testo in vigore dal: 20-10-2007 MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 2 Agosto 2007 , n. 161 Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli. IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in specie l’articolo 104, comma 1, lettera nn), che ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, le quali possono essere svolte anche tramite officine autorizzate, e al controllo tecnico su queste ultime, nonche’ l’articolo 105, comma 3, lettera d), il quale ha attribuito alle province le funzioni relative al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l’esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; Visto l’articolo 80, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di stabilire le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi svolte dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, nonche’ quelle inerenti i controlli a campione effettuati dai medesimi uffici della motorizzazione civile ai sensi dell’articolo 80, comma 10; Considerata la necessita’ che l’espletamento delle revisioni da parte degli uffici della motorizzazione civile avvenga senza oneri per lo Stato e, pertanto, che ogni spesa relativa resti a carico degli utenti; Ritenuto che l’espletamento delle revisioni da parte delle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 debba consentire alle stesse un equo utile, connesso con l’esercizio della loro attivita’; Visto il decreto 22 marzo 1999, n. 143, con il quale sono state fissate le tariffe relative alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l’articolo 1, comma 923, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale prescrive che, entro il 31 gennaio 2007 venga stabilito, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi del richiamato articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992, un incremento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in misura eguale per le operazioni eseguite dagli uffici della motorizzazione civile e per quelle eseguite dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992; Ritenuta la necessita’ che le predette tariffe siano adeguate alle mutate esigenze del mercato, tenuto conto degli intervenuti incrementi del costo del servizio erogato dagli uffici della motorizzazione civile e dalle imprese di cui al citato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (nota n. 9260 del 5 giugno 2007); Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (nota n. DAGL/19.3.4/20 4686 2007 del 12 giugno 2007); A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Revisioni svolte presso gli uffici della motorizzazione civile 1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite dai funzionari degli Uffici della motorizzazione civile ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85, è fissata in Euro 45,00 che l’utente corrisponde anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001intestato al Dipartimento trasporti terrestri - Roma. Art. 2.
1. La tariffa relativa alle operazioni di revisione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite
dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8,
del decreto legislativo n. 285 del 1992 e’ fissata in Euro 45,00
che l’utente corrisponde anticipatamente all’impresa
interessata. A tale tariffa e’ aggiunta quella prevista al punto
2) della tabella 3) allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870,
che l’utente corrisponde anticipatamente
con le modalità previste dall’articolo
1, per l’annotazione
dell’esito della revisione sulla carta di circolazione.Revisioni svolte presso le officine autorizzate Art. 3.
1. Il controllo, anche a
campione, dei veicoli sottoposti a revisione
dalle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992,
previsto dal comma 10 del medesimo articolo 80, è assoggettato
alla tariffa stabilita all’articolo 1 ed è eseguito presso le
stazioni prova degli uffici della motorizzazione
civile a spese delle imprese stesse. Il versamento della
tariffa ha luogo con le modalità previste dal medesimo articolo 1 entro
tre giorni dalla data di effettuazione del controllo.
L’esito del controllo è riportato sulla carta di
circolazione a cura del competente
ufficio della motorizzazione civile, il quale
provvede a restituire il documento di circolazione solo dopo tale
adempimento.Controlli 2. Il controllo dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni in possesso delle imprese di cui all’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, propedeutico al rilascio della autorizzazione provinciale all’espletamento delle revisioni, ed i controlli periodici successivi al rilascio della medesima autorizzazione provinciale sono assoggettati, ciascuno, alla tariffa di Euro 103,29, che le imprese interessate corrispondono anticipatamente con le modalità stabilite dall’articolo 1. Nel caso di controlli periodici che non siano stati preventivamente concordati, le imprese interessate corrispondono la tariffa entro tre giorni dalla data di esecuzione dei controlli stessi. Art. 4.
1. Il decreto 22 marzo 1999, n. 143 e’ abrogato.Abrogazioni Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 2007 Il Ministro dei trasporti
Visto, Il Guardasigilli: MastellaBianchi Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoa Schioppa La tabella 3, allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 recante: “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, e’ il seguente: <
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