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Sicurstrada 04/10/2007

Il quesito del giorno - Quale disposizione di legge autorizza gli organi di polizia stradale a richiedere al vettore e al committente l’esibizione di idonea documentazione comprovante la compatibilità delle disposizioni impartite all’autista?

A seguito della contestazione dell’articolo 174 C.d.S. per la mancata effettuazione dei periodi di riposo del conducente di un autotreno è giunta sia al vettore che al committente una richiesta da parte della Polizia Stradale con la quale si deve fornire una idonea documentazione che comprovi la compatibilità delle disposizioni impartite all’autista.
Quale normativa prescrive tale richiesta e che responsabilità ci sono a seguito della mancata comunicazione dei dati da parte del vettore che del committente?

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 (Asaps). L’articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo 286/2005 prescrive che "Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde delle violazioni di tali disposizioni".
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che “tali violazioni sono attribuite al vettore solo qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate”.
Laddove il contratto di trasporto non sia stipulato in forma scritta, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della Strada o di mancata osservanza dei temi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 del Codice della Strada, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente o in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.
Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore e il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione e pertanto sarà loro contestata la medesima violazione di cui si è reso responsabile il conducente del veicolo (art. 174/5° C.d.S.) in riferimento all’articolo 7 del D.Lgs. 286/2005, nonché la violazione di cui all’articolo 180/8° C.d.S. che prevede una sanzione specifica di Euro 370,00. (Asaps)


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Giovedì, 04 Ottobre 2007
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