La
disposizione dettata dall’art. 77, settimo comma, del D.L.vo 16 novembre 1992,
n. 495 (contenente il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada), che prevede che sul retro dei segnali stradali deve essere
indicato l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della
ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero
dell’autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta
medesima per la fabbricazione, assolve alla sola finalità di consentire il
controllo della provenienza del segnale e della legittimità della sua
opposizione, allo scopo di impedire che siano collocati segnali non conformi al
tipo regolamentare ovvero da soggetti non autorizzati, e, pertanto, l’eventuale
omissione di tali indicazioni non costituisce causa di illegittimità del
segnale stesso e, per l’effetto, della prescrizione in esso contenuta. |
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