Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Decreti Legislativi 22/01/2002

Codice della Strada: le novità punto per punto Le modifiche al C.d.S. approvate e spiegate dal Governo

CASSETTO: LEGGI
FILE: 2002-NUOVO CDS-LE NOVITA

WEB-0005

Fonte: sito web Palazzo Chigi


 Codice della Strada: le novità punto per punto
Le modifiche al C.d.S. approvate e spiegate dal Governo


Il Consiglio dei ministri, a seguito dei pareri favorevoli resi dalle Commissioni parlamentari, ha approvato nella seduta del 15 gennaio - in via definitiva - il decreto legislativo correttivo ed integrativo del codice della strada che entrerà in vigore il primo gennaio 2003.

 

Rispetto al precedente schema di decreto legislativo, approvato nel Consiglio dei ministri dell’11 gennaio scorso, il provvedimento definitivo - che si compone di 18 articoli - presenta alcune norme espunte che saranno riconsiderate nell’ambito di un successivo provvedimento che completerà il processo riformatore del codice della strada, non appena il Parlamento avrà approvato il disegno di legge (varato dal Consiglio nella riunione dell’11 gennaio scorso) per l’ampliamento del termine stabilito dalla legge n. 85 del 2001.

Tra le novità di maggior rilievo vanno segnalate:

 

PATENTE A PUNTI

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

Le norme in vigore prevedono una serie di ipotesi in cui alla violazione di determinate norme comportamentali consegue, quale sanzione di carattere accessorio, la sospensione della patente di guida per un periodo predeterminato nel minimo e nel massimo. Tale sanzione accessoria è riconducibile a violazioni di particolare gravità quali il superamento di oltre 40 km/h del limite massimo di velocità, la circolazione sulle corsie di emergenza delle autostrade, l’effettuazione di inversioni di marcia o l’effettuazione di retromarcia sempre in autostrada, la guida sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope.

Altro istituto posto a tutela della sicurezza della circolazione stradale, avente però natura non sanzionatoria ma di accertamento è quello della revisione della patente di guida cui vengono assoggettati quei conducenti che pongono in essere comportamenti di guida tali da far sorgere il dubbio del permanere in capo agli stessi dei requisiti psicofisici e tecnici per l’abilitazione alla guida.

 

LE INNOVAZIONI

 

LA PATENTE A PUNTI

 

Le norme in via di emanazione, in parallelo agli istituti sopra descritti, ne individuano uno del tutto innovativo per la nostra legislazione definito "patente a punti".

L’istituto può così schematicamente sintetizzarsi: al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che subisce decurtazioni ad ogni violazione di una tra le norme comportamentali che individuerà il regolamento di esecuzione.

La decurtazione viene operata al momento della conciliazione della sanzione o alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all’esito negativo dell’impugnazione proposta.

La decurtazione è comunicata all’interessato che comunque in qualsiasi momento ed in tempo reale può controllare presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente.

In caso di decurtazione di punti gli stessi possono riacquistarsi mediante la frequenza dei corsi di aggiornamento oppure automaticamente se nel triennio successivo all’ultima decurtazione non vengono commesse infrazioni.


In ipotesi di perdita totale del punteggio, il titolare della patente dovrà sottoporsi ad esame di revisione entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, pena la sospensione a tempo determinato della patente di guida.

L’elenco delle violazioni e le conseguenti riduzioni di punteggio sono contenute nella tabella allegata al codice.

 

TARGA PERSONALIZZATA

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

I veicoli soggetti ad immatricolazione vengono identificati a mezzo di targhe formate da caratteri alfanumerici la cui progressione è stabilita nella maniera seguente:

I caratteri numerici assumono tutti i valori da zero a nove: la progressione, entro il campo numerico, secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica.

I caratteri alfabetici utilizzati sono: A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Y,Z.


Pertanto l’attuale sistema di individuazione di ogni singola targa procede secondo una sorta di naturale automatismo sul quale non si può in alcun modo interferire.

 

LE INNOVAZIONI

 

La modifica apportata al comma 8 dell’art. 100 del codice della strada consentirà agli intestatari delle targhe, ferma restando la sequenza alfanumerica attualmente vigente, di individuarne una specifica. Esempio un intestatario potrà chiedere che, al momento dell’immatricolazione del veicolo, gli venga rilasciata la targa recante la combinazione AA OOO AA.

La richiesta viene sempre soddisfatta, esclusa l’ipotesi in cui dalla preventiva verifica effettuata, ovviamente in tempo reale, risulti che la combinazione indicata sia già utilizzata.

Questo sistema consentirà una sorta di personalizzazione della targa.

 

CICLOMOTORI - GUIDA E CIRCOLAZIONE

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

Attualmente la materia è normata, all’interno del codice della strada dall’art. 115 comma 1 lettera b) che consente la guida di ciclomotori a coloro che abbiano compiuto i quattordici anni, dall’articolo 170 comma 2 che sancisce il divieto di trasportare passeggeri sul ciclomotore e dall’articolo 97 che determina la necessità di dotare i ciclomotori di un contrassegno di identificazione.

 

INNOVAZIONI

 

1. LA GUIDA

 

Le norme di modifica prevedono il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori, che potrà conseguirsi superando un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e, previa dimostrazione del possesso dei requisiti psicofisici, dopo aver frequentato appositi corsi organizzati dalle autoscuole.

Coloro che frequentano Istituti statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno delle scuole che, a tal fine, possono stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private che operino nel campo della circolazione stradale o in altra attività a questa collegata.

Anche in tale ipotesi è previsto un esame di idoneità svolto però congiuntamente da un funzionario esaminatore del Dipartimento dei trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione di corsi.

La guida di ciclomotori senza aver conseguito la relativa abilitazione è sanzionata in via amministrativa.

Il regolamento di esecuzione indicherà i termini di adeguamento per coloro che alla data di entrata in vigore delle nuove norme abbiano compiuto i quattordici anni di età.

 

2. LA CIRCOLAZIONE

 

Altra innovazione di grande interesse riguarda il trasporto di un passeggero sui ciclomotori. Ancora vietato ai conducenti che, pur in possesso del relativo certificato di abilitazione, non abbiano compiuto i diciotto anni, sarà invece consentito ai conducenti maggiorenni muniti di patente o di certificato di idoneità alla guida, purché il ciclomotore sia omologato per il trasporto di due persone. A tal fine, in sede di omologazione, i ciclomotori saranno appositamente testati per valutare l’idoneità dei veicoli al trasporto di un passeggero in base alle caratteristiche costruttive.

 

3. IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE

 

La normativa vigente non prevede particolari formalità per l’immissione in circolazione dei ciclomotori che avviene, per così dire, automaticamente con l’acquisto del veicolo. Le norme emanande prevedono invece, a tutela della sicurezza della circolazione, che i ciclomotori come gli altri veicoli a motore siano dotati di un certificato di circolazione rilasciato da un ufficio del Dipartimento trasporti terrestri contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, la targa e i dati dell’intestatario del documento.

La targa sarà personale e pertanto trattenuta dal titolare in caso di vendita del veicolo.

Ogni ciclomotore infine sarà individuato nell’archivio nazionale dei veicoli mediante una scheda elettronica contenente tutti i dati sopra indicati nonché quelli relativi alla proprietà ma ciò al solo fine di individuare il responsabile della circolazione per l’assunzione appunto di responsabilità relativa ad infrazioni, incidenti e quant’altro possa coinvolgere la circolazione del ciclomotore.

 

VELOCITA’ E NORME DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

L’articolo 142 del codice della strada fissa in 130 km/h il limite massimo di velocità in autostrada.

 

INNOVAZIONI

Con la modifica prevista il limite massimo generale di velocità resterà fissato in 130 km/h, ma potrà essere elevato fino a 150 km/h solo sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia che abbiano determinati requisiti.

 

CHI POTRA’ DECIDERE L’INNALZAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITA’

 

Il compito di valutare l’esistenza delle condizioni necessarie per consentire l’aumento del limite massimo di velocità sarà attribuito agli enti proprietari o concessionari delle autostrade.

 

A QUALI CONDIZIONI IL LIMITE POTRA’ ESSERE INNALZATO

 

Per poter innalzare il limite massimo di velocità di 130 km/h fino a 150 km/h orari gli enti proprietari o concessionari dovranno verificare:

- che l’autostrada abbia almeno tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia;

- che l’autostrada abbia caratteristiche progettuali idonee (es. assenza di curve a stretto raggio);

- i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio riferiti alla causa ed alla localizzazione degli incidenti stessi;

- l’intensità del traffico;

- le condizioni atmosferiche prevalenti.

Fermo restando che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non potrà comunque superare i 110 km/h.

 

NORME DI CIRCOLAZIONE IN AUTOSTRADA

 

Per favorire una maggiore fluidità del traffico è prevista l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 143 che attualmente riserva nelle autostrade a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra ai veicoli lenti.

Verrà perciò ripristinato, anche per tali autostrade, l’obbligo generale di marcia a destra, con conseguente obbligo di rientro dopo il sorpasso.

Detta circostanza costringerà ad utilizzare tutte le corsie compresa quella di destra ormai nota come "la corsia della vergogna". soprattutto nei fine settimana inoltre, quando la circolazione dei veicoli pesanti è vietata. Con le norme ora in vigore la corsia di destra resta desolatamente vuota: nessun automobilista sente di potersi iscrivere alla categoria dei "veicoli lenti" e dunque nessuno occupa la corsia di destra, mentre tutti impegnano la corsia di centro e quella di sinistra.

Con la nuova disciplina la circolazione tenderà a migliorare, dal momento che gli stessi volumi di traffico saranno assorbiti da tre e non più da due corsie.

 

VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

La norma vigente (articolo 60 del codice della strada) consente che siano classificati d’epoca o d’interesse storico e collezionistico esclusivamente i motoveicoli e gli autoveicoli. Prevede ancora che i motoveicoli e gli autoveicoli d’interesse storico e collezionistico radiati dalla circolazione possano essere reimmatricolati secondo però le procedure ordinarie e cioè mediante il rilascio di nuovi documenti di circolazione (carta e targa).

 

INNOVAZIONI

 

1. LA CLASSIFICAZIONE



Le modifiche all’articolo 60 prevedono che possano classificarsi veicoli d’epoca o di interesse storico e collezionistico tutti i veicoli classificati dal codice delle strada. Di conseguenza sarà possibile iscrivere in tali categorie anche veicoli particolari quali ad esempio le macchine agricole, i velocipedi o le slitte.

 

2. LA CIRCOLAZIONE


Con l’entrata in vigore della norma modificata, per i veicoli soggetti ad immatricolazione che risultino radiati rimarrà vigente l’obbligo di reimmatricolazione con l’assoluta novità però che potranno conservare i vecchi documenti di circolazione (carta e targa) qualora gli stessi siano ancora in possesso del proprietario e si presentino in buono stato d’uso.

 

REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

Attualmente l’articolo 128 prevede, in via generale, la possibilità di disporre la revisione della patente di guida con l’effettuazione di una nuova visita medica nei casi in cui sorgono dubbi sulla persistenza dell’idoneità psicofisica alla guida dei conducenti.

 

INNOVAZIONI

 

La norma di modifica prevede una specifica ipotesi di revisione della patente per i casi di coma che si protrae oltre le 48 ore. A tal fine, i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altre cause devono dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore all’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, che provvede a disporre la revisione della relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale previo parere vincolante dello specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente.


GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI

 

SITUAZIONE ATTUALE

 

Attualmente gli articoli 186 e 187 prevedono, in caso di incidente o quando si ha motivo di ritenere che il conducente si trovi sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti, che gli organi di polizia stradale hanno facoltà di effettuare gli accertamenti relativi.

 

INNOVAZIONI

Le modifiche apportate ai predetti articoli prevedono l’obbligo dell’effettuazione degli esami necessari per accertare il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sui soggetti coinvolti in incidenti stradali con contestuale rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione. Viene altresì prevista l’effettuazione di accertamenti medici anche sui pedoni coinvolti in incidenti stradali, previo consenso degli stessi e solo a fini statistici. Viene infine introdotta la sanzione della revoca della patente di guida per i conducenti di autobus, dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate ovvero di complessi di veicoli nel caso di guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti.

 


 

Il testo definitivo degli articoli di modifica al Codice della strada

approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.1.2002

(Il testo di seguito riportato e stato tratto dal sito web di Palazzo Chigi.
Si attende, ovviamente, la pubblicazione del relativo Decreto Legislativo sulla Gazzetta Ufficiale)

 

 inizio pagina


 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 gennaio 2002 e del 15 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’ istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie;

EMANA Il seguente decreto legislativo :

ART. 1
 

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1- Principi generali.

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".
 

ART. 2
 

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";

b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: "le altre";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.";

d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L’autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione";

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni. 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno. 6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1.";

i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";

l) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
 

ART. 3
 

1. All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circolazione dei ciclomotori";

b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.";

c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";

d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";

e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";

f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
 

ART. 4
 

1. All’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.";

b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b)".
 

ART. 5
 

1. All’articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente;";

b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola:"motoveicoli" è anteposta la seguente: "ciclomotori,";

c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
 

ART. 6
 

1. All’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";

c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all’articolo 123.";

d) al comma 3, l’alinea, è sostituito dal seguente: "3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:" ;

e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola : ", comunque,"

Martedì, 22 Gennaio 2002
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK