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Massime di Giurisprudenza - Veicoli - Tassa di circolazione - Pagamento - Art. 5, comma 32, D.L. n. 953/82 - Disciplina - Collegamento della cessazione dell’obbligo del tributo con la cancellazione del veicolo dai registri del PRA - Portata - Limiti

(Cass. Civ., Sez. V, 28 aprile 2006, n. 10011)

L’art. 5, comma trentaduesimo, del D.L. 30 di­cembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasfor­mato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono te­nuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l’esistenza dell’ ob­bligazione tributaria al dato formale dell’iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della can­cellazione per annotazione sul pubblico registro au­tomobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo det­ta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclu­sa dalla prova contraria dell’ avvenuta perdita del possesso.
(D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,art. 5).


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Sabato, 06 Ottobre 2007
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