In tema di violazione delle norme del codice
della strada, per le ipotesi di reato di lesioni colpose (o omicidio colposo),
l’applicazione da parte del prefetto della misura preventiva, prevista
dall’articolo 223, in relazione all’ art. 222, del codice della strada (che è
strumentale rispetto all’omologa sanzione accessoria rimessa al successivo
giudizio penale ed è finalizzata alla tutela della pubblica incolumità), non
è automaticamente correlata all’ esistenza delle relative notitiae criminis,
ma esige, alla stregua di qualsiasi provvedimento di natura cautelare, una
valutazione,. sia pur delibativa, di fondatezza dell’accusa, come si desume dal
testo del secondo comma del citato articolo 223, là dove l’adozione della
misura preventiva viene subordinata alla sussistenza di «fondati elementi di
evidente responsabilità»; tale formula, infatti, esige il connotato
dell’evidenza, che deve caratterizzare gli elementi di responsabilità, e
chiaramente comporta che non sia sufficiente un giudizio di semplice plausibilità
dell’accusa, occorrendo invece un’alta probabilità di fondatezza della stessa.
Ne consegue che il giudice chiamato a pronunziarsi, a seguito di opposizione
ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che è
esperibile anche in tale materia, avverso siffatti provvedimenti, ove ne sia
contestata la legittimità, sotto il profilo della sussistenza del richiesto fumus
a sostegno dell’accusa, non può limitarsi a ritenere la verosimiglianza
dell’ipotesi accusatoria, in termini di «compatibilità» degli indizi a carico
con la stessa, ma deve riscontrare se in concreto gli elementi accusatori
fossero connotati da quell’alto grado di probabilità richiesto dalla norma.
(Nella fattispecie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice
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