Avverso
la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono
ammissibili: a) l’opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché
sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di
accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire
all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo
agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica
della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante
l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,
qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo
avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre
opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall’art. 204 del codice della
strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza del potere di
impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale
l’opposizione – all’esecuzione o agli atti esecutivi – va proposta nelle forme
ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. C.p.c., e non è soggetta alla speciale
disciplina dell’opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n.
689 del 1981. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito,
ritenendo che l’opposizione fosse stata proposta per carenze formali della
cartella – ed in particolare per la mancata indicazione circa la causale
l’amministrazione creditrice e il giudice al quale ricorrere – e, come tale, da
qualificare come opposizione agli atti esecutivi, laddove il giudice di merito
aveva ritenuto di applicare le norme sulla opposizione a sanzioni
amministrative).
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