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Blaco - archivio Asaps
(Asaps). Da più patti ci vengono proposti quesiti circa le
procedure da seguire riguardo alla corretta contestazione delle infrazioni e
alle informazioni che il relativo verbale deve contenere. Il tema è di grande importanza, come dimostrato
dall’elevato numero di contenziosi, portati sino al livello di Giudice di legittimità (Cassazione), tendenti a
vanificare il procedimento instaurato, per la presunta violazione dei diritti
della difesa. Volendo fornire chiarimenti ai nostri lettori, riteniamo
necessario procedere all’attenta analisi dell’istituto della contestazione, i
cui riferimenti normativi sono costituiti dall’articolo 200 del Codice della
Strada e dall’articolo 383 del relativo Regolamento di Esecuzione. In particolare, la norma regolamentare (att. 383)
esplicita il contenuto di quella primaria (art. 200), elencando analiticamente
gli elementi che devono essere contenuti nel, verbale di contestazione: “il verbale deve contenere l’indicazione del
giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle
generalità e della residenza del
trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del
soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e
della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione
della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore
chiede l’inserimento”. Oltre a tali elementi,
il cui mancato inserimento costituisce vizio di procedura che porterà alla
nullità dell’atto, il verbale deve contenere quanto previsto al comma 2°: “l’accertatore deve inoltre fornire al
trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura
ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando
presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato
a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso”. Gli, elementi citati nel comma secondo, essendo
finalizzati a consentire l’esercizio di un diritto pubblico soggettivo, quale
il pagamento in misura ridotta, acquistano valenza addirittura maggiore ai fini
della validità dell’intero procedimento: le omissioni circa le modalità per
avvalersi del pagamento in misura ridotta comportano la nullità dell’atto, in
quanto inficiano l’esercizio del diritto di estinguere il procedimento da parte
d destinatario. Ai fini della validità del verbale, altre informazioni non
sono dovute e lo stesso modello di verbale allegato all’articolo 383 d
Regolamento non prevede inserimento di elementi diversi o aggiuntivi a quelli sopraindicati. A fronte di tale previsione normativa, la prassi,
purtroppo, vede l’utilizzo di modelli di verbale che prevedono informazioni
aggiuntive riferibili all’articolo 389 del Regolamento, che esplicita i
contenuti dell’articolo 206 del Codice della Strada, dedicato alla riscossione
dei proventi delle sanzioni amministrative e quindi relativo ad una fase del
procedimento diversa e successiva alla contestazione. In particolare, l’articolo 389 del Regolamento prevede: “Il pagamento effettuato in misura inferiore
rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini
dell’estinzione dell’obbligazione. Nei casi di cui al
comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione
dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma
da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma
dell’articolo 203, comma 3, del codice, e l’acconto fornito. L’eventuale
pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima
della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell’articolo 203,
comma 3, del codice, oltre alle spese di procedimento e non dà luogo all’emissione del ruolo stesso. In
tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all’articolo
387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all’articolo 206 del
codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all’articolo 27
della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Il contenuto di questa norma è dedicato, per i primi due
commi, a sancire un principio secondo il quale, perché possa configurarsi l’estinzione
delle infrazioni mediante l’istituto del pagamento in misura ridotta, la somma
versata deve essere pari all’entità della sanzione. Se il versamento risulta essere inferiore, lo stesso è
trattenuto sottoforma di acconto, mentre l’estinzione dell’obbligazione è rinviata
a un tempo successivo, quando si procederà alla riscossione della differenza,
maggiorata secondo e procedure previste. Più interessante, invece, per il tema in oggetto, il contenuto
del terzo comma, dedicato alle ipotesi dì pagamento oltre il termine perentorio
di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione previsti come termine
ultimo per potersi avvalere del pagamento in misura ridotta. In tal caso, secondo la norma, qualora il pagamento
successivo al termine perentorio, ma precedente alla formazione del ruolo, sia
pari alla metà del massimo edittale (art 203, comma 3°), non si procede all’iscrizione a ruolo della
sanzione e la violazione si intenderà estinta. I quesiti proposti a cui rispondere, riguardano proprio la
necessità - e l’utilità - di inserite nel verbale di contestazione questa
espressa previsione normativa, fornendo al destinatario un’informazione aggiuntiva,
rispetto a quelle imposte dall’articolo 383 del Regolamento. Per quanto concerne l’obbligatorietà dell’inserimento nel
verbale, non v’è dubbio che essa non ricorra, in quanto, al destinatario,
devono essere fornite le informazioni previste ed analiticamente indicate nella
citata norma regolamentare, nella quale
non si fa menzione alcuna di questa ipotesi oltre il termine. Anche per guanto riguarda l’utilità, la risposta non può
che essere negativa, in quanto l’eventuale inserimento di questa informazione
sarebbe certamente carente o fuorviante. Va sottolineato, infatti, che la possibilità di estinguere
un’infrazione pagando la metà del massimo edittale dopo i sessanta giorni
previsti, è condizionata dal fatto che la formazione del ruolo non sia ancora
intervenuta. All’atto della contestazione, il termine entro il quale
sarà compilato il ruolo non può essere noto, pertanto, inserire nel verbale
un’informazione che preveda la possibilità, per un soggetto destinatario di un
procedimento che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
al Codice della Strada, di estinguere la stessa pagando la metà del massimo edittale
dopo 60 giorni, ma non poter indicare il
termine ultimo, significa metterlo in condizioni dì esercitare questa
possibilità di pagamento senza limiti temporali, a meno che, all’atto della
formazione del ruolo, non si proceda ad ulteriore notifica della decadenza dei
diritti. Nel caso specifico, l’indicazione dovrebbe essere seguita
da quella relativa alla comunicazione dell’inizio delle procedure del ruolo e,
perciò, del venir meno di una possibilità inscritta nel verbale senza
possibilità di specificarne il termine finale. Poiché alcuni Uffici utilizzano modulistica che prevede
tale informazione, sarebbe bene risolvere il problema alla radice, eliminando
dal verbale la dicitura, nel convincimento che, anche l’eccesso di
informazioni, così come la carenza, può viziare una procedura anche se gli
intenti potrebbero essere lodevoli. (Asaps)
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