Gentilissimo consulente, vorrei
chiederLe un parere. Lo scorso mese ho preso un
verbale con il quale mi si dice che ho violato l’art 141 comma 3 e 8. Il testo
del verbale cita esattamente così: "Il conducente ometteva di regolare
adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in ore
notturne". Mi hanno fermato subito dopo un semaforo in cui il limite
è dei 50 Km/h, però dato che non avevano il rilevatore di velocità non hanno
alcuna prova documentata di quanto era la mia velocità. Tra l’altro non andavo
forte e per questo 5 punti di decurtazione mi sembrano tanti più la multa di
euro 74 (che poteva andare fino a un max di 296). Secondo lei presentando
ricorso avrei la possibilità di vincere? Se sì mi può dare un’idea di cosa
scrivere, grazie. Distinti saluti.
Elena S.
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(Asaps). L’articolo 141, comma 3
del Codice della Strada prescrive che “In particolare, il conducente deve
regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve,
in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati
da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi
stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità
per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell’attraversamento degli
abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
La Cassazione civile, sez. I, con sentenza n. 20173 del 12 ottobre 2004
ha disposto che “Nel sistema delle norme di circolazione stradale,
l’apprezzamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se essa
debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle
condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può,
quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti
provocati dall’urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento
della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo
rilievo persino l’osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice
della strada” (vedi anche sentenza n. 5305 del 1° giugno 1994 Cassazione
civile, sez. III). Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si
rappresenta che la contestazione della violazione facente capo all’articolo
141, comma 3, del Codice della Strada è di tipo discrezionale-qualitativo per
gli operatori di polizia stradale, ovvero non occorre uno specifico
accertamento oggettivo della velocità misurato numericamente (accertamento
quantitativo à vedi articolo 142 Codice della Strada), ma è sufficiente che si
concretizzino quelle potenziali situazioni di pericolo che sono annoverate al
comma 3 del predetto articolo.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2700 cc, il verbale è un atto pubblico
che, in questo caso, fa fede fino a
querela di falso. (Asaps)
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