Questa
decisione sembra rilevante perché, come si sa, la Polizia Municipale confida
assolutamente sul fatto che quando l’eccesso di velocità è rilevato con l’autovelox
non sarebbe affatto necessario né fermare il conducente, né sarebbe affatto
necessaria alcuna presenza di agenti. Il
giudice, invece, ha sentenziato che è bensì non necessaria la contestazione
immediata sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione, ma nei pressi della città la contestazione
immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di
legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del
procedimento. Il
giudice, infatti, ha evidenziato che, poiché l’autovelox del rilevamento in
oggetto è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo
era tale da consentire sia l’inseguimento, sia l’arresto del veicolo da parte
degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto precedere a
fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente. Atteso
che la Polizia Municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in
contravvenzione, e considerato che a verbale non ha neppure spiegato il motivo
per cui non lo hanno fatto, ma si è limitata a ripetere le frasi rituali (“la
violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della
velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale modello AX 104 C2
consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), il verbale
deve pertanto essere annullato.
(Altalex,
25 ottobre 2007. Nota di Enrico
Ancillotti)
Giudice di Pace Castelfiorentino Sentenza 4 aprile 2007
SENT. N. 105/2007
R.G. N. 116/2006
Repubblica Italiana In nome del popolo
italiano Il giudice di pace di
Castelfiorentino Dott. Carlo Farsetti
ha pronunciato la seguente Sentenza
Nella causa civile
icritta al al nr rg Promossa da F.F. ... Contro Comune di Gambassi
Svolgimento del processo
Il
ricorrente F.F. proponeva opposizione al verbale di accertamento n.78/A 2006 V
elevato dalla Polizia Municipale del comune di Gambassi Terme per la violazione
di cui all’art. 142 comma 8 C.d.S., e per i motivi esposti, concludeva per
l’accoglimento del medesimo. Si
costituiva per il comune di Gambassi Terme, il delegato del Sindaco, il quale
depositava articolata memoria istruttoria, alla quale si riportava, concludendo
per il rigetto del ricorso. Espletata
la necessaria istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione
Motivi della decisione
L’opposizione
attiene alla violazione di cui all’art.142 comma 8 cds, argomento ampiamente
dibattuto ed oggetto di numerose e note sentenze di legittimità della Suprema
Corte di Cassazione. La
ricorrente, eccepiva, in particolare la omessa contestazione immediata da parte
della Polizia Municipale, che aveva provveduto, successivamente, a notificare
il verbale di accertamento. Nel
predetto verbale di accertamento opposto, la Polizia Municipale di Gambassi
terme, ai sensi di quanto previsto dagli art.201 cds e 384 del reg. di
esecuzione del cds, motivava la omessa immediata contestazione della violazione
stradale, con la specifica motivazione di cui al punto “E” del predetto
articolo, e cioè: “la violazione non era immediatamente contestata poiché
l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale
–modello AX 104 C2 – consentiva la determinazione dell’illecito in tempo
successivo” Nella
fattispecie, il luogo ove è avvenuto l’accertamento è risultato essere “il
cento abitato della frazione di Case Nuove del Comune di Gambassi”, così
infatti risulta riportato nelle memoria istruttoria prodotta dal delegato del
Comune di Gambassi. La
contestazione immediata ai sensi dell’art.200 cds, ove è possibile, costituisce
un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo
tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso a norma
dell’art.201 cds, le ragioni della mancata contestazione debbono essere
indicate nel verbale, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, ma
con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio
di vigilanza da parte delle autorità amministrativa preposta (Corte di
Cassazione Sez II 12.X.2005 n°19677), in sintesi al giudice non è consentito
sindacare le modalità di organizzazione del servizio di rilevamento in termini
di impiego di uomini e di mezzi. Nella
fattispecie, la violazione è avvenuta “in centro abitato” e quindi in
circostanze particolari, per cui è verosimile che la velocità di scorrimento
delle auto in quel luogo sia “mitigata” dalla stessa viabilità e dal basso
limite di velocità ivi esistente – 50 Km/h-, condizioni che, di per sé,
permettono la possibilità di intimare l’alt alle auto in transito. Inoltre
la stessa velocità rilevata sul mezzo del ricorrente -84 km/h-, infatti, pur in
evidente violazione del limite esistente, non può ritenersi una velocità
particolarmente eccessiva, tale da apparire quella di un mezzo “lanciato”, per
cui fosse impossibile intimare l’alt, anche perché, nel caso, io suo arresto,
poteva essere eseguito, anche mediante inseguimento, senza mettere a
repentaglio la situazione di traffico e la stessa incolumità delle persone,
oppure intimando l’alt “con gesti normali”, essendo facilmente percettibile e
valutabile “de visu”, una velocità di oltre 30 km/h rispetto al limite
previsto, per poi esibire e documentare al conducente l’accertamento risultante
dall’apparecchio, oppure posizionando l’altro agente immediatamente a valle
dello apparecchio stesso, ovvero mediante “l’uso del fischietto” (previsto
dagli artt.12/IV e 182 II del regolamento di esecuzione del cds) utilizzabile
restando in tal caso dinanzi o vicino all’apparecchio rilevatore di
velocità-monitor (che emette immediatamente al passaggio del mezzo, un piccolo
segnale sonoro), atteso che il particolare “sibilo acuto e stridulo” emesso dal
fischietto, può raggiungere l’udito e l’attenzione del conducente (specie
quando la velocità non è particolarmente eccessiva) oppure ancora, usando, in tali
casi (centro abitato) una apparecchiatura tipo “telelaser”, che rileva la
velocità del veicolo in tempo molto antecedente (anche 500 metri) al suo
effettivo passaggio, consentendo facilmente l’intimazione di arresto al
conducente del veicolo, è l’apparecchio attualmente più usato, specie nei
centri abitati. C’è
da considerare, inoltre, che le modalità ed i tempi di arresto di un mezzo, al
giorno d’oggi sono particolarmente facilitati, abbreviati e resi meno
pericolosi, dai numerosi dispositivi, di cui i medesimi (moto comprese) vengono
fornite, a titolo esemplificativo ricordiamo: eba (fermata di emergenza
assistita), ebd, ebv (controllo elettronici della frenata) esp, dsc (controllo
elettr. Stabilità), tali dispositivi, anche a velocità nell’ordine di 70-80
km/h ed oltre, consentono al conducente la possibilità di arrestarsi in spazi
relativamente brevi, senza sbandamenti o pericolose deviazioni, e quindi in
piena e totale sicurezza di controllo. Detto
questo, tutto ciò va ad intaccare, il principio cardine dell’art.200 cds, quale
regola di carattere generale, espressamente sancita a tutela dell’effettivo
esercizio di difesa da parte del cittadino, diritto costituzionalmente
garantito al fine di consentire allo stesso di esprimere nella immediatezza
dell’evento inflazionale le proprie ragioni alla violazione che gli viene
imputata, ritenuto elemento di legittimità del procedimento di irrogazione
della sanzione, deve essere, da parte della P.A., adeguatamente e compiutamente
provato e soprattutto motivato. Diversamente
da ciò che può avvenire nelle autostrade, nelle strade extra urbane principali
o secondarie o urbane di scorrimento, ove per la forte velocità di scorrimento
impressa ai mezzi, e per i maggiori limiti di velocità ivi esistenti, l’arresto
del veicolo può, in effetti, essere arduo e/o pericoloso, sia per l’accertatore
che per il conducente, e quindi in pratica, diviene impossibile la
contestazione immediata. Nel
caso in esame, senza invadere l’insindacabilità delle modalità di organizzazione
del servizio della P.A., atteso l’esistenza di particolari condizioni, per le
quali e nelle quali vi era la reale possibilità di operare alla contestazione
immediata, alla medesima faceva obbligo, un a motivazione più specifica e
completa, che non si limitasse a riportare (come risulta nel verbale de quo”)
la sola “preconfezionata” formula, seppure realistica, che l’”omessa
contestazione immediata era dovuta perché l’apparecchiatura usata consentiva la
determinazione dell’illecito in tempo successivo”, di cui al punto “E”
dell’art.201 bis cds , ma, occorreva che, in riferimento agli atti e
comportamenti dovuti, o eventualmente compiuti anche con esito negativo,
integrasse la motivazione con uno specifico riferimento ai medesimi, e quindi
aggiungesse nel verbale “de quo” anche la motivazione: “che il mezzo, con
riferimento alla mancata immediata contestazione, era impossibile fermarlo in
tempo utile e nei modi regolamentari”. Tale
suppletiva motivazione, non è specificamente riportata nel verbale, e quindi il
medesimo appare di carente o insufficiente motivazione, con riguardo a
giustificare la omessa contestazione immediata, e quindi illegittimo, (in tal
senso Corte di Cassazione Sez. I civile 27.1.2006 n°1752 Pres. Cappuccio Est.
Del Core). L’art.384
del reg di esecuzione del cds, così come l’art.201 bis cds, invocato dalla
stessa P.M. indicano infatti i casi di “massima”, e “a titolo esemplificativo”
nei quali si può invocare la materiale impossibilità della contestazione
immediata, ma ciò non significa che la P.M. debba limitarsi e far riferimento,
nella propria motivazione, ad un solo caso, atteso che per le particolari
condizioni di accertamento appariva possibile operare una contestazione
immediata, e quindi avrebbe dovuto ampliare la motivazione, riportando e
menzionando nel verbale, anche l’altra ipotesi, e cioè che non era stato
possibile fermare il veicolo, in tempo e nei modi regolamentari. Dall’altro
canto è bene ricordare, il principio enunciato e più volte confermato dalla
Suprema Corte di Cassazione, per tutte vedi Cassazione Civile Sez 5 1999
n°5095, per cui “la Pubblica Amministrazione, nei procedimenti di opposizione
agli illeciti amministrativi, ai fini dell’onere della prova, assume la veste
sostanziale di attore, con la conseguenza che ne discende e cioè che ove non
adempia all’onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti
costitutivi l’illecito, secondo il disposto del citato art.23 comma 12 legge
689/81 l’opposizione deve essere accolta”. Non
essendo, quanto sopra, evidenziato, riportato nel verbale di accertamento “de
quo”, la motivazione di omessa contestazione immediata, appare carente e/o
insufficiente, e viene dichiarata illegittima, ne consegue quindi l’esistenza
di un vizio di legittimità dell’accertamento che si ripercuote inevitabilmente
e conseguentemente sull’atto destinato a rappresentare e manifestare
all’esterno e cioè il sommario processo verbale di accertamento (in tal senso
Cassazione sez I 15.11.2001 n°14313)- Anche perché nel sistema del codice della
strada “la contestazione immediata costituisce un elemento di legittimità
strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento”
(Cassazione sez I 21.3.002 n° 4048, cassazione sez I 22.8.2001 n.11184). Accertata
e dichiarata l’illegittimità della omessa contestazione immediata, la
conseguente illegittimità del verbale di accertamento assorbe le altre
questioni relative alla violazione di cui sui duole il ricorrente. Il
ricorso viene accolto e il verbale annullato. Sussistono
giusti motivi per compensare le spese di causa fra le parti. Si dà atto di aver
dato lettura del dispositivo al termine della udienza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Castelfiorentino, accoglie il
ricorso, annulla il verbale di accertamento n° 78 A 2006 V elevato dalla
Polizia Municipale di Gambassi Terme. Spese compensate.
Castelfiorentino, 4.4.07.
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