Con la
sentenza di «patteggiamento» vanno
applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto,
eccezionale, dell’art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne consegue che con la
sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222
D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e ciò persino se essa sia
stata già disposta dal prefetto , posto che, una volta stabilita dal giudice la
durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già
scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. Non rileva che
nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione
amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti,
limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Né potrebbe
opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di
accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo
all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque
all’accertamento del reato, sia pure sui
generis , essendo fondato sulla descrizione del fatto-reato, nei suoi
elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non
contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente
al vero o, quanto meno, non contestabile. |
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