L’art. 5, comma
trentaduesimo, del D.L. 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso,
disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza
del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal
pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che
l’obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli
dai predetti registri, non condiziona l’esistenza dell’ obbligazione
tributaria al dato formale dell’iscrizione, con la conseguenza che essa
cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione
per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della
disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di
appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti
titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell’ avvenuta perdita
del possesso. |
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