"Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a
norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"
L’ART. 51,
COMMA 3, DELLA PRESENTE LEGGE, IMPONE L’ELIMINAZIONE DEI DECIMALI PER IL
PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
"Disposizioni per l’introduzione dell’EURO nell’ordinamento nazionale, a
norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell’8 luglio 1998 - Supplemento
Ordinario n. 116
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio
1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli
affari regionali e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DEFINIZIONI
Art.1
Definizioni
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica
conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi,
decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di
pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti
aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno
1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato
tra l’euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l’euro e
l’ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri
partecipanti, nonché l’ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e
successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1
gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell’unita’ nella quale e’ espresso
l’importo di un debito in essere da un’unita’ monetaria nazionale all’unita’
euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine,
emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e
riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l’impresa indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "società finanziaria": la società indicata nell’articolo 59,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige
il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio
dell’impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali
e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in
prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle
operazioni di gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività
iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche
"fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a
incassare o l’obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o
determinabili;
q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi
dell’attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli
impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora
regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i
fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a
capitale variabile;
s) "società di gestione accentrata": società avente le
caratteristiche di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari
negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE, CALCOLI INTERMEDI E
IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI
Art.2
Parametri di indicizzazione
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la
Banca d’Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto),
di cui all’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine
dell’applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale
parametro di riferimento. Detto tasso e’ inizialmente determinato nella misura
dell’ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della
Banca d’Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti
lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca
d’Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini
di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di
indicizzazione venuti meno a seguito dell’introduzione dell’euro si considerano
automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel
quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Banca d’Italia, dichiara con proprio decreto l’avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in
mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di
accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico
o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico
supera i cinquecento milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di
disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal Presidente
del Tribunale del luogo ove il contratto e’ stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni dall’accettazione dell’incarico, prorogabili
per un massimo di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo
assicurandone l’equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato.
Il compenso degli arbitratori e’ a carico delle parti. Per quanto non
diversamente disposto si applica l’articolo 1349 del codice civile.
Art.3
Calcoli intermedi
1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle
norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da
pagare ed occorre convertirlo in euro, l’importo convertito, salvo diverso
accordo, va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di
lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di
lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di
lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di
lire, salvo quanto previsto dall’articolo 4.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97
del 17 giugno 1997.
2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da
contabilizzare o da pagare e’ possibile trattarlo, anche elettronicamente, con
un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di
cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto
dalle lettere da a) a d).
Art.4
Importi in lire contenuti in norme vigenti
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in
norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti
non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre
convertirlo in euro, l’importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di
lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di
lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di
lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di
lire.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) l’articolo 2327 del codice civile e’ sostituito dal seguente: "La
societa’ per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centomila
euro. Il valore nominale delle azioni delle societa’ di nuova costituzione e’ di
un euro o suoi multipli.";
b) i commi primo, secondo e terzo dell’articolo 2474 del codice civile sono
sostituiti dai seguenti: "La societa’ deve costituirsi con un capitale non
inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di
diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di
conferimento e’ superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare
multiplo di un euro.";
c) i commi primo e secondo dell’articolo 2521 del codice civile sono sostituiti
dai seguenti: "Nelle societa’ cooperative nessun socio puo’ avere una quota
superiore a cinquantamila euro, ne’ tante azioni il cui valore nominale superi
tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo’ essere
inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non puo’
essere superiore a cinquecento euro.";
d) il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e’ sostituito dal seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non
puo’ essere inferiore a due euro.";
e) il comma 4 dell’articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e’ sostituito dal seguente: "4. Il valore nominale di ciascuna azione
non puo’ essere inferiore a venticinque euro ne’ superiore a cinquecento euro.";
f) il comma 4 dell’articolo 34 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e’ sostituito dal seguente: "4. Nessun socio puo’ possedere azioni il
cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro.";
g) il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e’
sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa’ per azioni e il
fondo di garanzia delle societa’ di mutua assicurazione non possono essere
inferiori a cinque milioni di euro";
h) il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e’
sostituito dal seguente: "1. Il capitale delle societa’ per azioni e il
fondo di garanzia delle societa’ di mutua assicurazione non possono essere
inferiori a:
a) cinque milioni di euro quando l’esercizio comprende le assicurazioni dei rami
indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegata;
b) duemilionicinquecentomila euro quando l’esercizio comprende le assicurazioni
dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della
suddetta tabella;
c) unmilionecinquecentomila euro quando l’esercizio comprende le assicurazioni
dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella.".
3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle societa’ che si
costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell’articolo 2435 del
codice civile e’ sostituito dal seguente: "Il bilancio pubblicato in lire
puo’ essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione". A
decorrere dal 1 gennaio 2002 il secondo comma dell’articolo 2435 del codice
civile e’ abrogato.
5. Nell’ambito delle procedure che saranno stabilite in sede di Unione Europea
per l’adozione, ai sensi dell’articolo 109L paragrafo 4 del Trattato, dei tassi
di conversione in euro delle monete dei paesi partecipanti, e anche in deroga
all’articolo 2, comma 4, della legge 12 agosto 1993, n. 312, la Banca d’Italia
puo’ rilevare i cambi contro lire delle valute di cui al predetto articolo 2
secondo le modalita’ operative e i tempi previsti dalle procedure come sopra
stabilite.
TITOLO III
RIDENOMINAZIONE IN EURO DEGLI STRUMENTI DI DEBITO
Sezione I
Titoli di Stato
Art.5
Ridenominazione dei titoli di Stato in lire
1. Il 1° gennaio 1999 sono ridenominati in euro i titoli di Stato denominati in
lire, emessi a norma del diritto italiano e negoziabili sui mercati
regolamentati.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo’
rideterminare con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei Certificati di
Credito del Tesoro (CCT) da emettere per il rimborso dei crediti di imposta, in
coerenza con la loro denominazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Art.6
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella
valuta di uno Stato partecipante
1. Il Tesoro puo’ ridenominare i propri prestiti internazionali,emessi a norma
del diritto italiano, denominati nelle altre valuteaderenti, qualora gli Stati
emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito
pubblico, gia’ denominato nellarispettiva moneta ed emesso a norma del proprio
diritto nazionale.
Art.7
Modalita’ di ridenominazione
1. La ridenominazione dei titoli di cui agli articoli 5 e 6 avviene calcolando,
in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo
di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al
secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non
inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e’ composto il
prestito.
2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione
di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l’ammontare minimo
acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle
aste di collocamento.
3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei
crediti d’imposta il taglio minimo e’ quello previsto dal relativo decreto di
emissione.
4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti
dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, per taglio minimo si intende il taglio piu’ basso in cui e’ frazionato
ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli
strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di
capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato).
5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e
valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.
Art.8
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
1. Durante il periodo transitorio, i pagamenti connessi al servizio finanziario
sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti sono effettuati al
controvalore in lire dell’importo calcolato in euro.
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente decreto, gli importi in
lire riportati sul mantello e sul foglio cedole dei titoli di Stato circolanti
in forma cartacea si intendono convertiti in euro dal 1° gennaio 1999.
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene
effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun
prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e
moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali
significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e’
contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo.
4. Il Ministro del tesoro determina con decreto gli adattamenti delle cifre
decimali da considerare per il calcolo degli interessi dei titoli di Stato, al
lordo e al netto delle relative imposte, nonche’ ogni altro aspetto tecnico che
si renda opportuno adeguare a seguito della ridenominazione dei prestiti.
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita’ di vendere o
acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire
il lotto minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso,
fissato dalle societa’ di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi
oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di
vendita praticato per tali operazioni e’ quello registrato sui mercati
regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri
alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma,
si fa riferimento all’ultima quotazione ufficiale disponibile.
Sezione II
Strumenti di debito emessi da altri soggetti pubblici
Art.9
Disposizioni sul debito pubblico non negoziabile
1. La conversione in euro del debito pubblico non negoziabile sui mercati
regolamentati sara’ effettuata il 1° gennaio 2002.
2. A partire dal 1° gennaio 1999 sono emessi Buoni Postali Fruttiferi e
libretti di risparmio postale denominati in euro. Fino ad esaurimento delle
scorte, e non oltre il 31 dicembre 2001, possono essere acquistati presso gli
sportelli postali Buoni Postali Fruttiferi in lire.
Art.10
Disposizioni sui titoli obbligazionari emessi
da enti pubblici territoriali
1. Durante il periodo transitorio, le regioni che abbiano effettuato emissioni
di titoli obbligazionari ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 hanno facolta’ di ridenominare in euro i relativi prestiti nei
termini e con le modalita’ prescritti per gli strumenti finanziari privati,
previsti negli articoli 12 e 13 del presente decreto.
2. Per quanto riguarda la ridenominazione dei titoli obbligazionari emessi dagli
enti locali territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della predetta legge n.
724 del 1994, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo’ apportare le necessarie modifiche al Decreto 5 luglio 1996, n.
420, contenente il Regolamento di disciplina delle emissioni di titoli
obbligazionari da parte degli enti locali, tenuto conto dell’esigenza di
tutelare i sottoscrittori e rispettare il piano di ammortamento deliberato per
ciascun prestito.
Sezione III
Strumenti di debito privati
Art.11
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facolta’ di
ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all’articolo
1, comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
esclusivamente nei casi e con le modalita’ di cui ai successivi articoli 12 e
13.
Art.12
Modalita’ di ridenominazione degli strumenti finanziari privati
1. Gli strumenti finanziari in lire di cui all’articolo 11 emessi a norma del
diritto italiano, caratterizzati da taglio minimo non inferiore a un milione di
lire, dalla fungibilita’ e dalla possibilita’ di rimborso in unica soluzione
alla scadenza, seguono le regole di ridenominazione di cui all’articolo 7, comma
1, che si applicano ai soli fini dei diritti patrimoniali.
2. La ridenominazione degli strumenti di cui all’articolo 11 e’ effettuata
secondo i tempi e i modi indicati nell’apposito regolamento da emanarsi da parte
della Consob, sentita la Banca d’Italia.
Art.13
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati
nella valuta di uno Stato partecipante
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano,
aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 12 e denominati nelle altre
valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell’articolo 11, quando
lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in
euro il proprio debito pubblico, gia’ denominato nella corrispondente moneta ed
emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita’ di
ridenominazione indicate nell’articolo 12 del presente decreto, fatte salve le
modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
Sezione IV
Disposizioni+
generali
Art.14
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti
non ridenominati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i riferimenti alla lira e alle altre valute
aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il
periodo transitorio, si intendono come riferimenti all’unita’ euro con un numero
illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi, ai fini della
negoziazione, del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della
rendicontazione, in una quantita’ convenzionale corrispondente al valore
nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L’arrotondamento al
centesimo di euro dovra’ essere applicato, se necessario, al momento della
determinazione dei corrispettivi.
Art.15
Unita’ di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1. A partire dal 1° gennaio 1999, l’euro puo’ essere utilizzato come unica
unita’ di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui
mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la
clientela, pur conferendo ordini in euro, puo’ intrattenere rapporti con gli
intermediari in lire o in euro.
TITOLO IV
L’EURO, LA MONETA DI CONTO E I DOCUMENTI OBBLIGATORI
A RILEVANZA ESTERNA
Sezione I
Disposizioni per le imprese in genere
Art.16
Adozione dell’euro quale moneta di conto
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare
l’euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1° gennaio
2002 l’adozione dell’euro e’ obbligatoria.
2. Quando l’euro e’ utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1° gennaio
1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati
in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date
successive devono essere redatti e pubblicati in euro.
3. Per le banche, le societa’ finanziarie, le imprese di assicurazione, le
societa’ eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati
italiani di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi’
come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta’
di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili
obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo’ essere
esercitata anche quando l’euro non e’ utilizzato come moneta di conto.
4. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento
contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti
riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che
ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti.
5. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei
documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono
convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira.
6. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto
espressi in lire puo’ essere imputato direttamente in una riserva.
7. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel
periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) il quinto comma dell’articolo 2423 del codice civile e’ sostituito dal
seguente: "Il bilancio e’ redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali,
ad eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro.";
b) all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e’ aggiunto il
seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato puo’ essere redatto in migliaia di euro.";
c) il comma 7 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e’
sostituito dal seguente:
"7. Il bilancio e’ redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro.
Gli atti di cui all’articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia
redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’ quotate. E’ ammessa
la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria.";
d) all’articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e’ aggiunto il
seguente comma 3:
"3. Il bilancio consolidato puo’ essere redatto in migliaia di euro. Gli
atti di cui all’articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia
redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi
maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’ quotate.";
e) il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e’
sostituito dal seguente:
"4. Il bilancio e’ redatto in unita’ di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che puo’ essere redatta in migliaia di euro.
Nell’esercizio dei poteri indicati all’articolo 6, l’ISVAP puo’ imporre che la
nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un
grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’
quotate. E’ consentita la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria.";
f) all’articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 73 e’ aggiunto il
seguente comma 6:
"6. Il bilancio consolidato puo’ essere redatto in migliaia di euro.
Nell’esercizio dei poteri indicati all’articolo 6, l’ISVAP puo’ imporre che il
bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre
un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa’
quotate.";
g) alle societa’ quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle
lettere da c) ad f), la Consob puo’ imporre che la nota integrativa del bilancio
d’impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.
Art.17
Conversione in euro del capitale sociale
1. Le societa’ con azioni il cui valore nominale e’ superiore a lire duecento,
che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle
in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai
centesimi secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n.
1103/97.
2. Se l’arrotondamento avviene per eccesso, si procede all’aumento del valore
nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l’utilizzo delle riserve,
ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in
bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e’ consentito troncare ai
centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal
caso si applica il comma 4.
4. Se l’arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore
nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva
legale.
5. Le operazioni indicate ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori
in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento
all’operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in
deroga all’articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non
si applica il terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile. I verbali delle
predette deliberazione possono essere redatti senza l’assistenza del notaio e
vengono depositati e iscritti a norma dell’articolo 2436 del codice civile. Gli
amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
6. Le societa’ con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore
nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a
lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con
non piu’ di due cifre decimali. A tal fine e’ ammessa una riduzione del capitale
sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al
cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell’assemblea non
si applica il terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile. E’ consentita la
movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come
prevista nei commi 2 e 4, nonche’ l’acquisto delle azioni proprie in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 2357 del codice civile.
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del
presente articolo, l’obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino
a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla
disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 2250 del codice civile entro
il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e’ avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non puo’ essere inferiore a centomila euro per
le societa’ per azioni e a diecimila euro per le societa’ a responsabilita’
limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi
unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinatom dalle società di
gestione del mercato.
10. Alle quote di societa’ a responsabilita’ limitata e societa’ cooperative si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti.
Art.18
Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento delle
relative differenze cambio
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d’impresa
redatti a partire da quelli relativi all’esercizio chiuso e in corso al 31
dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o comunque variabili
in funzione dell’andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono
tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli
articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel
conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio possono
essere trattate secondo quanto indicato ad uno dei commi 5 e 6.
5. La differenza cambio positiva o negativa di ciascun elemento monetario e’
ripartita nell’esercizio e in quelli successivi in funzione della durata residua
e della prevista evoluzione del capitale dell’elemento considerato. Se
l’elemento monetario viene incassato, pagato o ceduto, la differenza cambio
residua va per intero inclusa nel conto economico relativo al periodo nel quale
l’incasso, il pagamento o la cessione avvengono.
6. Le differenze cambio sono ripartite in quote costanti nell’esercizio e nei
tre successivi.
7. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d’impresa
nell’esercizio in cui sono iscritte nel conto economico.
8. L’iscrizione nello stato patrimoniale delle differenze cambio derivanti
dall’applicazione dei commi 5 e 6 avviene direttamente.
9. Al numero 1) della nota integrativa di cui all’articolo 2427 del codice
civile sono illustrati separatamente dal resto i criteri di trattamento
utilizzati ai sensi dei commi 3, 5 o 6, l’ammontare complessivo delle differenze
cambio positive e negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello
stato patrimoniale.
10. Relativamente alle stabili organizzazioni all’estero continua ad applicarsi
il secondo comma, secondo periodo, dell’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto stabilito nei commi
precedenti per gli elementi monetari indicati nel comma 2.
Art.19
Bilancio consolidato
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18.
Art. 20
Operatori economici diversi dalle imprese
1. Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto
compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai
commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 16. L’amministrazione finanziaria, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, emana le
disposizioni applicative di propria competenza.
Sezione II
Disposizioni speciali per le banche e le societa’ finanziarie
Art. 21
Criteri d’integrazione delle operazioni e di trattamento
delle relative differenze cambio
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d’impresa
redatti dalle banche e dalle societa’ finanziarie a partire da quelli relativi
all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998.
2. Le attivita’, le passivita’ e le operazioni fuori bilancio denominate in
valute aderenti o comunque variabili in funzionedell’andamento dei tassi di
campo delle valute aderenti sono tradotte nella moneta di conto, anche ai fini
della determinazione del reddito d’impresa, applicando i rispettivi tassi di
conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e quelle immateriali che non
sono coperte ne’ globalmente ne’ specificamente sul mercato a pronti o su quello
a termine possono essere tradotte nella moneta di conto, anche ai fini della
determinazione del reddito d’impresa, al tasso di cambio corrente alla data del
loro acquisto.
3. Le differenze cambio rilevate ai sensi del comma 2, primo periodo, sono
incluse nel conto economico a norma dell’articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 87.
4. In alternativa a quando disposto nel comma 3, alle differenze cambio relative
alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte
ne’ globalmente ne’ specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine
puo’ essere riservato il seguente trattamento:
a) le differenze cambio inerenti ai titoli di debito, se positive, sono
accreditate direttamente in una riserva non distribuibile specificamente
costituita; se negative, sono addebitate direttamente alle riserve preesistenti,
ivi compresa l’anzidetta riserva non distribuibile. Tali differenze vengono
trasferite al conto economico alternativamente: 1) negli esercizi di scadenza o
di cessione dei rispettivi titoli; 2) nel primo esercizio e in quelli successivi
in misura corrispondente a frazioni computate in ragione della durata residua di
ciascun titolo; se il titolo viene ceduto, la differenza cambio rimanente va
inclusa per intero nel conto economico dell’esercizio nel quale la cessione
avviene; 3) nel primo esercizio e nei tre successivi in quote costanti del saldo
di tutte le differenze;
b) le differenze cambio relative alle partecipazioni, alle immobilizzazioni
materiali e a quelle immateriali, se positive, sono accreditate direttamente in
una riserva, specificamente costituita, non distribuibile se non in misura
corrispondente ai valori realizzati per effetto di cessioni, di ammortamenti o
di svalutazioni, se negative, sono addebitate direttamente alle riserve
preesistenti, ivi compresa l’anzidetta riserva non distribuibile.
5. Le differenze cambio concorrono alla determinazione del reddito d’impresa
nell’esercizio in cui sono iscritte nel conto economico o, limitatamente alle
differenze indicate alla lettera b), del comma 4, nell’esercizio in cui si
considerano realizzate per effetto di cessioni, di ammortamenti o di
svalutazioni.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono separatamente illustrati i criteri
di rilevazione e di trattamento adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del
presente articolo, l’ammontare complessivo delle differenze cambio positive e
negative e gli importi iscritti nel conto economico e nello stato patrimoniale.
Art.22
Organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si
applicano le disposizioni contenute:
a) nell’articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta’ di cui al comma 3;
limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi
7 e 8;
b) nell’articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione
degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono
fornite le informazioni di cui al comma 6 dell’articolo 21.
Art.23
Bilancio consolidato
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in
valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono
ricomprese nelle riserve consolidate.
Sezione III
Disposizioni speciali per le imprese di assicurazione
Art.24
Criteri di rilevazione delle operazioni e di trattamento
delle relative differenze cambio
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai bilanci d’impresa
redatti dalle imprese di assicurazione a partire da quelli relativi
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.
2. Gli elementi monetari denominati nelle valute aderenti o ,comunque variabili
in funzione dell’andamento dei tassi di cambio delle valute aderenti sono
tradotti nella moneta di conto, anche ai fini della determinazione del reddito
d’impresa, applicando i rispettivi tassi di conversione e nel rispetto degli
articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. Il medesimo criterio si applica
agli elementi non monetari inclusi tra gli investimenti di cui all’articolo 24
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
3. Le differenze cambio rilevate in applicazione del comma 2 sono incluse nel
conto economico.
4. In alternativa a quanto disposto nel comma 3, le differenze cambio, ad
eccezione di quelle riferite agli investimenti di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, possono essere trattate secondo
quanto indicato da uno dei commi 5 e 6 dell’articolo 18.
5. Si applicano i commi 7 e 8 dell’articolo 18.
6. Nella nota integrativa del bilancio sono illustrati separatamente dal resto i
criteri di trattamento utilizzati ai sensi dei commi 3 e 4, l’ammontare
complessivo delle differenze cambio positive e negative e gli importi iscritti
nel conto economico e nello stato patrimoniale.
7. Ai fine dell’indicazione nella nota integrativa di quanto richiesto dal comma
7 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, si adotta in
ogni caso il rispettivo tasso di conversione.
Art.25
Bilancio consolidato
1. Al bilancio consolidato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24.
2. Le differenze derivanti dalla conversione del patrimonio netto, denominato in
valute aderenti, delle imprese controllate incluse nel consolidamento sono
ricomprese nel patrimonio netto alla voce "Riserva di conversione".
Sezione IV
Disposizioni speciali per i fondi pensione
Art.26
Adozione dell’euro quale moneta di conto
1. Ai fondi pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nell’articolo 16, inclusa la facolta’ di cui al comma 3.
Art. 27
Criteri di rilevazione delle operazioni
1. Nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna dei fondi pensione,
riferiti a una data pari o successiva al 31 dicembre 1998, le attivita’, le
passivita’ e le operazioni fuori bilancio denominate in valute aderenti o
comunque variabili in funzione dell’andamento dei tassi di cambio delle valute
aderenti sono tradotte nella moneta di conto applicando i rispettivi tassi di
conversione e nel rispetto degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97.
2. I poteri di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g) del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni sono esercitati
anche con riferimento all’introduzione dell’euro; i predetti poteri, per quanto
riguarda gli elementi non monetari, possono essere esercitati anche in deroga a
quanto disposto nel comma 1 e, comunque, in conformita’ con i principi del
presente decreto.
3. Alle forme pensionistiche di cui all’articolo 18, comma 3 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni, si
applicano le disposizioni speciali previste per le imprese all’interno delle
quali esse sono istituite.
TITOLO V
DEMATERIALIZZAZIONE
Sezione I
Disposizioni generali
Art.28
Ambito di applicazione
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati
regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, ai sensi e per gli
effetti della disciplina di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il regolamento di cui
all’articolo 36, comma 1, puo’ prevedere che siano assoggettati alla disciplina
del presente decreto anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di
cui al comma 1.
3. L’emittente strumenti finanziari puo’ assoggettarli alla disciplina del
presente Titolo V.
Art.29
Sistema di gestione accentrata
1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina di
cui al presente Titolo V deve essere scelta un’unica societa’ di gestione
accentrata. L’emittente comunica alla societa’ l’ammontare globale
dell’emissione di strumenti finanziari di cui all’articolo 28, il suo
frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento di cui
all’articolo 36, comma 1. La societa’ di gestione accentrata apre per ogni
emissioneun conto a nome dell’emittente.
Art.30
Attribuzioni della societa’ di gestione e dell’intermediario
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del
presente Titolo V, e l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali, puo’
effettuarsi soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del testo unico
delle disposizioni sui mercati finanziari approvato con decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche’ di altri soggetti indicati nel regolamento di cui
all’articolo 36, comma 1, che individua i requisiti che tali soggetti debbono
possedere e le attivita’, previste dal presente decreto, che i soggetti stessi
sono abilitati a svolgere.
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa’ di gestione accentrata
accende per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli
strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
3. L’intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra
per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche’
il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all’articolo 34,
disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia
tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell’intermediario
stesso. In ogni altro caso l’intermediario fornisce comunicazione ,dell’avvenuta
operazione all’intermediario presso cui il titolare ha ,aperto il conto, per i
successivi adempimenti.
Art.31
Compiti dell’intermediario
1. L’intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli
strumenti finanziari, qualora quest’ultimo gli abbia conferito il relativo
mandato;
b) rilascia, a richiesta dell’interessato, certificazione non trasferibile,
quando necessaria per l’esercizio dei diritti relativi agli strumenti
finanziari;
c) segnala all’emittente, a richiesta dell’interessato, ovvero quando previsto
dalle disposizioni vigenti, i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti
finanziari, ai fini degli adempimenti a carico dell’emittente.
2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall’intermediario sostituisce,
ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da normative vigenti.