Mercoledì 17 Luglio 2024
area riservata
ASAPS.it su
Sicurstrada 24/10/2007

Il quesito del giorno - E’ possibile contestare una velocità non moderata senza essere in possesso di strumenti che la rilevano?

Gentilissimo consulente, vorrei chiederLe un parere.
Lo scorso mese ho preso un verbale con il quale mi si dice che ho violato l’art 141 comma 3 e 8. Il testo del verbale cita esattamente così: "Il conducente ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in ore notturne". Mi hanno fermato subito dopo un semaforo in cui il limite è dei 50 Km/h, però dato che non avevano il rilevatore di velocità non hanno alcuna prova documentata di quanto era la mia velocità. Tra l’altro non andavo forte e per questo 5 punti di decurtazione mi sembrano tanti più la multa di euro 74 (che poteva andare fino a un max di 296). Secondo lei presentando ricorso avrei la possibilità di vincere? Se sì mi può dare un’idea di cosa scrivere, grazie. Distinti saluti.

Elena S.

***

(Asaps). L’articolo 141, comma 3 del Codice della Strada prescrive che “In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 20173 del 12 ottobre 2004 ha disposto che “Nel sistema delle norme di circolazione stradale, l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l’osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (vedi anche sentenza n. 5305 del 1° giugno 1994 Cassazione civile, sez. III).

Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che la contestazione della violazione facente capo all’articolo 141, comma 3, del Codice della Strada è di tipo discrezionale-qualitativo per gli operatori di polizia stradale, ovvero non occorre uno specifico accertamento oggettivo della velocità misurato numericamente (accertamento quantitativo
à vedi articolo 142 Codice della Strada), ma è sufficiente che si concretizzino quelle potenziali situazioni di pericolo che sono annoverate al comma 3 del predetto articolo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2700 cc, il verbale è un atto pubblico che, in questo caso, fa fede fino a querela di falso. (Asaps)


© asaps.it
Mercoledì, 24 Ottobre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK