nuova fattispecie di reato, consistente nella partecipazione a gare in velocità con veicoli a motore non organizzate e non autorizzate.
- Art. 152. Per i ciclomotori e per i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l’utilizzo dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.

La stessa legge 1 agosto 2002, n. 168, ha introdotto altre importanti novità. Infatti:
- durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali diventa obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d’ingombro;
- viene consentito al conducente che abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie l’uso di apparecchi dotati di auricolare;
- viene abbassato a 0,5 g/l il tasso alcolemico massimo consentito, al di sopra del quale il conducente è considerato in stato di ebbrezza;
- diventa obbligatorio per i conducenti di veicoli fermarsi quando una persona sordocieca munita di un bastone bianco-rosso attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla;
- sono disciplinati alcuni casi e talune modalità per l’utilizzo dei dispositivi o mezzi di controllo del traffico per l’accertamento delle violazioni delle norme di cui agli artt. 142 e 148 del c.d.s., senza l’obbligo di contestazione immediata.


2.4. Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236

Come già detto (supra, par. 1), fatte salve le disposizioni dell’art. 1 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, le norme del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, entreranno in vigore il 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Come è stato comunicato dal Governo, si è reso necessario stabilire la proroga di 6 mesi a causa del ritardo nell’approvazione della delega al Governo per il completamento della riforma, attualmente all’esame della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati. Certamente, devono essere attesi ulteriori interventi del legislatore, finalizzati alla modificazione, all’armonizzazione e all’integrazione delle norme contenute nel D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e nelle altre leggi collegate.


Dott. Enrico Santi

dal sito"FILODIRITTO"
Martedì, 12 Novembre 2002
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