E’ stata recepita la direttiva 2005/39/CE circa i sedili,
i loro ancoraggi ed i poggiatesta dei veicoli a motore adibiti al trasporto di
persone con più di otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente, o
destinati al trasporto merci, con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.
Lo ha fatto un DM dei Trasporti datato 1 febbraio 2006 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2006. Questo provvedimento proibisce
l’installazione di sedili orientati lateralmente sui veicoli appartenenti alle
categorie appena citate, oltre che su quelli per il trasporto delle persone
omologati per avere, sia fino ad otto sedili, sia oltre questo numero (escluso
quello dell’autista) e sia con massa massima inferiore, sia superiore alle 5
tonnellate. Restano escluse da questa proibizione le autoambulanze ed alcune
altre categorie di veicoli, come ad esempio quelli con una massa massima
tecnicamente ammissibile superiore a 10 tonnellate e sui quali i sedili,
orientati lateralmente, siano raggruppati nella parte posteriore, in modo tale
da formare un ambiente integrato composto al massimo da dieci sedili.. Il DM
stabilisce che, in tal caso, i sedili debbano avere almeno un poggiatesta ed
una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata, con ancoraggi a norma di
legge. Tra l’altro, questo provvedimento modifica parzialmente il DM dei
Trasporti datato 6 febbraio 1975 e successive modificazioni, ritoccando in
buona sostanza varie definizione contenute nell’allegato, come quelle di
“sedile”, “sedile orientato contro il senso di marcia”, ecc., e aggiungendo la
regola secondo la quale tutti i sedili ribaltabili in avanti o muniti di
schienale ribaltabile devono bloccarsi automaticamente nella posizione normale.
E’ comunque precisato che questa prescrizione non si deve applicare ai sedili
montati negli spazi per sedie a rotelle. Infine, il DM stabilisce delle
scadenze precise per l’applicazione della normativa. La prima è fissata al
trascorso 20 aprile 2006, data dopo la quale non è più possibile rifiutare
l’omologazione CE o l’omologazione nazionale ad un veicolo e proibire
l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di nuovi veicoli, per
motivi riguardanti i sedili, i loro ancoraggi ed i poggiatesta che soddisfano i
requisiti del decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975. La seconda
sarà il 20 ottobre 2006, che rappresenta il termine ultimo entro il quale non
saranno più rilasciate l’’omologazione CE e l’omologazione nazionale a tutti i
veicoli non conformi. Da ultimo, dopo il 20 ottobre 2007 i certificati di
conformità che accompagnano i veicoli nuovi, come previsto nel DM dei 8 maggio
1995, non saranno più validi e verrà rifiutata l’immatricolazione, la vendita o
l’entrata in servizio di nuovi veicoli non conformi alla normativa.(05 maggio 2006) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 1
febbraio 2006 Recepimento della direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del
Consiglio, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli
a motore. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi
2, 3 e 4stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e
l’aviazione civile29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105
del23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l’omologazione CEE dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di
equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da
ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 200 del29 agosto 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente
le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto
passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8
agosto 2003; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre
1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per
l’omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda
l’installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme
per l’omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei
veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 336 del 10 dicembre1977; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa
alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore,che
adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del14 settembre 2000, ed il comunicato
di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
2000; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva2000/3/CE
della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 24 agosto 2005. Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio
1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE recante norme per
l’omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda
gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile1976; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE relativa
agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua al
progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio1997, ed il comunicato di
errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1997; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio
1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE concernente le finiture interne
dei veicoli a motore, resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/37/CE relativa ai
sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al
progresso tecnico la direttiva 74/408/CE, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione26 novembre 1999, di recepimento della rettifica alla
direttiva96/37/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20
dicembre1999; Vista la direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del
consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 74/408/CEEdel
consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggia testa dei veicoli
a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 255 del
30 settembre 2005; Adotta Articolo 1.
Articolo 2.
Articolo 3.
Articolo 4.
Articolo. 5.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: Lunardi da Cittadino Lex |
|
© asaps.it |