Disposizioni per la
revisione del nuovo (C. 2851 Governo ed abbinate)
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TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE
IX Commissione - Mercoledì 30 ottobre 2002
Art. 1.
1. Le deleghe al Governo di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e sono esercitate in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal presente articolo. 2. Entro il nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, altresì, il regolamento di cui all’articolo 4 della legge 22 marzo 2001, n. 85. 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, della presente legge.
4. All’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001,
n. 85, dopo le parole: «con gli altri Ministri interessati» sono inserite le
seguenti: «, nonché d’intesa con la Conferenza unificata». «1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari».
Art. 2.
1. Nell’esercizio delle deleghe di cui all’articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, nonché ai seguenti, ulteriori, princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento della disciplina recata dal nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli enti locali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; a-bis) previsione della facoltà, per gli enti di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di utilizzare, nelle iscrizioni apposte sulla segnaletica stradale a carattere turistico, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana; b) revisione del procedimento sanzionatorio per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal nuovo codice della strada, in particolare armonizzandolo e adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee ed alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato; c) revisione del sistema dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice della strada, disciplinando, in particolare, le specifiche modalità con cui dare ai conducenti dei veicoli le informazioni relative all’uso di strumenti di controllo a distanza della velocità, le procedure di notificazione, anche in relazione all’impiego di strumenti di controllo a distanza che non consentano la contestazione immediata, nonché il regime delle spese di accertamento; d) revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale, coordinandone i rimedi, individuando ipotesi e modalità in cui i soggetti, appartenenti agli enti locali, possono essere delegati dal prefetto a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata e della sosta, degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali e prevedendo che, nei casi in cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sono devoluti allo Stato, l’ente cui appartiene l’organo accertatore della violazione sta in giudizio avvalendosi del proprio personale, appositamente delegato; e) revisione dell’apparato sanzionatorio, anche modificando l’entità delle sanzioni in ragione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non discriminazione in ambito comunitario, prevedendo altresì, con riferimento alle violazioni dei limiti di velocità, una graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in grado di assicurare una maggiore proporzionalità tra l’entità delle stesse e l’eccesso di velocità rilevato; e-bis) inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 171, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) previsione, in particolare, dell’inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui dalle violazioni alle norme del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi, gravissime o la morte della persona; g) previsione, nella disciplina della patente a punti di cui all’articolo 7, capoverso «4»., del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, per i titolari di patente in possesso del relativo certificato di abilitazione professionale, nonché per i titolari di patenti D e DE per quanto attiene al trasporto di persone e per i titolari di patenti C e CE adibiti alla guida di veicoli destinati al trasporto di cose in conto terzi, di un’articolazione dei corsi di aggiornamento che consenta agli stessi un maggior recupero del punteggio rispetto ai titolari delle altre tipologie di patenti; h) istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale, costituito dai competenti organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni; i) previsione del coordinamento delle vigenti disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, previsti dall’articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo che la loro competenza, relativa alla disciplina della sosta, sia estesa alle strade o ai tratti di strada su cui insistono le aree in concessione;
l) previsione di apposite sanzioni, pecuniarie e
accessorie, nei confronti di coloro che esercitano abusivamente l’attività
di parcheggiatore o guardiamacchine; m-bis) realizzare, con opportuno provvedimento amministrativo, il collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso l’esistente rete del Sis (sistema informativo sanitario), al fine di conoscere la tipologia e le cause degli incidenti stradali.
2. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un
regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per la disciplina della classificazione, delle caratteristiche
costruttive, di equipaggiamento e di identificazione del veicoli,
dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione,
dell’omologazione e dei controlli di conformità dei veicoli, tenendo conto
dei seguenti princìpi: b) semplificazione delle procedure. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati gli articoli: 46, 47, 48, 49, 50, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, commi da 1 a 4, 64, commi 1 e 2, 65, commi 1 e 2, 66, commi da 1 a 4, 68, commi da 1 a 5, 69, 71, commi da 1 a 5, 72, commi da 1 a 12, 73, commi 1 e 2, 74, commi da 1 a 5, 75, 76, commi da 1 a 7, 77, commi 1, 2 e 4, 78, commi 1 e 2, 105, commi da 1 a 3, 106, 107, 109, commi da 2 a 3, 112, commi da 1 a 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2-bis.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) al Corpo forestale dello Stato;».
Art. 2-ter.
1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:
Art. 3.
1. All’articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
Art. 3-bis. (Modifiche all’articolo 115 del nuovo codice della strada).
1. All’articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera b) è soppressa.
Art. 3-ter.
1. All’articolo 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85: a) il numero 2) della lettera f) è sostituito dal seguente: «2) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l’obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, l’obbligo graduato nel tempo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d’acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;»; b) il numero 5) della lettera u), è sostituito dal seguente: «5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazione di emergenza o di pericolo; nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del giubbetto»; c) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: «gg) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale l’obbligo di dotazione di bande retroriflettenti per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità. Le caratteristiche tecniche delle suddette bande devono uniformarsi alla decisione del Consiglio dell’Unione europea 2001/506/CE relativa all’adesione della Comunità europea al regolamento n. 104 ECE/ONU».
Art. 4.
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano
oneri a carico del bilancio dello Stato.
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