Riciclaggio
- Elemento oggettivo - Smontaggio di un veicolo di provenienza furtiva -
Configurabilità del reato - Fondamento - Condizioni.
È configurabile
il reato di cui all’art. 648 bis c.p. (riciclaggio) nel caso di condotta
consistente nello smontare un veicolo di provenienza illecita onde poi alienare
o altrimenti utilizzare i singoli pezzi, ove ricorra anche la coscienza e
volontà di far perdere in tal modo le tracce della loro origine. (Cass.
Pen., Sez. II, 13 aprile 2007, n. 15092) [RIV-07/0807P779]
Falsità in atti - In certificati o autorizzazioni amministrative -
Falsificazione di patente di guida apparentemente rilasciata da Stato estero -
Configurabilità del reato - Fondamento - Condizioni.
In caso di falsificazione di una patente di guida, non può escludersi la
configurabilità del reato di cui agli artt. 477 e 482 C.p. per il solo fatto
che trattisi di patente apparentemente rilasciata da uno Stato estero (nella
specie, Costa d’Avorio), quando non risulti anche l’assenza delle condizioni
stabilite dagli artt. 135 e 136 C.S., per il riconoscimento della validità del
documento anche in Italia. (C.p., art. 477; c.p., art. 482;
nuovo C.S., art. 135; nuovo c.s., art. 136).
(Cass. Pen.,
Sez. V, 27 marzo 2007, n. 12693) [RIV-07/0807P780]
Depenalizzazione
- Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazioni al
codice della strada - Acquiescenza.
In materia di
violazioni al codice della strada, il C. d. "pagamento in misura
ridotta" di cui all’art. 202 c.s., corrispondente al minimo della sanzione
comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di
contestazione come autore della violazione, implica necessariamente
l’accettazione della sanzione ed il riconoscimento, da parte dello stesso,
della propria responsabilità e, conseguentemente, la rinuncia ad esercitare il
diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale esperibile immediatamente
anche avverso il suddetto verbale. (Cass. Civ., Sez. II, 19 marzo 2007, n. 6382)
[RIV-07/0807P781]
Strade -
Cartelli pubblicitari - Installazione su suolo pubblico - Autorizzazione -
Mancanza - Violazione con un’unica condotta, degli artt. 23 e 25 c.s. -
Concorso formale - Sussistenza.
La collocazione
di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, con un’unica
condotta, dell’art. 23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla
sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di "
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti
sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono
ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero
renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia,
ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l’attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione", e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare "con
propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell’ente proprietario, la
sede stradale e le relative pertinenze ed integra un’ipotesi di concorso
formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qualvolta le singole
disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici
obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.
(Cass. Civ., Sez. III, 9 marzo 2007, n. 5412) [RIV-07/0807P784]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Poteri
della polizia municipale - Limiti. Gli agenti e ufficiali di polizia
municipale in conformità alla regola generale stabilita dall’articolo 13 della
legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su
tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in
materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie
in tutto tale territorio e solo nell’ambito di esso. (Cass. Civ., Sez.
II, 7 marzo 2007, n. 5199 [RIV-07/0807P785]
Strade - Tutela e manutenzione - Responsabilità dell’amministrazione -
Omessa manutenzione - Autostrade gestite da concessionario della PA. -
Responsabilità dell’ente gestore - Configurabilità - Art. 2051 c.c. -
Applicabilità - Limiti - Prova del fortuito - Contenuto - Spettanza -
Fattispecie in tema di danno causato da attraversamento di cane sulla sede
autostradale.
La disciplina di cui all’art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni
sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da
parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad
essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime,
salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si
liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella
dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi
esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del
danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del
principio di c.d. vicinanza alla prova di aver espletato, con la diligenza
adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle
circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e
manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e
già del principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro
appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.
C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e
confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la
responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di
autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede
autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del
controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento
dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione
di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il
relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l’immissione dell’animale era
riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono del cane in una
piazzola dell’autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione
od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il
quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie
cautele).
(Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2308) [RIV- 07/0807P790]
Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Inserimento del foglio
di registrazione con data inesatta - Violazione dell’art. 179 c.s. -
Configurabilità.
In materia di circolazione stradale, la messa in circolazione di veicoli
nel cui cronotachigrafo sia inserito un foglio di registrazione riportante una
data di inizio utilizzazione diversa da quella effettiva integra una violazione
dell’art. 179 del codice della strada, in quanto la fattispecie ivi sanzionata
di mancato inserimento del foglio di registrazione comprende tutte le ipotesi
in cui non sia consentito agli agenti preposti il controllo delle registrazioni
nelle nove ore che precedono il controllo stesso.
(Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2208) [RIV-07/0807P796]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione -Non immediata - Motivazione contenuta nel verbale di
accertamento circa l’impossibilità della contestazione immediata - Sindacato
del giudice di merito - Limiti. In tema di violazioni del codice della
strada, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell’illecito, il
giudice dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone
l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal Prefetto, allorché il
verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una
motivazione meramente apparente, ma non può annullare il provvedimento
sanzionatorio in base ad una illegittimità non desunta dall’atto, non essendo
egli abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a
sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle
infrazioni da parte della pubblica amministrazione. (Nella specie, la s.c. ha
cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva annullato il verbale
di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità
redatto da agenti della polizia stradale rilevando che il servizio era
stato organizzato in modo da non permettere in ogni caso agli agenti di
effettuare la contestazione immediata, in quanto un loro intervento volto
all’arresto immediato del veicolo, dato lo stato dei luoghi, avrebbe posto in
pericolo gli utenti della strada).
(Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 2206) [RIV-07/0807P797]
Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative -
Contestazione - Verbale - Redazione da parte di agente diverso dal
verbalizzante - Rilevanza - Esclusione - Mancata sottoscrizione -
Rilevanza - Esclusione - Limiti.
In tema di violazioni amministrative di norme sulla circolazione stradale,
il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che
aveva proceduto al rilevamento dell’infrazione è irrilevante ai fini della
validità della constatazione, in quanto l’art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992,
recante il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, nel
disciplinare le modalità della contestazione non immediata, prevede che il
verbale sia redatto dall’"agente accertatore", espressione questa che
rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto
che faccia parte dell’organo o sia abilitato, in siffatta qualità a compiere
gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza distinzione tra
componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che
non vi abbiano assistito, né assume alcun rilievo, ai fini della validità della
contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte
dell’accertatore, avuto riguardo alla necessaria informatizzazione del sevizio,
purché non vi sia dubbio sulla provenienza dell’atto né il ricorrente alleghi
elementi giustificativi di tale dubbio.
(Cass. Civ., Sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1414) [RIV-07/0807P799]
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura
ridotta - Violazione al codice della strada - Mancata ottemperanza all’ordine
di arresto degli agenti accertatori - Conseguenze -Inammissibilità del
pagamento in misura ridotta -Mancata indicazione nel verbale della somma dovuta
a tale titolo - Rilevanza - Esclusione.
In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada non può essere ammesso al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202,
secondo comma, C.S. chiunque, qualunque infrazione punita con sanzione
amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all’obbligo di fermarsi
all’alt intimatogli dagli agenti accertatori. Qualora non sia ammissibile il
pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione nel verbale di
accertamento della violazione della somma dovuta a tale titolo non incide sulla
validità del provvedimento sanzionatorio.
(Cass. Civ., Sez. II, 23 gennaio 2007, n. 1412) [RIV-07/0807P800]
da Il
Centauro n.115
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