Sabato 23 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Giurisprudenza 12/10/2007

Giurisprudenza di legittimità - Mancata audizione da parte del Prefetto - nullità dell’intero procedimento sanzionatorio e del provvedimento conclusivo, costituito dall’ordinanza ingiunzione

Corte di Cassazione Civile sez.II 27/2/2007 n. 4602
(omissis)
Tizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. …. del Giudice di pace di Roma che ha respinto l’opposizione da lei proposta avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Roma per violazione dell’art. 23 Cod. Strada.
La parte intimata non si è costituita.
Attivatasi la procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso venga accolto perché manifestamente fondato.
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il ricorrente si è riportato alle conclusioni scritte.
Il ricorso è sorretto da due motivi di censura il primo dei quali merita accoglimento.
Ed invero, il Giudice di pace non ha tenuto conto del motivo posto dalla ricorrente a base dell’opposizione, costituito dalla mancata audizione da parte del Prefetto, benché espressamente richiesta dalla ….. in sede di ricorso amministrativo.
Ritenendo il motivo di opposizione infondato perché la ricorrente non aveva fornito documentazione idonea a dimostrare le deduzioni da lei svolte col ricorso amministrativo, il giudicante non solo ha addossato alla ricorrente l’onere probatorio gravante sulla PA ma non ha considerato che l’audizione quando richiesta, è obbligatoria e la sua mancata osservanza da parte del Prefetto produce la nullità dell’intero procedimento sanzionatorio e del provvedimento conclusivo, costituito dall’ordinanza ingiunzione.
La sentenza va, pertanto cassata, ma senza rinvio perché, non essendovi necessità di ulteriore istruttoria, è possibile decidere anche nel merito.
Ed infatti, essendo pacifica la mancata audizione, l’opposizione va accolta e l’ordinanza ingiunzione annullata con condanna della Prefettura alle spese, come segue.

P.Q.M.
 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, annulla l’ordinanza ingiunzione e condanna la Prefettura di Roma al pagamento delle spese, liquidate per il giudizio di legittimità in euro 600 (seicento) di cui 500 per onorari, e per il giudizio di merito in euro 700 di cui 600 per onorari e diritti.
(omissis)

© asaps.it
Venerdì, 12 Ottobre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK