In tema
di accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, con
riferimento al divieto di sosta, il potere dell’ausiliario dipendente della
società concessionaria del parcheggio a pagamento, concesso dai comuni ai sensi
dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, non è limitato a
rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (e cioè il
mancato pagamento della tariffa o il pagamento inferiore, l’intralcio alla
sosta degli altri veicoli negli appositi spazi, ecc.), ma è esteso anche alla
«prevenzione» ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta
nella zona ad oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella
suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi
concessi e previo pagamento della tariffa stabilita. Ne consegue che ogni
infrazione alle norme sulla sosta in dette zone può essere rilevata dagli
ausiliari dipendenti della società concessionaria essendo quest’ultima
direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei
limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo
diritto alla riscossione della tariffa stabilita. (Nella specie era stata
proposta opposizione nei confronti del comune avverso i verbali di accertamento
del divieto di sosta in area vietata; e il giudice di pace aveva accolto la
opposizione perché, tra l’altro, i predetti verbali dovevano considerarsi nulli
in quanto redatti dagli ausiliari dell’azienda concessionaria dei parcheggi a
pagamento, il cui potere di accertamento doveva ritenersi limitato al controllo
della sosta solo relativamente ai posti gestiti dall’ente da cui dipendono;
sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha accolto il ricorso del comune e
cassato con rinvio la sentenza impugnata).
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