Ufficio
Studi per l’Amministrazione Generale e per
circolare
n. 82
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
e,
p.c.
- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
OGGETTO:
Adeguamento all’euro delle procedure relative all’applicazione delle
sanzioni amministrative.
Nell’ambito della normativa nazionale che disciplina il passaggio dalla lira all’euro, uno specifico spazio è dedicato alle sanzioni amministrative.
In
particolare, il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
“Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a
norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433”, nel
titolo VI, dedicato all’attività della pubblica amministrazione, include un
articolo relativo alla “Conversione in euro delle sanzioni pecuniarie penali o
amministrative”. Si tratta dell’articolo 51, il cui primo comma stabilisce
che a partire dal 1° gennaio 1999, le sanzioni pecuniarie - espresse in lire
nelle norme vigenti – si intendono espresse anche in euro secondo il tasso di
conversione.
Tale
disposizione si riferisce alla così detta “fase transitoria” (1° gennaio
1999 – 31 dicembre 2001), durante la quale è consentito al soggetto privato
di utilizzare l’euro come moneta di riferimento sia nei rapporti documentali
con la pubblica amministrazione che in quelli economici, nei casi in cui la
corresponsione o il pagamento non avvengano in contanti. Dalla coesistenza in
quel periodo delle due monete, di cui l’euro solo per i pagamenti scritturali,
cioè non in contante, deriva il significato della disposizione richiamata, che
è quello di considerare l’importo previsto nelle sanzioni come se fosse
espresso in entrambe le valute.
Il
periodo che decorre dal 1° gennaio 2002, data di passaggio conclusivo alla
nuova moneta, è disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 51. Il comma 2 prevede che a partire da tale data “ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta
in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato”.
Ai
sensi della disciplina richiamata, pertanto, dal 2002 le sanzioni previste dalle
singole norme sono da intendersi nel loro valore espresso in euro. Questo perché
dal prossimo nuovo anno gli euro sostituiranno a tutti gli effetti le lire,
seppure queste ultime continueranno a conservare valore legale limitatamente ai
mesi di gennaio e febbraio, e a potere essere utilizzate in quel periodo
esclusivamente come contante.
Il
comma 3 stabilisce che “se l’operazione di conversione prevista dal comma 2
produce un risultato espresso anche con i decimali, la cifra è arrotondata
eliminando i decimali”.
Dal
combinato disposto dei commi 2 e 3 emerge quindi che la soluzione individuata
dal legislatore per adeguare all’euro l’attuale normativa riguardante il
sistema sanzionatorio è stata quella di introdurre una norma di carattere
generale volta a stabilire che dal
1° gennaio 2002 le sanzioni edittali, cioè gli importi minimi e massimi
previsti nelle singole norme, sono quelle che derivano dalla conversione in euro
degli importi espressi in lire, e dalla successiva eliminazione delle cifre
decimali (cd. troncamento).
Dal
punto di vista delle implicazioni operative di tale normativa, si ritiene
opportuno evidenziare come da quanto fin qui esposto derivi che laddove sia
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta attraverso il versamento
di una somma pari al terzo del massimo edittale, la cifra derivante da tale
calcolo conserverà i decimali. Infatti, il troncamento sarà stato già
applicato in un momento precedente alla determinazione della sanzione finale, e
cioè nel momento della conversione da lire in euro della sanzione edittale.
Qualche
precisazione si ritiene opportuno inoltre aggiungere con riguardo al periodo di prima applicazione della disciplina in argomento,
laddove esisteranno sanzioni comminate successivamente al 1° gennaio 2002, e
quindi ricadenti a pieno titolo nel regime giuridico previsto dalla norma in
argomento (art. 51, comma 3), e sanzioni comminate prima di tale data, ma non
ancora estinte, il cui importo sarà stato determinato unicamente secondo le
normali regole di conversione. In proposito, con riguardo alle infrazioni
commesse anteriormente al primo gennaio, si è dell’avviso che il momento
della procedura di irrogazione della sanzione amministrativa che rileva al fine
dell’applicazione della regola del troncamento delle cifre decimali della
relativa sanzione edittale, debba essere considerato il momento della verbalizzazione della sanzione. In tal senso, qualora
la sanzione sia stata verbalizzata prima della data in riferimento, continuerà
ad applicarsi per quella violazione il regime previsto alla data di
verbalizzazione, e l’importo da pagare resterà quello già stabilito nel
relativo verbale di accertamento. Al contrario, nella ipotesi di infrazione
commessa anteriormente al primo gennaio, ma verbalizzata successivamente a tale
data, il regime da applicare per il calcolo della sanzione sarà quello previsto
dalla nuova normativa. Tale interpretazione, che nasce dalla considerazione del
fatto che il momento della procedura di applicazione della sanzione in cui viene
stabilito l’importo da pagare è il momento della verbalizzazione, trova del
resto conferma nel principio di continuità degli strumenti giuridici, espresso
dal regolamento CE 1103/97, in base al quale “l’introduzione dell’euro non
avrà l’effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né
di sollevare o dispensare dall’adempimento di qualunque strumento
giuridico…” (art. 3), laddove per strumento giuridico si intendono
“…atti amministrativi…ed altri strumenti aventi efficacia
giuridica;”(art 1). Pertanto, ove la misura della sanzione sia stata stabilita
– attraverso la redazione del verbale di accertamento - anteriormente alla
data indicata nella norma in argomento (1° gennaio 2002), tale misura non verrà
modificata, ma manterrà piena efficacia anche dopo il 1° gennaio, nel caso in
cui la sanzione venga estinta dopo tale data.