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Decreti Legislativi 13/01/2002

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA LO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DELL’11 GENNAIO 2002

CASSETTO: LEGGI

FILE:           SCHEMA D.L.VO 11.01.2002 – NUOVO CDS

WEB-0003

 

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

LO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL

CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DELL’11 GENNAIO 2002

 

 


 

Pubblichiamo il testo dello schema del decreto legislativo approvato nella seduta dell’11 gennaio 2002 del Consiglio dei Ministri sulle nuove modifiche al Codice della Strada.

Il testo, in considerazione dei brevissimi tempi di pubblicazione, presenta alcuni piccoli errori, per cui non può essere assunto in via definitiva.

 


 

Il testo dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

nella seduta dell’11 gennaio 2002

 


 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1della legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada";

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni Parlamentari ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del (...);

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, della difesa, dell’economia e delle finanze, della istruzione della università e della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche comunitarie.

 

EMANA

 

Il seguente decreto legislativo

 

 

ART. 1.

 

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1 - Principi generali.- 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

 

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

 

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

 

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

 

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all’opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".

 

Art. 2

 

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera A, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Tutti gli svincoli e gli accessi sono dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. Ferme restando le suddette caratteristiche, le autostrade sono ulteriormente suddivise secondo i seguenti sottotipi:

 

1) in relazione alle caratteristiche geometriche:

 

g1 - autostrada a tre o più corsie per senso di marcia oltre alla corsia di emergenza;

 

g2 - autostrada non inclusa nel sottotipo g1;

 

2) in relazione alle caratteristiche funzionali:

 

f1. - autostrada che costituisce una delle principali direttrici di traffico;

 

f2. - autostrada di raccordo dell’area metropolitana con la rete costituita dalle autostrade del tipo

 

f1, nonché di collegamento interno alla stessa area metropolitana e con particolari poli attrattori quali porti, aeroporti e simili e comunque interessate da una forte interazione con la viabilità locale, per le quali possono essere previste particolari modalità di gestione secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

 

b) al comma 4, le parole: "(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)" sono soppresse ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo "La realizzazione di tali strade deve essere prevista negli strumenti urbanistici generali o attuativi, fuori dai centri abitati, nelle zone individuate come edificabili, per le strade extraurbane principali e secondarie, e, all’interno dei cenci abitati, per le strade tubane di scorrimento e di quartiere."

 

c) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Agli stessi fini sono altresì individuate le seguenti strade: "militari" "demaniali ad uso pubblico", "private ad uso pubblico".";

 

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

 

"5-bis. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale.

 

5-ter. Per le strade non appartenenti al demanio stradale dei predetti enti, ma ricadenti nell’ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, nonché nell’ambito di altre aree demaniali, e denominate "demaniali ad uso pubblico", ente proprietario delle strade, ai fini del presente codice, è considerato il soggetto pubblico preposto. Per le "strade private ad uso pubblico" i poteri e i compiti sono esercitati a norma dell’articolo 14.";

 

e) al comma 6, la lettera A è sostituita dalla seguente:

 

"A - Statali quando appartengono alla rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale, da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi e dalle strade che allacciano alla rete medesima i principali porti marittimi, gli aeroporti internazionali, gli interporti ed i centri di particolare importanza e che assumono valenza strategica in rapporto alle caratteristiche del sistema dei collegamenti nelle diverse aree territoriali."; alla lettera B, dopo la parola: "Regionali," sono inserite le seguenti: "quando congiungono tra loro capoluoghi di regione, ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade nazionali; servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio e"; dopo la lettera D, sono aggiunte le seguenti lettere: ’E - Demaniali ad uso pubblico, quando, realizzate nell’ambito di beni demaniali, sono destinate alla circolazione interna ai beni stessi ovvero a collegare questi ultimi alle altre strade indicate al comma 5.

 

F - Private ad uso pubblico, quando, pur essendo aperte a tale uso, non appartengono allo Stato, alla Regione, alla Provincia, al Comune. Tali strade sono censite dal comune ai fini del catasto delle strade previsto dall’articolo 13, comma 6 e si suddividono in:

 

a) consortili, quando, realizzate da soggetti pubblici quali, consorzi di bonifica, enti gestori di aree di sviluppo industriale e simili, hanno la funzione prevalente di servizio alle attività proprie degli stessi soggetti;

 

b) vicinali, quando, realizzate da soggetti privati per accedere alle proprietà laterali, non hanno prevalente funzione di interesse pubblico. Per la gestione di tali strade devono obbligatoriamente essere costituiti appositi consorzi.";

 

f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 

"6-bis. Le strade private aperte all’uso pubblico, che non rientrano nelle definizioni indicate alla lettera F del comma 6 e che comunque hanno una accertata e prevalente funzione di interesse pubblico, sono classificate comunali ed acquisite al demanio del comune nei modi e nelle forme previste dalle norme in materia ed in ogni caso nel rispetto dei diritti dei proprietari;

 

g) al comma 7, dopo le parole: "superiore a diecimila abitanti" sono aggiunte le seguenti: % nonché quelle demaniali ad uso pubblico, salvo diversa intesa tra il comune e l’ente interessato";

 

h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

 

"7-bis. Le strade rientranti nell’ipotesi del comma 7 e non ancora acquisite al demanio del comune devono essere regolarizzate attivando le procedure previste dalle norme in materia.";

 

i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 

"8. Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate per territorio, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Le regioni provvedono alla classificazione e declassificazione delle strade che interessano il territorio regionale, sentiti gli enti locali, sulla base dei criteri indicati ai commi 6 e 7. Per quelle private ad uso pubblico provvede il comune iscrivendole in una specifica sezione dei catasto di cui all’articolo 13, comma 6. Le strade classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade previsto dall’art. 226. 1 provvedimenti di classifica contengono gli elementi identificativi delle strade ce dei tronchi di strade e producono gli effetti del passaggio di proprietà fra enti con le decorrenze indicate dal regolamento.".

 

Art. 3

 

Al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) "AREA DI INTERSEZIONE" le parole "parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico" sono sostituite dalle seguenti "cfr. INTERSEZIONE A RASO";

b) dopo il punto 1) sono aggiunti i seguenti:

 

"l. -bis) ACCESSO: il passaggio da una piattaforma stradale ad uso pubblico ad un’area di proprietà pubblica o privata adiacente alla stessa..

 

l -ter) ACCESSO PEDONALE: accesso ad esclusivo uso dei pedoni.

 

1-quater) AREA DI SOSTA: parte della strada, ricavata fuori della carreggiata, destinata alla fermata e alla sosta, regolamentata o meno, dei veicoli.";

 

c) al punto 10) è infine aggiunto il seguente periodo: "In presenza di opere di sostegno di qualunque genere ed estensione, esistenti a monte o a valle della strada ed adiacenti ad essa, il confine, sempre in mancanza degli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato, è costituito dal bordo più esterno, entro o fuori terra, dell’opera di sostegno.`,

 

d) dopo il punto 13) è aggiunto il seguente:

 

"13-bis) CORSIA DI ACCUMULO: corsia specializzata per le manovre di svolta dei veicoli.";

 

e) dopo il punto 20) è aggiunto il seguente:

 

"20-bi’s) DIRAMAZIONE: il passaggio da una piattaforma stradale ad uso pubblico esistente ad un’altra piattaforma stradale ad uso pubblico di nuova realizzazione.

 

" f) al punto 23) dopo la parola "LATERALE:" sono aggiunte le seguenti parole: "area di sosta costituita da";

 

g) dopo il punto 24) è aggiunto il seguente:

 

"24-bis) INTERSEZIONE STRADALE: parte di piattaforma stradale che risulta comune a due o più strade non parallele, compresi gli apprestamenti stradali attrezzati (corsie di accelerazione, decelerazione ed accumulo), in modo da consentire il passaggio delle correnti veicolari tra i diversi rami della stessa intersezione.";

 

h) il punto 25) è sostituito dal seguente:

 

"25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi, corsie di accelerazione, decelerazione, accumulo e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli!;

 

i)il punto 26) è sostituito dal seguente:

 

"26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): intersezione stradale tra due o più strade allo stesso livello.";

 

il punto 34) è sostituito dal seguente:

"34) PARCHEGGIO: area o struttura posta fuori della piattaforma stradale, ma ad essa collegata mediante accesso, destinata alla sosta dei veicoli.";

 

m) il punto 37) è sostituito dal seguente:

 

"37) PASSO CARRABILE: accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.";

 

n) dopo il punto 37) è aggiunto il seguente:

 

"37-bís) PIATTAFORMA STRADALE: parte della sede stradale comprendente una o più carreggiate, banchine, spartitraffico interno e laterale, corsie riservate o specializzate, marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta o di fermata dei mezzi pubblici.";

 

o) il punto 52) è sostituito dal seguente:

 

"52) STRADA VICINALE: strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, come individuata nell’articolo 2, comma 6, lettera F, punto b)."; p) dopo il punto 53) è aggiunto il seguente:

 

"53-bis) TRONCO STRADALE: tratto longitudinale di strada avente caratteristiche uniformi di

 

piattaforma stradale.";

 

q) il punto 57) è sostituito dal seguente:

 

"57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, all’interno di una intersezione, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.";

 

r) dopo il punto 58) è aggiunto il seguente:

Domenica, 13 Gennaio 2002
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