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Leggi-Circolari 24/10/2007

Ferrovie, più sicurezza europea

(Dlgs 162/2007 - GU n. 234 del 8.10.2007 – S. O. n. 199)

Dal 23 ottobre le ferrovie italiane dovranno adeguarsi agli standard di sicurezza e sviluppo previsti dalle direttive europee in merito. Lo stabilisce il decreto legislativo n. 162/2007 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 8 ottobre scorso, i cui scopi, in via generale comprendono, oltre all’adeguamento ed all’armonizzazione del nostro impianto normativo in tema di ferrovie, l’individuazione di due organismi nazionali (uno per la sicurezza ed uno investigativo per le indagini sugli incidenti) e l’assegnazione dei compiti e delle competenze a questi ultimi. Nascono così l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (con sede a Firenze) e l’Organismo investigativo permanente (con sede a Roma). La prima, dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, avrà poteri di vigilanza ed indirizzo e potrà emanare anche regolamenti tecnici. In quanto al personale, l’Agenzia dovrà avvalersi di quello già in organico al ministero dei trasporti ed a F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. ed a società controllate da F.S. S.p.A, come del resto dovrà avvenire per gli immobili. Tra i suoi compiti si ricorda quello di stilare e trasmettere annualmente (entro il 30 settembre) al ministero dei trasporti, al ministero delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, in base alla quale verranno decisi i futuri investimenti necessari per raggiungere gli standard di sicurezza. Ogni singolo gestore dell’infrastruttura ed ogni impresa ferroviaria sarà responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l’appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi. Per i fabbricanti resterà l’obbligo di assicurarsi che i servizi di manutenzione da loro forniti siano conformi alle norme contenute nel dlgs. L’Organismo investigativo permanente, invece, rappresenterà una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie, che svolgerà la propria attività in piena autonomia funzionale. Tra l’altro, avrà la facoltà di scegliere una rosa di esperti in materia di tecnica e di normativa ferroviaria, a cui attingere, in caso di indagini per incidenti, in qualità di investigatori incaricati. Per ragioni di trasparenza, questi ultimi dovranno essere ovviamente indipendenti dai gestori dell’infrastruttura, dalle imprese ferroviarie e dall’Agenzia e potranno anche essere presi dall’Università, dal genio ferrovieri od avere maturato esperienze specifiche quali ex dipendenti del ministero dei trasporti, di imprese ferroviarie, gestori delle infrastrutture, aziende costruttrici, enti notificati o verificatori indipendenti di sicurezza. In caso di incidenti gravi, l’organismo investigativo sarà obbligato ad indagare, per dare indicazioni sul miglioramento della sicurezza e sulla prevenzione dei sinistri. Per gli altri casi avrà la facoltà di procedere o meno con le indagini e, in ogni modo, il dlgs sottolinea che le inchieste non dovranno avere lo scopo di stabilire colpe o responsabilità, ma solo di evidenziare pecche nel sistema di sicurezza. In caso di apertura di un procedimento investigativo, dovrà essere sempre data comunicazione all’Agenzia ferroviaria europea. Nel provvedimento vengono spiegati anche i dettagli sullo status dell’indagine, sulla procedura investigativa e sulle relazioni (sia quella relativa ad ogni singolo caso, sia quella annuale a carattere generale). Per usare le infrastrutture ferroviarie, le imprese dovranno avere il certificato di sicurezza, valevole per tutta la rete o solo per una sua parte. Questo è un attestato, rilasciato dalla stessa Agenzia per la sicurezza e valido cinque anni, il quale dimostrerà che l’impresa ferroviaria si sarà dotata di un proprio sistema di gestione della sicurezza ed sarà in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti. I gestori, dal canto loro, dovranno munirsi di un’autorizzazione di sicurezza (sempre data dall’Agenzia), che permetterà loro di gestire e far funzionare un’infrastruttura ferroviaria. Questo documento, valido anch’esso un quinquennio, dovrà essere aggiornato parzialmente od integralmente quando l’infrastruttura subirà modifiche. In ogni caso, l’Agenzia prescriverà la revisione dell’autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza e, se riterrà che non dovessero essere più soddisfatti gli standard, potrà revocare l’autorizzazione. Ricordiamo, infine, che ad essere interessati al recepimento delle regole comunitarie saranno tutti i treni (passeggeri e merci) e tutte le infrastrutture, escludendo, però le metropolitane, i tram ed altri sistemi di trasporto leggero su rotaia, oltre che le rotaie private usate per trasportare merci dal proprietario e le reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite solo al trasporto passeggeri a livello locale (urbano o suburbano). (17 ottobre 2007)
DECRETO LEGISLATIVO 10 Agosto 2007, n. 162 Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione [1];

Vita la legge 25 gennaio 2006, n. 29 [2] recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. legge comunitaria 2005, e in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3, e l’allegato B);

Vista la direttiva 2004/49/CE [3] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

Vista la direttiva 2004/51/CE [4] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2;

Vista la direttiva 96/48/CE [5] del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la direttiva 2001/16/CE [6], del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la direttiva 2004/50/CE [7] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica le precedenti 96/48 e 2001/16;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210 [8];

Visto l’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 [9];

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [10];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753[11], recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Visto l’articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [12];

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 [13], recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14, in materia ferroviaria;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 [14], convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 [15], recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2006 attuativo dell’articolo 1, comma 5, del citato decreto legislativo n. 188 del 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 giugno 2007;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e delle infrastrutture;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni introduttive
Articolo 1.
Finalità

1. Il presente decreto disciplina le condizioni di sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi ferroviari ed ha l’obiettivo del mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, del costante miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario italiano, tenendo conto dell’evoluzione della normativa, del progresso tecnico e scientifico e dando la priorità alla prevenzione degli incidenti gravi, mediante:
a) l’adeguamento e l’armonizzazione della struttura normativa nazionale con quella comunitaria;
b) la progressiva adozione degli obiettivi comuni di sicurezza e dei metodi comuni di sicurezza definiti dagli allegati al presente decreto;
c) l’individuazione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza e di un organismo investigativo incaricato di effettuare indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti ferroviari;
d) l’assegnazione dei compiti e delle competenze ai suddetti organismi e la ripartizione delle responsabilità fra i soggetti interessati.

Articolo 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica all’intero sistema ferroviario italiano con l’esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell’infrastruttura e della circolazione, e l’interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura.
3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell’interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d’arte relative all’infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa.
4. Il presente decreto non si applica:
a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a sevizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) all’infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell’infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci.
Articolo 3.
Definizioni
1. Ai soli fini dell’applicazione del presente decreto si intende per:
a) sistema ferroviario: l’insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonché la gestione e l’esercizio del sistema nel suo complesso;
b) gestore dell’infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione di una infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura e della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o di parte di essa possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti;
c) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa titolare di una licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consiste nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o di passeggeri per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
d) specifiche tecniche di interoperabilità (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l’interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionale e ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;
e) obiettivi comuni di sicurezza (CST): i livelli minimi di sicurezza che devono almeno essere raggiunti dalle diverse parti del sistema ferroviario (quali il sistema ferroviario convenzionale, il sistema ferroviario ad alta velocità, le gallerie ferroviarie lunghe o le linee adibite unicamente al trasporto di merci) e dal sistema nel suo complesso, espressi in criteri di accettazione del rischio;
f) metodi comuni di sicurezza (CSM): i metodi che devono essere elaborati per descrivere come valutare i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza;
g) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie: l’organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di Autorità preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE;
h) Organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare la conformità o l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità o di istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni;
i) Verificatori indipendenti di sicurezza: gli organismi incaricati di valutare la conformità di un componente ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili e l’idoneità all’impiego dello stesso, e/o di istruire la procedura per l’omologazione;
l) norme nazionali di sicurezza: tutte le norme e standard nazionali contenenti obblighi in materia di sicurezza ferroviaria, applicabili ad uno o più gestori dell’infrastruttura ed a più di una impresa ferroviaria;
m) sistema di gestione della sicurezza: l’organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un gestore dell’infrastruttura o da un’impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni;
n) disposizioni di esercizio: disposizioni che regolamentano la sicurezza ferroviaria in applicazione delle norme nazionali di sicurezza riferite ad ogni singola rete infrastrutturale;
o) componenti di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema, da cui dipende direttamente o indirettamente (’interoperabilità del sistema ferroviario convenzionale o ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software;
p) prodotto generico: componente generico concepito e realizzato per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali nell’ambito di una applicazione generica;
q) applicazione generica: soluzione realizzativa concepita per soddisfare determinate specifiche tecniche e funzionali in
conformità a norme e standard di sicurezza in vigore utilizzabile per applicazioni specifiche;
r) applicazione specifica: soluzione realizzativa, ottenuta configurando una applicazione generica omologata, mirata ad una specifica esigenza; una applicazione specifica, può comprendere più applicazioni generiche opportunamente configurate;
s) componente: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti elementari, sottoinsieme o insieme completo di materiali, non coperto o parzialmente coperto dalle specifiche tecniche di Interoperabilità, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.
t) omologazione: processo in base al quale si certifica che il prototipo di componente è conforme ai requisiti di omologazione relativi alla sicurezza ad esso applicabili;
u) sottosistemi: il risultato della divisione del sistema ferroviario transeuropeo come indicato nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni; i sottosistemi sono di natura strutturale o funzionale;
v) investigatore incaricato: una persona, appartenente o incaricata dall’organismo investigativo, preposta all’organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un’indagine;
z) incidente: evento improvviso indesiderato e non intenzionale o specifica catena di siffatti eventi aventi conseguenze dannose; gli incidenti si dividono nelle seguenti categorie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento, incendi e altro;
aa) incidente grave: qualsiasi collisione ferroviaria o deragliamento di treni che causa la morte di almeno una persona o il ferimento grave di cinque o più persone o seri danni al materiale rotabile, all’infrastruttura o all’ambiente e qualsiasi altro incidente analogo avente un evidente impatto sulla regolamentazione della sicurezza ferroviaria o sulla gestione della stessa; seri danni: i danni il cui costo totale può essere stimato immediatamente dall’organismo investigativo in almeno 2 milioni di euro;
bb) inconveniente: qualsiasi evento diverso da un incidente o da un incidente grave, associato alla circolazione dei treni e avente un’incidenza, anche potenziale, sulla sicurezza dell’esercizio;
cc) indagine: una procedura finalizzata alla prevenzione di incidenti ed inconvenienti che comprende la raccolta e l’analisi di informazioni, la formulazione di conclusioni, tra cui la determinazione delle cause e, se del caso, la formulazione di raccomandazioni in materia di sicurezza;
dd) cause: ogni azione, omissione, evento o condizione o una combinazione di questi elementi, il cui risultato sia un incidente o un inconveniente;
ee) Agenzia ferroviaria europea (ERA): Agenzia comunitaria per la sicurezza e l’interoperabilità ferroviarie;
ff) Ente appaltante: ogni soggetto, responsabile della realizzazione di un sottosistema, tenuto al rilascio della dichiarazione di verifica CE di cui all’allegato V delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni previo espletamento della relativa procedura effettuata dall’organismo notificato al quale la stessa è stata aggiudicata o, comunque, affidata dal predetto soggetto, ai sensi dell’articolo 13 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.
Capo II
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Articolo 4.
Istituzione e ordinamento
1. È istituita, con sede in Firenze, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla lettera g) dell’articolo 3, di seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale.
2. L’Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l’intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 3. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorità preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all’Agenzia, all’Autorità per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale.
3. L’Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[16], è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all’articolo 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE.
4. L’Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sull’attività svolta ai sensi dell’articolo 7 del presente decreto. Per l’esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
5. Sono organi dell’Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore è scelto fra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell’Agenzia. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell’economia e delle finanze.
6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [17] e successive modifiche, si provvede alla:
a) definizione dell’assetto organizzativo, centrale e periferico, dell’Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001 [18], adozione dello statuto, recante fra l’altro il ruolo organico del personale dell’Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie di cui all’articolo 26, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell’Agenzia;
b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell’organico dell’Agenzia proveniente dal Ministero de trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8;
c) disciplina del reclutamento da parte dell’Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell’articolo 35del decreto legislativo n. 165 del 2001 [19], da espletarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera b) del presente articolo;
d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;
e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.
7. Entro tre mesi dall’adozione dei provvedimenti di cui al comma 6 l’Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza de trasporto ferroviario previste dal presente decreto e già esercitate dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.A.
8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell’Agenzia è assicurato con l’utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unità di personale:
a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;
b) per la restante parte, con oneri a carico dell’ente di provenienza fino all’attuazione dell’articolo 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A., dall’Agenzia.
9. L’Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi d’intesa con le società interessate, già utilizzati da FS S.p.A., o da altre società del gruppo, per l’espletamento delle attività da cui tali Società vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle eventuali compensazioni si potrà provvedere nella sede dell’adeguamento di cui all’articolo 27, comma 2.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, l’Agenzia provvede, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da sottoporre all’approvazione del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione dell’organico di cui al comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento.
11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che accede al ruolo organico dell’Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile.
12. Al personale dell’Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale può essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.
13. Tutti gli atti connessi con l’istituzione dell’Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
14. All’atto del trasferimento definitivo nell’Agenzia del personale proveniente dal Ministero dei trasporti è ridotta in
misura corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.

Articolo 5.

Principi che regolano l’attività dell’Agenzia
1. L’Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. L’Agenzia è indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi Impresa ferroviaria, Gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione e ente appaltante.
3. L’Agenzia può costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali attribuiti all’Agenzia stessa; in particolare può promuovere la costituzione di un organismo notificato in forma di società di diritto privato, con la garanzia per l’indipendenza di giudizio e l’autonomia operativa dei lavoratori. I proventi delle attività svolte dalle società sono devoluti, per quanto non indispensabili per investimenti e sviluppo, all’Agenzia da utilizzare per i suoi fini istituzionali. L’Agenzia concorre alla copertura di eventuali perdite subite dalla stessa società attraverso i propri fondi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. L’Agenzia provvede affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incomba sui gestori dell’infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, obbligandoli a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, ove appropriato cooperando reciprocamente, ad applicare le norme e gli standard di sicurezza nazionali e ad istituire i Sistemi di gestione della sicurezza.
5. Con separati decreti legislativi, adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 gennaio 2006, n.
29 [20], sono individuate le sanzioni per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell’Agenzia, adottando le misure necessarie, a garantire che le raccomandazioni di sicurezza impartite dall’Agenzia abbiano piena osservanza.
6. L’Agenzia, nell’elaborare il quadro normativo nazionale, consulta tutti i soggetti interessati, compresi i gestori dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie, i fabbricanti e i fornitori di servizi di manutenzione, gli utenti e i rappresentanti del personale.
7. L’Agenzia ha la facoltà di condurre le ispezioni e le indagini che dovesse ritenere necessarie per l’assolvimento dei propri compiti e può in ogni caso accedere a tutta la documentazione pertinente, ai locali, agli impianti e alle attrezzature dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie.
8. Il Ministro dei trasporti disciplina, con proprio decreto, il rilascio al personale dell’Agenzia di un documento che garantisce l’accesso incondizionato all’infrastruttura, agli impianti, al materiale rotabile anche durante l’esercizio a fini ispettivi. Detto documento non costituisce titolo di viaggio e deve essere utilizzato durante le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie dal personale dell’Agenzia.
9. L’Agenzia collabora con le altre Autorità nazionali della Comunità europea preposte alla sicurezza al fine di armonizzare i criteri decisionali per coordinare la certificazione della sicurezza delle Imprese Ferroviarie che hanno ottenuto linee internazionali ed è assistita dall’ERA.
10. L’Agenzia svolge i propri compiti in modo aperto non discriminatorio e trasparente. In particolare essa acquisisce il parere di tutte le parti e motiva le proprie decisioni.
11. L’Agenzia risponde prontamente alle domande, comunica le proprie richieste di informazione senza indugio ed adotta le sue decisioni nei quattro mesi successivi alla fornitura di tutte le informazioni richieste.
12. L’Agenzia indirizza il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale tenendo conto in modo organico dell’integrazione di tutti i sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria.
Articolo 6.
Compiti dell’Agenzia
1. L’Agenzia è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l’Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformità con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall’Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004[21]del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria.
2. L’Agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti:
a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l’emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a);
c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all’emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b);
d) autorizzare la messa in servizio di sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema transeuropeo ad alta velocità e convenzionale a norma dell’articolo 14 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001, e successive modificazioni ed in conformità ai pertinenti requisiti essenziali;
e) verificare l’applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relativamente al funzionamento ed alla manutenzione;
f) verificare che i componenti di interoperabilità siano conformi con i requisiti essenziali a norma dell’articolo 10 della direttiva 96/48/CE e successive modificazioni e della direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 e successive modificazioni ;
g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di omologazione;
h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di un’applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le attività effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, dall’ente appaltante, dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura interessato;
i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale;
l) verificare che il materiale rotabile sia debitamente immatricolato e che le informazioni in materia di sicurezza contenute nei registri dell’infrastruttura e del materiale rotabile, istituiti a norma dell’articolo 24 della direttiva 2001/16/CE e successive modificazioni, siano precise ed aggiornate;
m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in
servizio;
n) compiere attività di studio, ricerca, approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall’organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attività di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli più elevati di sicurezza delle ferrovie;
o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorità competenti;
p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria;
q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l’Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in vista dell’adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio dell’evoluzione della sicurezza ferroviaria europea;
r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi di omologazione.
3. Le attività di cui al comma 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell’infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Agenzia può chiedere in qualsiasi momento l’assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati.
Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell’Agenzia di cui all’articolo 26.
5. L’Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore.

Articolo 7.

Relazioni annuali
1. L’Agenzia pubblica annualmente trasmette entro il 30 settembre al Ministero dei trasporti, al Ministero delle infrastrutture ed alla Agenzia ferroviaria europea la relazione sulle attività svolte nell’anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 2 contiene informazioni circa:
a) l’evoluzione della sicurezza ferroviaria compresa una sintesi dei CSI definiti nell’allegato I;
b) le modifiche sostanziali apportate alle norme nazionali in materia di sicurezza ferroviaria;
c) l’avoluzione della certificazione di sicurezza e dell’autorizzazione di sicurezza;
d) i risultati e l’esperienza acquisita nella supervisione dell’attività dei Gestori dell’infrastruttura e delle Imprese ferroviarie.
3. Il Ministero dei trasporti valuta l’evoluzione dello stato del raggiungimento degli obiettivi comuni di sicurezza e definisce se necessario, di concerto con il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto delle indicazioni dell’Agenzia, gli investimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Ministro dei trasporti entro il 30 ottobre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Parlamento il rapporto informativo sull’attività svolta dall’Agenzia, relativamente al periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.

Capo III

Sviluppo e gestione della sicurezza
Articolo 8.
Gestori delle Infrastrutture, Imprese ferroviarie, fabbricanti ed
enti appaltanti
1. Ciascun gestore dell’infrastruttura e ciascuna impresa ferroviaria è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l’appalto di servizi nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi.
2. Resta impregiudicata la responsabilità di ciascun fabbricante fornitore di servizi di manutenzione, addetto alla manutenzione dei vagoni, fornitore di servizi o ente appaltante, di assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonché i servizi forniti siano conformi ai requisiti richiesti e alle condizioni di impiego specificate, affinché possano essere utilizzati dall’impresa ferroviaria e dal gestore delle infrastrutture in modo sicuro.
3. I Gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie propongono all’Agenzia, motivatamente, modifiche al quadro normativo nazionale di sicurezza.
4. I Gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie emettono le prescrizioni e, se del caso, le disposizioni; di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 6.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella comunità, il Gestore dell’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, si avvalgono, per l’omologazione di un prodotto generico, di un’applicazione generica o di un componente, dei Valutatori indipendenti di sicurezza riconosciuti dall’Agenzia.
6. I fabbricanti o il loro mandatario, stabilito nella Comunità, e gli enti appaltanti emettono la dichiarazione CE di conformità ed idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità e la dichiarazione di verifica CE dei sottosistemi di interoperabilità sulla base della valutazione e dell’attestato di conformità, rilasciato da parte di uno o più organismi notificati, emesso secondo le procedure stabilite nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni.
7. I gestori dell’infrastruttura e/o le imprese ferroviarie seguono dalla fase di concezione tutte le attività e provvedono all’accettazione ed alla messa in servizio delle applicazioni specifiche.
8. Il gestore di un’infrastruttura ferroviaria apre al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove o rinnovate, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o modificati dopo aver acquisito le certificazioni, le omologazioni e le autorizzazioni nonché tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative.

Articolo 9.

Messa in servizio in Italia del materiale rotabile già in servizio
in altro Stato membro dell’Unione europea
1. L’impresa ferroviaria in possesso di autorizzazione alla messa in servizio di materiale rotabile in altro Stato membro che richiede l’autorizzazione a mettere in servizio in Italia detto materiale rotabile presenta all’Agenzia il relativo fascicolo tecnico in lingua italiana, indicandone l’uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni:
a) l’attestazione che il materiale rotabile è stato autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate dopo l’autorizzazione;
b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative pertinenti prescritti dall’autorità preposta alla sicurezza dell’altro Stato membro e necessari per l’autorizzazione complementare;
c) l’attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il materiale rotabile è compatibile con il sistema di fornitura dell’energia, con il sistema di segnalamento e controllo-comando, con lo scartamento dei binari e la sagoma dell’infrastruttura, con il carico assiale massimo ammissibile e gli altri parametri restrittivi della rete;
d) i dati relativi alle deroghe alle norme nazionali di sicurezza necessarie per il rilascio dall’autorizzazione e l’attestazione, basata sulla valutazione del rischio, che l’approvazione del materiale rotabile non comporta rischi indebiti per la rete.
2. L’Agenzia controlla l’applicazione delle norme nazionali per le parti del materiale rotabile non rispondenti o non ancora disciplinate dalle STI.
3. L’Agenzia può prescrivere l’esecuzione di collaudi sulla rete per verificare la conformità ai parametri restrittivi di cui al comma 1, lettera c); in questo caso, è tenuta ad indicarne la portata e il contenuto.

Articolo 10.

Metodi ed obiettivi comuni di sicurezza
1. L’Agenzia apporta tutte le necessarie modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza alla luce dell’adozione dei CSM e delle loro revisioni da parte dalla Commissione europea, ed al fine di attuare almeno i CST e tutti i CST riveduti adottati dalla Commissione europea, secondo i calendari di attuazione ad essi acclusi.
2. L’Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione.

Articolo 11.

Indicatori di sicurezza
1. Per la valutazione della realizzazione dei CST ed il monitoraggio dell’evoluzione generale della sicurezza ferroviaria il Ministero dei trasporti acquisisce le informazioni sugli indicatori comuni di sicurezza (CSI) mediante le relazioni annuali dell’Agenzia preposta alla sicurezza, di cui all’articolo 7.

Articolo 12.

Norme nazionali di sicurezza
1. L’Agenzia provvede affinché gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell’infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un’autorizzazione di sicurezza.
2. L’Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali.
3. L’Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione.
4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme riguardino l’attività di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l’Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione.

Articolo 13.

Sistemi di gestione della sicurezza
1. I gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, nonché ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attività svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all’attività dei gestori dell’infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell’infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte
sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinché tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicu
Mercoledì, 24 Ottobre 2007
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