(Omissis)
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la
sentenza del Tribunale di Latina che aveva ritenuto S. R. responsabile del
reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, codice della strada),
commesso in data 11.4.2003. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per
cassazione personalmente S. R. lamentando con un unico motivo l’inosservanza
delle norme processuali, con specifico riferimento agli artt. 356 c.p.p. e 114
disp. att. dello stesso codice, sul rilievo che la Corte di merito aveva
erroneamente disatteso l’eccezione di inutilizzabilità del processo verbale di
accertamento dello stato di ebbrezza per omesso avviso all’imputato della
possibilità di farsi assistere da difensore di fiducia. Il ricorso è
manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
L’eccezione difensiva, non merita accoglimento.
Assorbentemente va, infatti, rilevato che, come emerge dalla sentenza
impugnata, l’imputato risulta essere stato avvisato dai verbalizzanti della
facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e che in ogni caso tale
presunta omissione sarebbe ininfluente in quanto lo stesso si rifiutò di
sottoporsi all’esame alcoolimetrico in funzione del quale dovevano attivarsi le
garanzie difensive. In ogni caso deve, invero, rilevarsi, sotto un profilo di
ordine generale che il rilievo del tasso alcolemico mediante il c.d. alcooltest
costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354,
comma 3, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art.
356 senza però diritto ad essere previamente avvisato; ai sensi, poi, dell’art.
114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui
all’art. 356 c.p.p. "avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente,
che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”; in mancanza di
questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore
di ufficio come disposto per altri atti (v. artt., 350, 364 c.p.p).. Ciò detto,
in ogni caso, la violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. dà
luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta, che, ai sensi
dell’art. 182, comma 2, c.p.p., quando la parte vi assiste deve essere eccepita
prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente
dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex pluribus,
Sez. IV, 26 maggio 2006, Dionese, Sez. I, 21 maggio 2004, Defina; Sez. IV, 25
settembre 2003, Giannandrea).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.000 (mille), in favore della Cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
(omissis)
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