Vista
la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni
relativa alla istituzione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto terzi;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni, per l’attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione
europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva
n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché
il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli,
allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento
di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali;
Visto il regolamento (CE) n. 2327/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 dicembre 2003 che istituisce per il 2004 un sistema
provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso
l’Austria nell’ambito di una politica dei trasporti sostenibile;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, recante disposizioni
concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali
al trasporto di merci su strada;
Ritenuta l’opportunità di ridisciplinare la materia delle autorizzazioni
al trasporto internazionale di merci, in seguito all’allargamento
dell’Unione europea ad altri dieci paesi, intervenuto il 1° maggio
2004;
Considerato che, nonostante la previsione del regolamento (CE) n.
2327/2003 del 22 dicembre 2003, i punti previsti per l’attraversamento
dell’Austria con veicoli pesanti non sono stati distribuiti ai Paesi
membri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Sentita la Consulta generale per l’autotrasporto istituita con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 febbraio 2003,
che ha reso il suo parere nella riunione del 27 luglio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi n. 400/2005 nell’adunanza del 7 febbraio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota
n. 13229 del 14 luglio 2005);
A
d o t t a
il seguente regolamento:
Art.
1.
Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali
1. Possono
ottenere autorizzazioni per l’autotrasporto internazionale di merci
in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà
divisa, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose
per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano
titolari di attestato di idoneità professionale ad effettuare
trasporti internazionali.
2. I consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155,
nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT,
possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi
spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte
del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l’autorizzazione
multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa
collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno
essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati
sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.
3. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa
a proprietà divisa di cui al comma 2, abbiano chiesto di sommare
il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non
possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all’assegnazione
di autorizzazioni multilaterali CEMT.
4. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in
conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi
delle disposizioni internazionali, alle imprese titolari di licenza
per il trasporto di cose in conto proprio, salvo diversamente disposto
dal decreto di cui all’articolo 8, in ordine al requisito della titolarità
della licenza stessa.
5. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono
rilasciate dalla Direzione generale per l’autotrasporto di persone
e cose del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e possono essere bilaterali, multilaterali
o di transito.
Art.
2.
Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili
1. Le
autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili sono attribuite, secondo
le modalità previste dal decreto dirigenziale di cui all’articolo
8.
Art.
3.
Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa
1. Sono
rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi, le autorizzazioni
utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1°
ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione
della domanda.
2. L’Amministrazione stabilisce per quali relazioni di traffico le
autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell’anno precedente,
possono essere trasformate, in tutto o in parte, in assegnazioni fisse
e può, se necessario, adottare criteri più restrittivi.
3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti rispetto all’andamento delle richieste, le imprese che
hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la
precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.
4. L’Amministrazione ha la facoltà di fissare una quota minima
del contingente da destinare alle assegnazioni provvisorie.
Art.
4.
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
1. Le
autorizzazioni multilaterali CEMT vengono rinnovate annualmente alle
imprese che vantano i prescritti requisiti purché le abbiano
utilizzate nell’anno precedente secondo le modalità precisate
con il decreto dirigenziale previsto al successivo articolo 8.
Art.
5.
Valutazione dei requisiti delle imprese
1. Le
autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti
posseduti e dichiarati dalle imprese, con autocertificazione, nella
domanda da presentarsi annualmente, entro il termine previsto dal
decreto dirigenziale di cui all’articolo 8.
2. L’assegnazione di autorizzazioni e’ revocata nel caso l’impresa
abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo
rilascio.
Art.
6.
Trasferimento delle autorizzazioni internazionali
1. Il
trasferimento delle autorizzazioni internazionali, salvo che risultino
"non rinnovabili" e’ consentito, in favore delle imprese
iscritte all’Albo, nel rispetto della normativa sulla idoneità
professionale nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di morte dell’imprenditore individuale, le autorizzazioni
sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita
l’impresa di autotrasporto, per causa di successione, e che abbiano
ottenuto l’iscrizione all’Albo;
b) alle imprese risultanti dalla trasformazione o fusione di società
già titolari delle autorizzazioni internazionali;
c) alle società cooperative risultanti da soci già titolari
di autorizzazioni internazionali;
d) al cessionario di un’azienda di trasporto di impresa già
titolare di autorizzazioni internazionali;
e) nel caso di cessazione dell’attività dell’impresa e conseguente
cancellazione dall’Albo con contemporanea cessione dell’intero parco
veicolare anche a più soggetti purché, nel caso di più
atti notarili, gli stessi siano contestuali.
Art.
7.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali
1. In
caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative
relative ai trasporti, commesse nella presentazione delle domande
o nell’esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati
a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali,
i seguenti provvedimenti:
a) diffida;
b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove
autorizzazioni da due settimane ad un anno;
c) revoca delle autorizzazioni.
2. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni
relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità
ovvero tutte le autorizzazioni di cui l’impresa sia titolare.
3. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui e’ stata inflitta
una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave di quella
precedente.
4. Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale e in relazione
ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravità
ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell’autotrasporto
internazionale di merci può disporre la sospensione delle autorizzazioni
dell’impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.
5. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente
articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato
dell’autotrasporto internazionale di merci.
Art.
8.
Modalità di applicazione
1. Le
modalita’ di applicazione del presente regolamento vengono determinate
con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell’autotrasporto
di persone e cose.
2. Nell’attesa dell’emanazione del decreto dirigenziale di cui al
comma 1, trova applicazione il decreto dirigenziale emanato in attuazione
dell’articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
22 novembre 1999, n. 521, vigente al momento dell’entrata in vigore
del presente decreto.
Art.
9.
Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore
1. E’
abrogato il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2005
Il
Ministro: Lunardi
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 64.