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Articoli 16/10/2007

La verbalizzazione delle infrazioni e le informazioni dovute

a cura dell’Ufficio Studi Asaps

Foto Blaco - archivio Asaps

(Asaps). Da più patti ci vengono proposti quesiti circa le procedure da seguire riguardo alla corretta contestazione delle infrazioni e alle informazioni che il relativo verbale deve contenere.
Il tema è di grande importanza, come dimostrato dall’elevato numero di contenziosi, portati sino al livello di Giudice di legittimità (Cassazione), tendenti a vanificare il procedimento instaurato, per la presunta violazione dei diritti della difesa.
Volendo fornire chiarimenti ai nostri lettori, riteniamo necessario procedere all’attenta analisi dell’istituto della contestazione, i cui riferimenti normativi sono costituiti dall’articolo 200 del Codice della Strada e dall’articolo 383 del relativo Regolamento di Esecuzione.
In particolare, la norma regolamentare (att. 383) esplicita il contenuto di quella primaria (art. 200), elencando analiticamente gli elementi che devono essere contenuti nel, verbale di contestazione: “il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità  e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria  esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserimento”.
Oltre a tali elementi, il cui mancato inserimento costituisce vizio di procedura che porterà alla nullità dell’atto, il verbale deve contenere quanto previsto al comma 2°: “l’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso”.
Gli, elementi citati nel comma secondo, essendo finalizzati a consentire l’esercizio di un diritto pubblico soggettivo, quale il pagamento in misura ridotta, acquistano valenza addirittura maggiore ai fini della validità dell’intero procedimento: le omissioni circa le modalità per avvalersi del pagamento in misura ridotta comportano la nullità dell’atto, in quanto inficiano l’esercizio del diritto di estinguere il procedimento da parte d destinatario.
Ai fini della validità del verbale, altre informazioni non sono dovute e lo stesso modello di verbale allegato all’articolo 383 d Regolamento non prevede inserimento di elementi diversi o aggiuntivi a quelli sopraindicati.
A fronte di tale previsione normativa, la prassi, purtroppo, vede l’utilizzo di modelli di verbale che prevedono informazioni aggiuntive riferibili all’articolo 389 del Regolamento, che esplicita i contenuti dell’articolo 206 del Codice della Strada, dedicato alla riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative e quindi relativo ad una fase del procedimento diversa e successiva alla contestazione.
In particolare, l’articolo 389 del Regolamento prevede: “Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione.

Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell’articolo 203, comma 3, del codice, e l’acconto fornito.
L’eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell’articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese di procedimento e non dà luogo all’emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all’articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all’articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all’articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Il contenuto di questa norma è dedicato, per i primi due commi, a sancire un principio secondo il quale, perché possa configurarsi l’estinzione delle infrazioni mediante l’istituto del pagamento in misura ridotta, la somma versata deve essere pari all’entità della sanzione.
Se il versamento risulta essere inferiore, lo stesso è trattenuto sottoforma di acconto, mentre l’estinzione dell’obbligazione è rinviata a un tempo successivo, quando si procederà alla riscossione della differenza, maggiorata secondo e procedure previste.
Più interessante, invece, per il tema in oggetto, il contenuto del terzo comma, dedicato alle ipotesi dì pagamento oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione previsti come termine ultimo per potersi avvalere del pagamento in misura ridotta.
In tal caso, secondo la norma, qualora il pagamento successivo al termine perentorio, ma precedente alla formazione del ruolo, sia pari alla metà del massimo edittale (art 203, comma 3°), non si procede all’iscrizione a ruolo della sanzione e la violazione si intenderà estinta.
I quesiti proposti a cui rispondere, riguardano proprio la necessità - e l’utilità - di inserite nel verbale di contestazione questa espressa previsione normativa, fornendo al destinatario un’informazione aggiuntiva, rispetto a quelle imposte dall’articolo 383 del Regolamento.
Per quanto concerne l’obbligatorietà dell’inserimento nel verbale, non v’è dubbio che essa non ricorra, in quanto, al destinatario, devono essere fornite le informazioni previste ed analiticamente indicate nella citata norma regolamentare, nella quale non si fa menzione alcuna di questa ipotesi oltre il termine.
Anche per guanto riguarda l’utilità, la risposta non può che essere negativa, in quanto l’eventuale inserimento di questa informazione sarebbe certamente carente o fuorviante.
Va sottolineato, infatti, che la possibilità di estinguere un’infrazione pagando la metà del massimo edittale dopo i sessanta giorni previsti, è condizionata dal fatto che la formazione del ruolo non sia ancora intervenuta.
All’atto della contestazione, il termine entro il quale sarà compilato il ruolo non può essere noto, pertanto, inserire nel verbale un’informazione che preveda la possibilità, per un soggetto destinatario di un procedimento che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al Codice della Strada, di estinguere la stessa pagando la metà del massimo edittale dopo 60 giorni, ma non poter indicare  il termine ultimo, significa metterlo in condizioni dì esercitare questa possibilità di pagamento senza limiti temporali, a meno che, all’atto della formazione del ruolo, non si proceda ad ulteriore notifica della decadenza dei diritti.
Nel caso specifico, l’indicazione dovrebbe essere seguita da quella relativa alla comunicazione dell’inizio delle procedure del ruolo e, perciò, del venir meno di una possibilità inscritta nel verbale senza possibilità di specificarne il termine finale.
Poiché alcuni Uffici utilizzano modulistica che prevede tale informazione, sarebbe bene risolvere il problema alla radice, eliminando dal verbale la dicitura, nel convincimento che, anche l’eccesso di informazioni, così come la carenza, può viziare una procedura anche se gli intenti potrebbero essere lodevoli. (Asaps)


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Martedì, 16 Ottobre 2007
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