Art. 1. 1. Al fine di
assicurare una maggiore capacita’ di ricezione del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all’art. 1-sexies, comma 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Ministro dell’interno e’ autorizzato, in
deroga al comma 2 del medesimo art. 1-sexies ad assegnare un contributo
straordinario pari a 5 milioni di euro agli enti locali interessati. Art. 2. 1. Il Ministero
dell’interno e’ autorizzato ad assegnare contributi nel limite complessivo
massimo di Euro 350.000,00 a favore di coloro che hanno ottenuto lo status di
rifugiato od il permesso umanitario e non sono ospitati nelle strutture di
accoglienza del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, con le
modalita’ stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione. Art. 3. 1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle attivita’ connesse
all’esame delle istanze di asilo dei stranieri giunti irregolarmente in Italia,
il Ministro dell’interno e’ autorizzato, con proprio decreto, ad istituire
presso le Prefetture-Uffici territoriali di Governo ulteriori Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, fino ad un
massimo di tre, in aggiunta a quelle previste dall’art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303. Con il medesimo decreto
il Ministro dell’interno definisce, altresi’, l’ambito territoriale di
competenza delle predette Commissioni. Art. 4. 1. In deroga al
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, all’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’art.
24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all’art. 19 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nei limiti della vigenza dello stato di
emergenza, al presidente, ai componenti, titolari e supplenti della Commissione
nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato e’ riconosciuto un gettone di presenza
pari a 100,00 euro lorde per ogni seduta regolarmente convocata. Art. 5. Il Ministero
dell’interno puo’ autorizzare, con proprio decreto, il personale in servizio
presso gli Uffici immigrazione delle Prefetture Art. 6. 1. Agli oneri
derivanti dall’attuazione della presente ordinanza, stimati in Euro
4.141.000,00, con esclusione di quelli di cui all’art. 1, si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’interno, esercizio finanziario anno 2007, in deroga all’art. 22, comma 21,
della legge 27 dicembre 2006, n. 298. A tal fine il Ministro dell’interno, con
propri decreti, provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli
delle unita’ previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa. Art. 7. 1. Il
Dipartimento della protezione e’ estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza. |
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