SOMMARIO
1. La proroga di 6 mesi
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
2. L’iter di riforma del
codice della strada
2.1. La legge 22 marzo
2001, n. 85
2.2. Il D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9
2.3. Il D.L. 20 giugno
2002, n. 121, convertito dalla L. 1 agosto 2002, n. 168
2.4. Il D.L. 25 ottobre
2002, n. 236
1. La proroga di 6 mesi dell’entrata
in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2002 è stato
pubblicato il decreto-legge
25 ottobre 2002, n. 236, che ha prorogato e differito i termini
previsti da alcune disposizioni legislative concernenti adempimenti
di soggetti ed organismi pubblici. In particolare, l’art. 10 ha
prorogato dal 1 gennaio 2003 al 30 giugno 2003 il termine previsto
dall’art. 19 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
Pertanto, slitta di 6 mesi l’entrata in vigore della riforma del
codice della strada. Ovviamente, è fatto salvo quanto è
stato stabilito dal D.L.
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge
1 agosto 2002, n. 168, che ha anticipato l’entrata in vigore
di alcuni articoli del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
2. L’iter di riforma del codice
della strada
Risulta utile, a questo punto, descrivere complessivamente l’iter
di riforma del codice della strada, fissando i vari passaggi fondamentali,
a partire dalla legge-delega
22 marzo 2001, n. 85.
2.1. La legge 22 marzo 2001, n. 85
Con l’art. 1 della legge
22 marzo 2001, n. 85, il Governo è stato delegato ad
adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative
del codice della strada e della legislazione sulla disciplina della
motorizzazione e della circolazione stradale, nonché ad adottare,
anche con separati decreti legislativi, sia disposizioni per integrare,
coordinare e armonizzare il codice della strada con le altre norme
legislative rilevanti in materia, sia disposizioni di carattere
transitorio. Questi decreti legislativi devono essere informati
agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione
dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico
veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche
mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, sulla base di una serie
di principi e criteri direttivi definiti dall’art. 2.
2.2. Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9
Successivamente, in forza della legge-delega, è emanato
il D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, contenente disposizioni integrative e
correttive del codice della strada.
In particolare, sono modificati e integrati i seguenti articoli
del c.d.s., di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285:
- l’art. 1 sui principi generali;
- l’art. 9 relativo alle competizioni sportive su strada, con l’introduzione
di una nuova fattispecie di reato;
- l’art. 97 riguardante la circolazione dei ciclomotori;
- l’art. 100 relativo alle targhe di immatricolazione degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi;
- l’art. 115 sui requisiti per la guida dei ciclomotori;
- l’art. 116 relativo alla patente e al CAP per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e al certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori;
- l’art. 141 sulla velocità dei veicoli, con la previsione
di un nuovo reato;
- l’art. 142 sui limiti di velocità;
- l’art. 152 limitatamente alla segnalazione visiva e all’illuminazione
dei ciclomotori e dei motocicli;
- l’art. 153 sull’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
- l’art. 186 relativo alla guida sotto l’influenza dell’alcol;
- l’art. 187 relativo alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
- l’art. 208 sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- l’art. 226 sull’organizzazione degli archivi e dell’anagrafe nazionali.
Inoltre, viene soppresso il c. 6 dell’art. 143, mentre viene aggiunto
l’art. 126-bis, che istituisce e disciplina il sistema della patente
a punti.
Ai sensi dell’art. 19 (come vigente prima della modifica introdotta
dal D.L.
25 ottobre 2002, n. 236), le disposizioni del D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1 gennaio 2003,
ad eccezione dell’art. 116, c. 13-bis del c.d.s. (come introdotto
dall’art. 6 del medesimo D.Lgs.), che entra in vigore il 1 gennaio
2004.
2.3. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito
dalla L. 1 agosto 2002, n. 168
Il D.L.
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge
1 agosto 2002, n. 168, ha inciso su alcune disposizioni del
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, anticipando al 22 giugno 2002 l’entrata
in vigore dell’art. 11 e al 7 agosto 2002 l’entrata in vigore degli
artt. 2 e 8. Inoltre, viene sostituito il capoverso 5 dell’art.
13, c. 1, lett. d), del citato D.Lgs. ed è abrogato l’art.
12 (modifiche all’art. 153 del c.d.s.).
Pertanto, anticipatamente rispetto al termine originariamente fissato
al 1 gennaio 2003, sono diventate vigenti le modifiche dei seguenti
articoli del c.d.s.:
- art. 9. Sono variate le competenze e le formalità per il
rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive
sulle strade ed aree pubbliche; oltre a ciò è previsto
un nuovo reato per l’organizzazione e la partecipazione a competizioni
sportive in velocità con veicoli a motore organizzate e non
autorizzate.
- Art. 141. È individuata una nuova fattispecie di reato,
consistente nella partecipazione a gare in velocità con veicoli
a motore non organizzate e non autorizzate.
- Art. 152. Per i ciclomotori e per i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, è obbligatorio l’utilizzo dei proiettori anabbaglianti
e delle luci di posizione.
La stessa
legge 1 agosto 2002, n. 168, ha introdotto altre importanti
novità. Infatti:
- durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali diventa obbligatorio l’uso delle luci di posizione, delle
luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci d’ingombro;
- viene consentito al conducente che abbia adeguate capacità
uditive ad entrambe le orecchie l’uso di apparecchi dotati di auricolare;
- viene abbassato a 0,5 g/l il tasso alcolemico massimo consentito,
al di sopra del quale il conducente è considerato in stato
di ebbrezza;
- diventa obbligatorio per i conducenti di veicoli fermarsi quando
una persona sordocieca munita di un bastone bianco-rosso attraversa
la carreggiata o si accinge ad attraversarla;
- sono disciplinati alcuni casi e talune modalità per l’utilizzo
dei dispositivi o mezzi di controllo del traffico per l’accertamento
delle violazioni delle norme di cui agli artt. 142 e 148 del c.d.s.,
senza l’obbligo di contestazione immediata.
2.4. Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236
Come già detto (supra, par. 1), fatte salve le disposizioni
dell’art. 1 del D.L.
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modifiche, dalla legge
1 agosto 2002, n. 168, le norme del D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, entreranno in vigore il 30 giugno 2003,
ai sensi dell’art. 10 del D.L.
25 ottobre 2002, n. 236. Come è stato comunicato dal
Governo, si è reso necessario stabilire la proroga di 6 mesi
a causa del ritardo nell’approvazione della delega al Governo per
il completamento della riforma, attualmente all’esame della Commissione
Trasporti della Camera dei Deputati. Certamente, devono essere attesi
ulteriori interventi del legislatore, finalizzati alla modificazione,
all’armonizzazione e all’integrazione delle norme contenute nel
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, e nelle altre leggi collegate.
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