XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2851
RELAZIONE
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La Commissione interministeriale incaricata di predisporre gli schemi dei decreti legislativi da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari è stata istituita con notevole ritardo (decreto Lavori pubblici-Trasporti n. 3029 del 10 maggio 2001) e si è riunita, per la prima volta, l’11 giugno 2001. Le difficoltà legate al passaggio di legislatura, oltre ad incidere sull’inizio dell’attività, hanno rallentato i lavori al punto che la Commissione interministeriale ha consegnato un elaborato definitivo soltanto il 31 dicembre 2001. Tale elaborato, comprensivo inizialmente di 150 articoli, è stato dapprima ridotto ad 85 articoli e successivamente a 19 articoli. Tale ultima versione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari, è stata approvata dal Consiglio dei ministri il 15 gennaio 2002 e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2002 (decreto legislativo n. 9 del 2002). L’articolo 19 del decreto legislativo su menzionato fissa al 1^ gennaio 2003 l’entrata in vigore delle modifiche al codice della strada. La riduzione dell’articolato originario del provvedimento da 150 a 19 articoli, dovuta alla necessità di ulteriori approfondimenti (in particolare, in relazione alle recenti modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, incidenti sulla ripartizione tra i vari livelli di governo delle competenze legislative, regolamentari e amministrative nella materia che qui interessa), ha comportato la non piena attuazione della delega e la conseguente necessità di predisporre uno schema di disegno di legge (che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il giorno 11 gennaio ultimo scorso) in cui è stato previsto che il Governo possa avvalersi di un ulteriore arco di tempo, per definire il quadro oggetto di delega.
In tale schema di
disegno di legge, inoltre, in coerenza con quanto sopra esposto, si è
ritenuto necessario indicare espressamente tra i princìpi e i criteri
direttivi del potere delegato quello che impone l’adeguamento della
disciplina del nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli
enti locali come delineate dalla riforma dell’articolo 117 della
Costituzione.
Sullo schema è stato richiesto il parere della Conferenza unificata che si è espressa positivamente con proposte emendative nella seduta del 4 aprile 2002. Tali proposte emendative sono state recepite nel presente disegno di legge. In particolare, all’articolo 1, comma 1, il termine per l’esercizio della delega da parte del Governo è fissato al 31 dicembre 2002, al fine di consentire la contestuale entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9. Il comma 2 prevede che il Governo, entro la stessa data, adotti il regolamento di attuazione integrale della delega. Il comma 4 stabilisce che il testo delle modifiche sia predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa anche con la Conferenza unificata. L’articolo 2 individua i princìpi e i criteri direttivi integrativi della legge delega n. 85 del 2001, ai quali il Governo dovrà attenersi. Ai princìpi e ai criteri direttivi a suo tempo proposti dal Governo sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni. Nel criterio indicato alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, relativo all’adeguamento alle competenze regionali e degli enti locali, è stato aggiunto, oltre al riferimento all’articolo 117 della Costituzione, anche quello all’articolo 118. Il criterio altresì indicato alla lettera d), relativo alla revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale, è stato modificato individuando ipotesi e modalità nelle quali i soggetti appartenenti agli enti locali possono essere delegati dal prefetto a ricevere, istruire e decidere ricorsi amministrativi per determinate fattispecie sanzionatorie. Sono stati aggiunti, anche, alcuni criteri relativi a: istituzione di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale; competenze degli ausiliari del traffico; esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine; pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.
Infine, l’articolo 3
modifica l’articolo 126 del codice della strada rivedendo le sanzioni oggi
previste in materia di guida con patente scaduta, dando così risposta ad una
problematica fortemente sentita dall’opinione pubblica e da tutti gli
operatori del settore.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
Analisi della
compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Tale obiettivo potrà essere conseguito a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme proposte.
ANALISI
DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE Il primo criterio direttivo della delega, all’articolo 2, comma 1, lettera ˆâ1a), recita: "coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia". L’esigenza giuridica cui l’intervento risponde si identifica nella necessità di integrazione ed armonizzazione con tutte le convenzioni internazionali e con le direttive comunitarie intervenute numerose nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dell’attuale codice della strada, nell’apprezzabile intento di concorrere ad una disciplina della materia di cui trattasi il più possibile uniforme tra gli Stati membri. Con i nuovi criteri di delega aggiunti con l’articolo 2 del disegno di legge, è previsto anche l’adeguamento della disciplina recata dal nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli enti locali, come delineate dalla nuova formulazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché alla sua armonizzazione e adeguamento alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee e alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato. Si è inteso dare risposta all’esigenza di un intervento normativo che riguardi i profili essenziali della riforma del codice, finalizzato alla tutela della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello della qualità della vita dei cittadini, anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. L’intervento normativo in questione non presenta elementi di criticità, ma anzi tende ad una semplificazione ed accelerazione delle procedure di cui l’amministrazione della cosa pubblica non potrà che giovarsi.
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