A seguito della contestazione dell’articolo 174 C.d.S. per
la mancata effettuazione dei periodi di riposo del conducente di un autotreno è
giunta sia al vettore che al committente una richiesta da parte della Polizia
Stradale con la quale si deve fornire una idonea documentazione che comprovi la
compatibilità delle disposizioni impartite all’autista.
Quale normativa prescrive tale richiesta e che responsabilità ci sono a seguito
della mancata comunicazione dei dati da parte del vettore che del committente?
E.mail-Bologna
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(Asaps). L’articolo
7, comma 1 del Decreto Legislativo 286/2005 prescrive che "Nell’effettuazione dei
servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle
disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della
circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde delle violazioni di
tali disposizioni".
Alla luce di quanto esposto ed entrando
nei contenuti del quesito, si rappresenta che “tali violazioni sono
attribuite al vettore solo qualora le modalità di esecuzione della prestazione,
previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il
rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della
circolazione stradale violate”.
Laddove il contratto di trasporto non sia
stipulato in forma scritta, in caso di accertato superamento, da parte del
conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di
velocità di cui all’articolo 142 del Codice della Strada o di mancata
osservanza dei temi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 del Codice
della Strada, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato
le violazioni, il committente o in mancanza, il vettore, sono tenuti a
produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle
istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è
stata accertata la violazione.
Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore e il committente sono
sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione e pertanto sarà loro
contestata la medesima violazione di cui si è reso responsabile il conducente
del veicolo (art. 174/5° C.d.S.) in riferimento all’articolo 7 del D.Lgs.
286/2005, nonché la violazione di cui all’articolo 180/8° C.d.S. che prevede
una sanzione specifica di Euro 370,00. (Asaps)
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