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Corte di Cassazione 27/10/2007

Giurisprudenza di legittimità - Guida in stato di ebbrezza - Art. 186 C.d.S. - Accertamento tasso alcolimetrico - Ininfluente la presenza difensore

Corte di Cassazione Penale sez.IV 19 ottobre 2007 n. 38576

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina che aveva ritenuto S. R. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, codice della strada), commesso in data 11.4.2003. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione personalmente S. R. lamentando con un unico motivo l’inosservanza delle norme processuali, con specifico riferimento agli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. dello stesso codice, sul rilievo che la Corte di merito aveva erroneamente disatteso l’eccezione di inutilizzabilità del processo verbale di accertamento dello stato di ebbrezza per omesso avviso all’imputato della possibilità di farsi assistere da difensore di fiducia. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
L’eccezione difensiva, non merita accoglimento.
Assorbentemente va, infatti, rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’imputato risulta essere stato avvisato dai verbalizzanti della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia e che in ogni caso tale presunta omissione sarebbe ininfluente in quanto lo stesso si rifiutò di sottoporsi all’esame alcoolimetrico in funzione del quale dovevano attivarsi le garanzie difensive. In ogni caso deve, invero, rilevarsi, sotto un profilo di ordine generale che il rilievo del tasso alcolemico mediante il c.d. alcooltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex art. 354, comma 3, c.p.p., cui il difensore può assistere ai sensi del successivo art. 356 senza però diritto ad essere previamente avvisato; ai sensi, poi, dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all’art. 356 c.p.p. "avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”; in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (v. artt., 350, 364 c.p.p).. Ciò detto, in ogni caso, la violazione del disposto dell’art. 114 disp. att. c.p.p. dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta, che, ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.p., quando la parte vi assiste deve essere eccepita prima del compimento dell’atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex pluribus, Sez. IV, 26 maggio 2006, Dionese, Sez. I, 21 maggio 2004, Defina; Sez. IV, 25 settembre 2003, Giannandrea).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000 (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
(omissis)


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Sabato, 27 Ottobre 2007
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