Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Decreti Legislativi 15/04/2002

Circolazione dei cittadini di Stati membri UE - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n.53

Circolazione dei cittadini di Stati membri UE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n.53
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea. (Testo C). (S.O. n. 69, alla G.U. n. 83, 9.4.2002)

Titolo I
Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall’articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell’allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Seziono
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. (L)
Ingresso nel territorio dello Stato

Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato

Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno


Art. 4. (L)
Permanenza del diritto di soggiorno

Titolo II
Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art. 5. (R)
Richiesta della carta di soggiorno

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea deve essere
presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio della
Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui
l’interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell’interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalita’ dell’interessato;
b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di
validita’;
c) la data d’ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle
fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l’eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico
per le quali l’interessato ha diritto di richiedere un documento di
soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia
dell’interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo
della fotografia in piu’ esemplari, all’interessato puo’ essere
richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio.
3. All’atto della presentazione della domanda il cittadino
dell’Unione europea e’ tenuto ad esibire il passaporto o documento di
identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita’
nazionale, nonche’:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio
della Repubblica delle attivita’ che si intendono svolgere;
b) per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o
dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i
lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e
c), la documentazione attestante che l’interessato rientri in una
delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell’Unione europea, non rientranti
nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma,
l’attestazione dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale
italiano o della titolarita’ di una polizza assicurativa sanitaria
per malattia, infortunio e per maternita’ e la prova della
sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all’articolo 3, comma
4, lettera b). Detta prova e’ fornita da documentazione comunque
idonea a dimostrare la disponibilita’ del reddito stesso, con
l’indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione,
resa ai sensi dell’articolo 46, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la
disponibilita’ del reddito medesimo o da altro documento che attesti
che tale condizione e’ comunque soddisfatta;
e) per gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato
d’iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi
universitari e il certificato di durata del corso.
4. Con la domanda, l’interessato puo’ richiedere il rilascio della
relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all’articolo
3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta’
inferiore agli anni diciotto;
b) i figli di maggiore eta’ a carico, gli ascendenti e
discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che
siano a loro carico.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente
l’indicazione delle generalita’ complete, della nazionalita’, e del
rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve
essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni
attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni
di cui al comma 3, nonche’, se si tratta di cittadini di uno Stato
non appartenente all’Unione europea, della documentazione richiesta
dall’articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All’atto della domanda deve essere
esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di
identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno
Stato membro dell’Unione europea, il passaporto o documento
equipollente.
6. L’addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti
allegati o esibiti, di cui puo’ trattenere copia, ed accertata
l’identita’ dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di
cui al comma 1, munita di fotografia dell’interessato e del timbro
datario dell’ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando
il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri
documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e’ rilasciato
alle persone di cui al comma 4 di eta’ maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonche’ i documenti ed i certificati
necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente.

Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea e’ rilasciata su modello conforme a quello
approvato con decreto del Ministro dell’interno, entro centoventi
giorni dalla richiesta. L’interessato puo’ dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il
diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di
studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante
utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle
indicazioni formulate dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La carta di soggiorno di cui sopra e’ valida per tutto il
territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data
del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all’anno, per la
durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i
soggiorni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non
puo’ avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3. La carta e’ rinnovabile:
a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro
frontaliero;
b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e’ rilasciata
per la durata di cinque anni;
c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi,
occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;
d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo
rilascio negli altri casi.
4. La carta di soggiorno costituisce documento d’identificazione
personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del
rinnovo. Il rinnovo e’ effettuato a richiesta dell’interessato, con
l’indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove
fotografie.
5. Fatte salve le disposizioni piu’ favorevoli del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di
attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi
consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita’
della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita’
non puo’ essere ritirata ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), per il solo fatto che non esercitino piu’ un’attivita’ in
seguito ad incapacita’ temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art. 7. (L)
Presupposti e limiti del potere di allontanamento
Art. 8. (L)
Allontanamento dal territorio
Art. 9. (R)
Procedimento in caso di determinazione negativa per l’interessato

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della
carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal
territorio della Repubblica della persona gia’ autorizzata a
soggiornare su questo stesso, e’ adottato, salvo motivi di urgenza,
dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla
quale l’interessato puo’ farsi assistere o rappresentare da persone
di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea e il
godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo.
2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di
soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal
territorio avvisa l’interessato della facolta’ di essere ascoltato
davanti alla Commissione, comunicandogli la data dell’audizione ed il
termine entro il quale puo’ depositare difese scritte. Il parere
della Commissione e’ richiesto dal responsabile del procedimento
entro trenta giorni dall’avvio del procedimento stesso e la
Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla
richiesta del parere.
3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e’ istituita presso il
Ministero dell’interno, e’ nominata con decreto del Ministro
dell’interno ed e’ composta da un prefetto, che la presiede, da un
questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella
di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente,
dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche
sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia
adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art. 10. (L)
Validita’ per l’espatrio della carta d’identita’
Art. 11. (L)
Condizioni particolari per l’espatrio
Art. 12. (L)
Validita’ quinquennale dei passaporti
Art. 13. (L)
Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
Art. 14. (R)
Documentazione necessaria per attivita’ disciplinate da norme di
pubblica sicurezza
1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di
cui all’art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche’ gli
institori ed i rappresentanti di case estere di cui all’art. 243 del
regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno
Stato membro dell’Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola
copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la
loro qualita’ mediante certificato, rilasciato dalle competenti
autorita’ del luogo dove ha sede la ditta.


Art. 15. (L)
Abrogazioni

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 gennaio 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Scajola, Ministro dell’interno
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie

^ up ^

 

 

AddFreeStats
Lunedì, 15 Aprile 2002
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK