Circolazione
cittadini-Testo Unico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n.54
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea. (Testo A). (S.O. n. 69, alla G.U. n. 83, 9.4.2002)
Titolo I
Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 16 de1la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell’allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656;
Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di circolazione e di soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e
di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1. (L)
Ingresso nel territorio dello Stato
1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea hanno libero
ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni
derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela
dell’ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita’
pubblica in vigore per l’Italia, conformemente ai Trattati, alle
Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell’Unione europea e
alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati,
delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell’Unione
europea in vigore per l’Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono
essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo
la legge nazionale almeno all’atto dell’ingresso nel territorio dello
Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
1. I cittadini di cui all’articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a
soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni
di cui all’articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all’articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di
cui all’articolo 5.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla
normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre
mesi, i cittadini di cui all’articolo 1 sono tenuti unicamente agli
altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per
l’esercizio di particolari attivita’.
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
un’attivita’ autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si
applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei
Ministri dell’Unione europea, in conformita’ agli articoli 39 e 40
del Trattato istitutivo della Comunita’ europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per
effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita’ di destinatari
di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per
conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale,
ovvero iscritti ad universita’ o istituti universitari statali o
istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi
valore legale;
e) abbiano o meno svolto un’attivita’ lavorativa in uno Stato
membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza
che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all’
articolo 5:
a) i lavoratori che esercitano un’attivita’ subordinata di durata
non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli
interessati sono entrati nel territorio, corredato da una
dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto
dell’impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto
di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una
missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro
sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria
attivita’.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il
soggiorno e’ altresi’ riconosciuto, quale che sia la loro
cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta’ minore e agli ascendenti e
discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro
carico, nonche’ in favore di ogni altro membro della famiglia che,
nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge,
degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il
soggiorno e’ riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o
siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per maternita’;
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse
economiche tali da non costituire un onere per l’assistenza sociale
in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un
reddito complessivo, che non sia inferiore all’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale
reddito puo’ essere comprensivo anche di pensione di invalidita’ da
lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per
malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e’ inoltre riconosciuto ai familiari a
carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati
dall’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o
siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia,
infortunio e per maternita’;
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da
non costituire un onere per l’assistenza sociale in Italia, ovvero
goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi
dell’articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
5. Per l’accesso alle attivita’ lavorative dipendenti o autonome
trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei
titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia
per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico
impiego nei termini previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un
altro Stato membro dell’Unione europea nel cui territorio di norma
ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra’
rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile
automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del
Ministro dell’interno.
Art. 4. (L)
Permanenza del diritto di soggiorno
1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche’ i beneficiari soddisfino
le condizioni ivi previste.
Titolo II
Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art. 5 (R)
Richiesta della carta di soggiorno
1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio della
Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui
l’interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell’interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita’ dell’interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita’;
c) la data d’ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle
fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l’eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico
per le quali l’interessato ha diritto di richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia
dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu’ esemplari, all’interessato puo’ essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio.
3. All’atto della presentazione della domanda il cittadino
dell’Unione europea e’ tenuto ad esibire il passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita’
nazionale, nonche’:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita’ che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o
dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i
lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che l’interessato rientri in una
delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell’Unione europea, non rientranti
nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma,
l’attestazione dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale
italiano o della titolarita’ di una polizza assicurativa sanitaria
per malattia, infortunio e per maternita’ e la prova della
sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all’articolo 3, comma
4, lettera b). Detta prova e’ fornita da documentazione comunque
idonea a dimostrare la disponibilita’ del reddito stesso, con
l’indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione,
resa ai sensi dell’articolo 46, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la
disponibilita’ del reddito medesimo o da altro documento che attesti
che tale condizione e’ comunque soddisfatta;
e) per gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato
d’iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi
universitari e il certificato di durata del corso.
4. Con la domanda, l’interessato puo’ richiedere il rilascio della
relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all’articolo
3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta’
inferiore agli anni diciotto;
b) i figli di maggiore eta’ a carico, gli ascendenti e
discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che
siano a loro carico.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente
l’indicazione delle generalita’ complete, della nazionalita’, e del
rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve
essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni
attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni
di cui al comma 3, nonche’, se si tratta di cittadini di uno Stato
non appartenente all’Unione europea, della documentazione richiesta
dall’articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All’atto della domanda deve essere
esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno
Stato membro dell’Unione europea, il passaporto o documento
equipollente.
6. L’addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo’ trattenere copia, ed accertata
l’identita’ dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia dell’interessato e del timbro
datario dell’ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e’ rilasciato
alle persone di cui al comma 4 di eta’ maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche’ i documenti ed i certificati
necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea e’ rilasciata su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro dell’interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L’interessato puo’ dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e’ valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all’anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i
soggiorni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non
puo’ avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3. La carta e’ rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro
frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e’ rilasciata
per la durata di cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi,
occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo
rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d’identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e’ effettuato a richiesta dell’interessato, con
l’indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu’ favorevoli del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita’
della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita’
non puo’ essere ritirata ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu’ un’attivita’ in
seguito ad incapacita’ temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art. 7. (L)
Presupposti e limiti del potere di allontanamento
1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti
l’ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri
della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche’ al loro
allontanamento dal territorio stesso, puo’ derogarsi solo per motivi
di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita’ pubblica. I
provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono
essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale dell’individuo.
2. La sola esistenza di condanne penali non puo’ automaticamente
giustificare l’adozione di tali provvedimenti.
3. La scadenza del documento di identita’ che ha permesso
l’ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate
agli articoli 1, 2 e 3 non puo’ giustificare il loro allontanamento
dal territorio nazionale.
4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza
dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di
sanita’ pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne,
sono portati a conoscenza dell’interessato.
5. Le malattie o infermita’ che possono giustificare il rifiuto
d’ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle
menzionate nell’allegato A al presente decreto.
6. Le malattie o infermita’ che insorgono successivamente al
provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui
all’articolo 6, non possono giustificare l’allontanamento dal
territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro
dell’Unione.
Art. 8 (L)
Allontanamento dal territorio
1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno
Stato membro dell’Unione europea per abbandonare il territorio
nazionale non puo’ essere inferiore a quindici giorni, nel caso di
diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego
del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal
territorio della Repubblica.
2. Scaduto il termine concessogli, l’autorita’ di pubblica
sicurezza provvedera’ all’avviamento dell’interessato alla frontiera
mediante il foglio di via obbligatorio.
Art. 9. (R)
Procedimento in caso di determinazione negativa per l’interessato
1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della
carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal
territorio della Repubblica della persona gia’ autorizzata a
soggiornare su questo stesso, e’ adottato, salvo motivi di urgenza,
dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla
quale l’interessato puo’ farsi assistere o rappresentare da persone
di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea e il
godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo.
2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di
soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal
territorio avvisa l’interessato della facolta’ di essere ascoltato
davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell’audizione ed
il termine entro il quale puo’ depositare difese scritte. Il parere
della Commissione e’ richiesto dal responsabile del procedimento
entro trenta giorni dall’avvio del procedimento stesso e la
Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla
richiesta del parere.
3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e’ istituita presso il
Ministero dell’interno, e’ nominata con decreto del Ministro
dell’interno ed e’ composta da un prefetto, che la presiede, da un
questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella
di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente,
dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia
adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art. 10. (L)
Validita’ per l’espatrio della carta d’identita’
1. Il terzo comma dell’articolo unico della legge 18 febbraio 1963,
n. 224, e’ sostituito dal seguente: "La carta d’identita’ e’ titolo
valido per l’espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri
dell’Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque,
particolari accordi internazionali.".
Art. 11. (L)
Condizioni particolari per l’espatrio
1. Per i minori degli anni diciotto l’espatrio e’ subordinato
all’assenso del genitore esercente la patria potesta’, o della
persona che esercita la tutela.
2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l’espatrio e’ subordinato
all’assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la
curatela.
3. Non puo’ respingersi alla frontiera il titolare di regolare
documento di espatrio, rilasciato dalle autorita’ italiane, anche se
questo e’ scaduto di validita’ o quando la cittadinanza del titolare
medesimo sia contestata.
Art. 12. (L)
Validita’ quinquennale dei passaporti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la validita’ dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani
per recarsi negli Stati membri dell’Unione europea, al fine di
esercitarvi una attivita’ indipendente oppure subordinata, e’
stabilita in anni cinque.
Art. 13. (L)
Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1. I passaporti e le carte d’identita’ concessi o rinnovati ai
cittadini che si recano ad esercitare una attivita’ indipendente
oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro
dell’Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi
diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.
2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati
necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art. 14. (R)
Documentazione necessaria per attivita’ disciplinate da norme di
pubblica sicurezza
1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di
cui all’articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonche’ gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui
all’articolo 243 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo
unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora
siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, sono tenuti
a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata provando la loro qualita’ mediante certificato,
rilasciato dalle competenti autorita’ del luogo dove ha sede la
ditta.
Art. 15. (L)
Abrogazioni
1. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL D.P.R.
COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI RELATIVE
ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI
DELL’UNIONE EUROPEA
(Omissis)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell’interno
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Allegato A
(previsto dall’art. 7, comma 5)
ELENCO
A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanita’ pubblica:
1) malattie per le quali e’ prescritto un periodo di quarantena,
indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio
1951 dell’Organizzazione mondiale della sanita’;
2) tubercolosi dell’apparato respiratorio attiva o a tendenza
evolutiva;
3) sifilide;
4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano
oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.
B) Malattie ed infermita’ che possano mettere in pericolo l’ordine
pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicomania;
2) alterazioni psicomentali piu’ evidenti; stati manifesti di
psicosi d’agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di
psicosi confusionale.