E’
sufficiente produrre le dichiarazioni IRPEF, per provare il danno patrimoniale
subito a seguito di un colpo di frusta? AM - Diritto della
Circolazione stradale | Danno patrimoniale Colpo di frusta, danno patrimoniale e prova per
presunzioni Il quesito:
Articolo tratto dal n° 10/ottobre 2007 del supplemento
mensile AltalexMese
Il caso L’avvocato Tizio viene
coinvolto in un incidente stradale. A seguito dell’incidente riporta
un’invalidità che il CTU determina nella percentuale dell’uno per cento
(ovverosia il cosiddetto “colpo di frusta”). La medesima CTU esclude la
sussistenza di postumi permanenti Normativa Il risarcimento
dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli
articoli 1223, 1226 e 1227. Articolo 2697 -
Onere della prova Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. L. 39/1977 Articolo 4 Nel caso di danno
alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare
l’incidenza dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente su un
reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il
lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi
esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base
del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni
ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione
rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. E’ in ogni caso
ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa risulti che il reddito sia
notevolmente sproporzionato rispetto a quello risultante dagli atti indicati
nel comma precedente, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio delle
imposte dirette.
In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l’ammontare annuo della pensione sociale. Le spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con enti regionali per le prestazioni di cure mediche, per la somministrazione di medicinali e per il ricovero debbono essere rimborsate direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con gli assicuratori e le imprese designate apposite convenzioni per la determinazione delle somme da rimborsare e delle modalità del rimborso. I criteri di cui al primo e al terzo comma sono applicati per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Questi i quesiti cui la
Corte è chiamata a rispondere: · è
sufficiente la produzione della dichiarazione dei redditi per ricollegare la
diminuzione del reddito all’incidente? · L’articolo
4 della L. 39/1977 introduce un automatismo di calcolo per il lucro cessante a
seguito di un incidente stradale?
· A fronte della produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi, è onere del convenuto fornire la prova contraria che la diminuzione non è causalmente collegata all’accertata invalidità? La sentenza La cassazione, dato atto
della correttezza di alcune delle argomentazioni svolte dal ricorrente, precisa
quanto segue: · la
diminuzione del reddito può essere certamente provata anche per presunzioni;
· la liquidazione del danno però non può essere fatta automaticamente in base ai criteri dell’articolo 4; tale norma infatti non introduce un meccanismo di calcolo automatico, ma si applica solo se, effettivamente, il danneggiato dimostra la perdita della capacità di lavoro; · è il professionista che deve portare elementi di prova specifici per poter dare un quadro completo da cui poter capire quanto e come abbia inciso l’invalidità sulla produzione del reddito; · in presenza di una menomazione di lieve entità, come quella del caso di specie (ricordiamolo: l’un per cento) non se ne deduce automaticamente una perdita di guadagno dovuta a riduzione dell’attività lavorativa; · la semplice produzione della dichiarazione IRPEF non è sufficiente a provare il collegamento tra l’asserita diminuzione e l’incidente, dato che la perdita patrimoniale potrebbe essere collegata causalmente ad altri fattori. · Accogliendo la tesi del ricorrente si giungerebbe ad invertire i criteri su cui si basa l’onere della prova, introducendo una sorta di presunzione di perdita di guadagno a seguito di qualsiasi illecito, che alla luce dell’articolo 2997 è invece inammissibile. · In conclusione, la Corte di merito, con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, ha escluso non solo (e non tanto) il nesso eziologico tra invalidità e diminuzione del reddito, ma prima ancora ha ritenuto non provata la asserita contrazione dei guadagni. Il ricorso viene quindi
rigettato. |
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