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Giurisprudenza da Il Centauro

a cura di Franco Corvino

Riciclaggio - Elemento oggettivo - Smontaggio di un veicolo di provenienza furtiva - Configurabilità del reato - Fondamento - Condizioni.
È configurabile il reato di cui all’art. 648 bis c.p. (riciclaggio) nel caso di condotta consistente nello smontare un veicolo di provenienza illecita onde poi alienare o altrimenti utilizzare i singoli pezzi, ove ricorra anche la coscienza e volontà di far perdere in tal modo le tracce della loro origine.
(Cass. Pen., Sez. II, 13 aprile 2007, n. 15092) [RIV-07/0807P779]

Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative - Falsificazione di patente di guida apparentemente rilasciata da Stato estero - Configurabilità del reato - Fondamento - Condizioni.
In caso di falsificazione di una patente di guida, non può escludersi la configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 C.p. per il solo fatto che trattisi di patente apparentemente rilasciata da uno Stato estero (nella specie, Costa d’Avorio), quando non risulti anche l’assenza delle condizioni stabilite dagli artt. 135 e 136 C.S., per il riconoscimento della validità del documento anche in Italia.
(C.p., art. 477; c.p., art. 482; nuovo C.S., art. 135; nuovo c.s., art. 136).
(Cass. Pen., Sez. V, 27 marzo 2007, n. 12693) [RIV-07/0807P780]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al codice della strada - Acquiescenza.
In materia di violazioni al codice della strada, il C. d. "pagamento in misura ridotta" di cui all’art. 202 c.s., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione ed il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, la rinuncia ad esercitare il diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale.
(Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2007, n. 6382) [RIV-07/0807P781]

Strade - Cartelli pubblicitari - Installazione su suolo pubblico - Autorizzazione - Mancanza - Violazione con un’unica condotta, degli artt. 23 e 25 c.s. - Concorso formale - Sussistenza.
La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, con un’unica condotta, dell’art. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di " insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione", e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare "con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell’ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze ed integra un’ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qualvolta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.
(Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2007, n. 5412) [RIV-07/0807P784]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Poteri della polizia municipale - Limiti.

Gli agenti e ufficiali di polizia municipale in conformità alla regola generale stabilita dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio e solo nell’ambito di esso.
(Cass. Civ., Sez. II, 7 marzo 2007, n. 5199 [RIV-07/0807P785]

Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell’amministrazione - Omessa manutenzione - Autostrade gestite da concessionario della PA. - Responsabilità dell’ente gestore - Configurabilità - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Limiti - Prova del fortuito - Contenuto - Spettanza - Fattispecie in tema di danno causato da attraversamento di cane sulla sede autostradale.
La disciplina di cui all’art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S. C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l’immissione dell’animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono del cane in una piazzola dell’autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele).
(Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308) [RIV- 07/0807P790]

Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Inserimento del foglio di registrazione con data inesatta - Violazione dell’art. 179 c.s. - Configurabilità.
In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una data di inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione dell’art. 179 del codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni nelle nove ore che precedono il controllo stesso.
(Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2208) [RIV-07/0807P796]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione -Non immediata - Motivazione contenuta nel verbale di accertamento circa l’impossibilità della contestazione immediata - Sindacato del giudice di merito - Limiti.

In tema di violazioni del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal Prefetto, allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Nella specie, la s.c. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità redatto da agenti della polizia stradale rilevando che il servizio era stato organizzato in modo da non permettere in ogni caso agli agenti di effettuare la contestazione immediata, in quanto un loro intervento volto all’arresto immediato del veicolo, dato lo stato dei luoghi, avrebbe posto in pericolo gli utenti della strada).
(Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2206) [RIV-07/0807P797]

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Redazione da parte di agente diverso dal verbalizzante
- Rilevanza - Esclusione - Mancata sottoscrizione - Rilevanza - Esclusione - Limiti.
In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale, il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della validità della constatazione, in quanto l’art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il verbale sia redatto dall’"agente accertatore", espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo o sia abilitato, in siffatta qualità a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito, né assume alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del sevizio, purché non vi sia dubbio sulla provenienza dell’atto né il ricorrente alleghi elementi giustificativi di tale dubbio.
(Cass. Civ., Sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1414) [RIV-07/0807P799]

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazione al codice della strada - Mancata ottemperanza all’ordine di arresto degli agenti accertatori - Conseguenze -Inammissibilità del pagamento in misura ridotta -Mancata indicazione nel verbale della somma dovuta a tale titolo - Rilevanza - Esclusione.
In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non può essere ammesso al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202, secondo comma, C.S. chiunque, qualunque infrazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all’obbligo di fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti accertatori. Qualora non sia ammissibile il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione nel verbale di accertamento della violazione della somma dovuta a tale titolo non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.
(Cass. Civ., Sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412) [RIV-07/0807P800]

da Il Centauro n.115

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Martedì, 23 Ottobre 2007
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