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Decreti Legislativi 16/01/2002

Il testo definitivo degli articoli di modifica al Codice della strada approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.1.2002

CASSETTO: LEGGI

FILE:            NUOVO CDS-ART-APPROV

WEB-0004

 

 


Il Consiglio, appositamente convocato, ha preso atto degli orientamenti espressi dalle Commissioni parlamentari in ordine al decreto legislativo correttivo ed integrativo del codice della strada ed ha conseguentemente conformato il testo a tali orientamenti, riducendo il numero degli articoli. Le norme espunte saranno riconsiderate nell’ambito di un successivo provvedimento che completerà il processo riformatore del codice della strada, non appena il Parlamento avrà approvato il disegno di legge (varato dal Consiglio nella riunione di venerdì scorso) per l’ampliamento del termine stabilito dalla legge n. 85 del 2001.

 


 

Il testo definitivo degli articoli di modifica al Codice della strada

approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15.1.2002

(Il testo di seguito riportato e da considerarsi a titolo puramente indicativo. Si attende, ovviamente,

la pubblicazione del relativo Decreto Legislativo sulla Gazzetta Ufficiale)

 


 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1della legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada";

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

 

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, della istruzione della università e della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche comunitarie.

 

EMANA

 

Il seguente decreto legislativo

 

Art. 1.

 

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 1 - Principi generali.- 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

 

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

 

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

 

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

 

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".

 

 

Art. 8 (Nuovo articolo 2)

 

l. All’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

’1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";

 

b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: 1e altre";

 

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 

’3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.";

 

d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";

 

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

 

f) al comma 6, nel primo periodo, le parole "L’autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione";

 

g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

 

"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

 

6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.

 

6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter."-,

 

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

 

"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1’.

 

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di ima somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI’;

 

1) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

 

"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l’arresto da uno ad otto mesi e con l’ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, dei titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".

 

 

Art. 38 (Nuovo articolo 3)

 

All’articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.:285 successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

La rubrica è sostituita con la seguente: "Circolazione dei ciclomotori";

 

b) I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

 

a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;

 

b) una targa, che identifica l’intestatario del certificato di circolazione.

 

2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con -le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.

 

3. Ciascun ciclomotore è individuato nell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da mia scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l’indicazione della data e dell’ora di ciascuna variazione d’intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l’individuazione del responsabile della circolazione.

 

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.";

 

c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";

 

d) non approvata

 

e) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

 

"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.";

 

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.";

 

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";

 

f) al comma 10, le parole "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";

 

g) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

 

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";

 

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento è[i una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio dei Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

 

13. L’intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a fame denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.

 

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione Il, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI’.

 

 

Art. 40 (Nuovo Articolo 4)

 

All’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l’intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all’articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l’Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell’articolo 102, comma 3.";

 

b) al comma 11, le parole: Commi 1, 2, 3 e sono sostituite dalle seguenti: Commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b)".

 

 

Art. 44 (Nuovo Articolo 5)

 

All’articolo 115 dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non trasporti altre persone oltre al conducente;";

 

al comma 1, lettera d), punto 1), prima della parola: "motoveicoli" è inserita la parola: "ciclomotori,"

 

c) al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".

 

 

Art. 45 (Nuovo articolo 6)

 

 

All’articolo 116 dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Mercoledì, 16 Gennaio 2002
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