IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; Visto l’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di detraibilità dell’IVA relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie indicate, effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione; Visto il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006, nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell’IVA, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278; Visto, in particolare, l’art. 1, del citato decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, il quale prevede che, ai fini dell’attuazione della citata sentenza della Corte di giustizia, i soggetti interessati possono presentare istanza di rimborso, in via telematica, dell’IVA non detratta ai sensi del citato art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il 15 aprile 2007; Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2007, con il quale è stato approvato il modello da utilizzare per l’istanza di rimborso forfetario, contenente l’indicazione dei dati e dei documenti da produrre a fondamento dell’istanza medesima, nonché le differenti percentuali di detrazione dell’imposta per distinti settori di attività; Visto il proprio decreto del 5 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2007, con il quale e’ stata disposta una proroga al 20 settembre 2007 del predetto termine; Considerato il permanere di talune difficoltà, rappresentate dai soggetti interessati alla presentazione dell’istanza, di analisi e di calcolo dei dati necessari per la determinazione dell’ammontare dell’imposta da chiedere in rimborso e da indicare a fondamento dell’istanza stessa; Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un ulteriore differimento del predetto termine per consentire ai soggetti interessati di superare le rappresentate difficoltà al fine di una corretta presentazione dell’istanza di rimborso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006, concernente l’attribuzione all’on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell’economia e delle finanze; Su proposta del vice Ministro dell’economia e delle finanze;Decreta: Art. 1. Proroga del termine. 1. Il termine del 15 aprile 2007 indicato dall’art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, per la presentazione dell’istanza del rimborso forfetario dell’Iva detraibile relativa agli acquisti di autovetture e motoveicoli, nonché delle spese accessorie indicate nell’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati nell’esercizio dell’impresa,arte o professione, già prorogato al20 settembre 2007, è ulteriormente prorogato al 20 ottobre 2007. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Roma, 18 settembre 2007 Il Presidente: Prodi |
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