E’ illegittima
l’ordinanza-ingiunzione prefettizia se manca la prova in giudizio dell’avvenuta
convocazione del ricorrente che aveva fatto richiesta di audizione personale.
E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Cerignola ha accolto il
ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di
Foggia aveva rigettato il ricorso, ingiungendo il pagamento del doppio della
sanzione connessa al verbale elevato per una infrazione al CdS.
In particolare, secondo il Giudice di Pace, pur avendo il Prefetto allegato, tra
la documentazione inviata, copia della lettera del 24.10.2006 con la quale
invitava il ricorrente a presentarsi per il giorno 7.11.2006 per la sua
audizione personale, non ha, tuttavia, allegato agli atti alcuna documentazione
attestante l’avvenuta ricezione di tale invito da parte del ricorrente.
Secondo il GdP, pertanto, “poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione
del ricorrente e la mancata audizione personale del ricorrente che ne abbia
fatto richiesta è motivo di nullità dell’intera procedura, non può che
accogliersi l’opposizione".
(Altalex, 19 ottobre 2007. Nota di Alfredo Matranga)
Giudice di Pace
Cerignola
Sentenza 28 settembre 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Pasquale Regina, alla
pubblica udienza del 28.9.2007 tenutasi in Cerignola
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in materia dl
opposizione a infrazione amministrativa ex L. 689/81 scritta al n. 143 r.g.
2007
Tra
………., residente in Lecce e
rappresentato dall’Avv. Vincenzo Matranga del foro di Lecce e
PREFETTO DI FOGGIA
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data
29.1,2007, ……….., proponeva opposizione contro l’ordinanza ingiunzione del
Prefetto di Foggia n.1089/2006 per € 292,97 laddove il provvedimento
prefettizio impugnato e la conseguenza del precedente ricorso, non accolto,
contro un verbale della Polizia Stradale di Bari.
Con tale verbale, a …….. veniva contestata la violazione di cui all’art. 142
comma 8 del codice della strada, per aver l’autovettura tg……..di sua proprietà,
superato di oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità posti sulla AA
16 Autostrada Napoli-Canosa località Cerignola il giorno 19.1.2006 alle ore
13,39; rilevazione effettuata con apparecchio Autovelox modello l04/C2.
Il ricorrente lamentava
1) la tardività dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione in quanto emessa
oltre il termine dl 210 giorni prescritti dagli artt.203 e 204 c.d.s.;
2) la violazione dell’art, 18 L. 689/81 per non essere stato convocato
per la sua audizione personale, nonostante l’espressa richiesta in tal senso;
3) la mancanza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione; 4) l’emissione del
provvedimento impugnato da parte di persona diversa dal Prefetto,
5) la erroneità della rilevazione
della velocità in quanto verificata con apparecchiatura non tarata.
Per queste ragioni chiedeva dichiararsi la nullità dell’ordinanza ingiunzione
opposta.
Il Prefetto dl Foggia inviava la
documentazione relativa all’accertamento dell’infrazione e della successiva
emissione dell’ordinanza ingiunzione.
All’udienza del 28.9.2007. dopo
la discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo di sentenza e
contestuale motivazione.
Motivi della decisione
L’opposizione è fondata e va
pertanto accolta. Motivo esclusivo ed assorbente dell’accoglimento
dell’opposizione è la mancata prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente
che ne aveva fatta richiesta, per la sua audizione personale.
La Prefettura di Foggia tra la documentazione inviata, ha allegato copia della
lettera del 24.10.2006 con la quale invitava il ricorrente a presentarsi per il
giorno 7.11.2006 per la sua audizione personale. Tuttavia agli atti non veniva
allagata alcuna documentazione attestante l’avvenuta ricezione ditale invito
da parte del ricorrente.
Pertanto, poiché manca la prova dell’avvenuta convocazione del ricorrente e la
mancata audizione personale del ricorrente che ne abbia fatto richiesta è
motivo di nullità dell’intera procedura, non può che accogliersi l’opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Cerignola,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da …………….. cosi decide: accoglie l’apposizione annullando
l’ordinanza ingiunzione n. 1089/2006 del Prefetto di Foggia nonché il sottostante
verbale dl accertamento della Polizia Stradale compensa tra le patti le spese di
lite.
Cerignola, 28.9.2007.
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