Sabato 21 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

DECRETO 28 aprile 2005, n. 129

Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato. (GU n. 160 del 12-7-2005- Suppl. Ordinario n.119)

DECRETO 28 aprile 2005, n. 129

Regolamento  recante  le modalità di accesso alla qualifica iniziale 
dei   ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli  ispettori,  degli
operatori  e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti
tecnici della Polizia di Stato. 
(GU n. 160 del 12-7-2005- Suppl. Ordinario n.119)

 

Titolo I
CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI
DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, ISPETTORI, OPERATORI E COLLABORATORI
TECNICI, REVISORI TECNICI E PERITI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I

Disposizioni di carattere generale
 
                      IL MINISTRO DELL’INTERNO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,   e  successive  modificazioni,  concernente  l’ordinamento  del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,   e  successive  modificazioni,  concernente  l’ordinamento  del
personale    della   Polizia   di   Stato   che   espleta   attività
tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197, recante
l’attuazione  dell’articolo  3  della  legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di riordino delle carriere del personale non direttivo della
Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 53;
  Considerato  che  ai  sensi  dell’articolo 6 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 335 del 1982, così come modificato
dall’articolo  1 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito
regolamento  occorre  individuare  le  modalità  di  svolgimento del
concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti
e  assistenti  della  Polizia  di  Stato  e  delle altre procedure di
reclutamento,  la  composizione  della  commissione esaminatrice e le
modalità di formazione della graduatoria finale;
  Rilevato  che  ai  sensi  dell’articolo  5  del  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 337 del 1982, così come modificato
dall’articolo  4 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito
regolamento  occorre  individuare  le  modalità  di  svolgimento dei
concorsi  per  l’accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo degli
operatori  e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato e delle
altre  procedure  di  reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale;
  Atteso  che ai sensi dell’articolo 20-quater del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 337 del 1982, così come modificato
dall’articolo  5 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito
regolamento  occorre  individuare  le  modalità  di  svolgimento del
concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici  della  Polizia  di  Stato,  comprese  le  eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, nonché
le  modalità  di  svolgimento  dei corsi di formazione, in relazione
alle  mansioni  tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami
di fine corso;
  Considerato  che  ai  sensi dell’articolo 27 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 335 del 1982, così come modificato
dall’articolo  3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito
regolamento  occorre  individuare  le  modalità  di  svolgimento dei
concorsi  per  l’accesso  alla  qualifica  iniziale  del  ruolo degli
ispettori  della  Polizia di Stato, la composizione delle commissioni
esaminatrici,  le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli
da  ammettere  a  valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a
ciascuna  categoria  di  titoli,  nonché i criteri per la formazione
della graduatoria finale;
  Considerato  altresì  che ai sensi dell’articolo 25-bis del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come
modificato  dall’articolo  6  del decreto legislativo n. 53 del 2001,
con   apposito   regolamento  occorre  individuare  le  modalità  di
svolgimento  dei  concorsi  per l’accesso alla qualifica iniziale del
ruolo  dei  periti  tecnici  della  Polizia  di  Stato,  comprese  le
eventuali  forme di preselezione, e la composizione delle commissioni
esaminatrici;
  Ritenuto  di  dover  procedere,  ai fini di una organica disciplina
delle  anzidette  materie,  all’emanazione  di  un  unico regolamento
ministeriale;
  Visto  l’articolo  17,  terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentito  il  parere  delle  Organizzazioni  sindacali del personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 gennaio 2004;
  Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di
Stato,   con   riferimento  alla  necessità  di  una  più  puntuale
individuazione  delle  materie  attinenti  alle  mansioni del profilo
professionale  per  il  quale  si concorre nei concorsi per l’accesso
alla  qualifica  iniziale  del ruolo dei revisori tecnici, poiché la
materia  e’  oggetto  di  una  complessa  attività  di revisione che
sopprime  alcuni  profili  professionali, rendendo le nuove procedure
concorsuali  rimodificabili con l’adozione di un regolamento ai sensi
dell’articolo  17  della  legge n. 400 del 1988 con cio’ contrastando
con  il principio di economia degli atti giuridici, di buon andamento
e celerità dell’azione amministrativa;
  Ritenuto di non poter, altresì, aderire al parere del Consiglio di
Stato  con  riferimento alla necessità di valutare, nei concorsi per
titoli  e  per  esami,  i titoli dopo le prove scritte e prima che si
proceda  alla  correzione  dei relativi elaborati così come previsto
dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994, n. 487, poiché per la Polizia di Stato la materia e’
specificatamente  disciplinata  dall’articolo 5, comma 4, della legge
30 novembre  1990,  n. 359 che stabilisce che nei concorsi per titoli
ed   esami  per  l’accesso  ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato,  la
valutazione  dei titoli e’ effettuata nei confronti dei candidati che
abbiano superato le prove d’esame;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell’articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
con nota n. 333.A/9806.2.3 del 2 settembre 2004;
 
                             A d o t t a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
   Possesso dei requisiti Provvedimenti di esclusione dal concorso
  1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono i seguenti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c) qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    d) idoneità  fisica,  psichica  ed attitudinale all’espletamento
dei  compiti  connessi  con  l’attività  propria  dei  ruoli e della
qualifica da rivestire.
  2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
  3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici    uffici,    dispensati    dall’impiego   per   persistente
insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai
sensi  dell’articolo  127,  primo  comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
  4.  L’Amministrazione  provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della  condotta  e  delle  qualità  morali  e  quello dell’idoneità
fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio, nonché le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
  5.  L’esclusione  dal concorso e’ disposta con decreto motivato del
Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
 
                               Art. 2.
                          Bando di concorso
  1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo
della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel
quale sono indicati:
    a) il  numero  dei  posti messi a concorso, la ripartizione tra i
vari  profili  professionali nel caso di concorsi per la copertura di
posti  nei  ruoli  tecnici,  ed  eventualmente la distribuzione degli
stessi nelle diverse regioni;
    b) i requisiti per la partecipazione;
    c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti;
    d) i documenti prescritti;
    e) il  termine  e  le modalità di presentazione delle domande di
ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera d);
    f) le materie oggetto delle prove d’esame;
    g) il  diario della prova scritta d’esame o della eventuale prova
preselettiva   con   l’indicazione   della   sede  o  delle  sedi  di
effettuazione  e  la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero
la  data  della  Gazzetta  Ufficiale  nella quale sarà pubblicato il
diario   delle   suddette  prove.  E’  facoltà  dell’Amministrazione
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  anche  il  diario della prova
orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
    h) la   votazione   minima  da  conseguire  nell’eventuale  prova
preselettiva e nelle prove d’esame;
    i) il   riferimento  alla  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  che
garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e donne per l’accesso al
lavoro;
    l)  i  titoli  di  preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e
successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro
presentazione;
    m) le  prove  di  efficienza fisica nei concorsi per l’accesso ai
ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori;
    n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
 
 
                               Art. 3.
                Domande di partecipazione ai concorsi
  1.  Le  domande  di partecipazione ai concorsi, redatte su modelli,
anche  telematici,  predisposti dall’Amministrazione, sono presentate
alla  Questura  della  provincia  ove il candidato risiede o ad altri
Enti  specificati  dal  bando  entro  il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Le  domande  si  considerano  prodotte  in tempo utile anche se
spedite alla Questura ovvero al suddetto Ente a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  entro lo stesso termine di cui al comma
precedente.  A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Le modalità ed il termine di presentazione delle domande
redatte su modelli telematici sono indicate nel bando di concorso.
  3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
    a) il cognome e il nome;
    b) la data e il luogo di nascita;
    c) il possesso della cittadinanza italiana;
    d) il  comune  ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    e) l’immunità  da  condanne  penali,  ovvero  le condanne penali
riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
    f) il  possesso  del titolo di studio richiesto con l’indicazione
dell’istituto  che  lo  ha  rilasciato  e  della data in cui e’ stato
conseguito;
    g) i  servizi  eventualmente  prestati  come dipendenti presso le
pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
    h) la  lingua  straniera, scelta tra quelle indicate nel bando di
concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
    i) per  i  candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli  obblighi  di  leva, con la specificazione, ove occorra, di non
essere  stati  ammessi  a  prestare  servizio  militare  non armato o
servizio sostitutivo civile;
    l)   l’eventuale   possesso   di  titoli  di  preferenza  di  cui
all’articolo  5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
    m) ogni  altra  indicazione specificamente richiesta dal bando di
concorso.
  4.  La  lettera  i)  del comma e’ efficace entro i termini previsti
dall’articolo 61.
  5. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
revisori  e  dei  periti tecnici i candidati, oltre a quanto previsto
dal  comma  3,  devono indicare il profilo professionale per il quale
intendono concorrere.
  6. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del
recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso
e  l’impegno  a  far conoscere le successive eventuali variazioni del
recapito stesso.
  7.  I  candidati,  che  intendono  concorrere  ai  posti  riservati
previsti  dall’articolo  4,  devono  farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base
al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell’ipotesi
di  cui  al  comma  3  del  medesimo articolo 4, la lingua italiana o
tedesca nella quale intendono sostenere le prove d’esame.
  8.  L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete
indicazioni  di  recapito  da parte del candidato o di mancata oppure
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  di  recapito indicato nella
domanda,   ne’  di  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
 
 
                               Art. 4.
                    Riserve di posti e preferenze
  1.  Ai  concorsi  si applicano le disposizioni previste dalle leggi
speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie
di   cittadini,   subordinatamente   all’accertamento  dei  requisiti
prescritti.  Tali  riserve  non  possono superare complessivamente la
metà  dei  posti  messi  a  concorso.  Qualora,  in relazione a tale
limite,  si  rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare
secondo  legge, essa si attuerà in misura proporzionale per ciascuna
categoria di aventi diritto a riserva.
  2.  Si  applica,  altresì, la riserva dei posti a favore di coloro
che  siano  in  possesso  dell’attestato  di  cui  all’articolo 4 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 luglio 1976, n. 752 e
successive modificazioni.
  3.  I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2
sostengono le prove d’esame nella lingua italiana o tedesca prescelta
nella domanda di partecipazione al concorso.
  4.  I  candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al
comma  2  vengono  assegnati,  come prima sede di servizio, ad uffici
della  provincia  autonoma  di Bolzano ovvero di quella di Trento con
competenza regionale.
  5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati
nell’articolo  5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni
di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati
dai  candidati  nella  domanda di partecipazione al concorso e devono
essere  posseduti  entro la data di scadenza dei termini previsti nel
relativo  bando.  A  parità  di merito e di titoli, la preferenza e’
determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.
  6. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
revisori  tecnici  il  dieci  per  cento  dei  posti  disponibili  e’
riservato  al  personale  del  ruolo  degli operatori e collaboratori
tecnici   in   possesso   del   prescritto   titolo   di   studio   e
dell’abilitazione  professionale  eventualmente  prevista dalla legge
per  l’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per
il quale si concorre.
  7.  Nei  concorsi  per  l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo
degli  ispettori un sesto dei posti e’ riservato agli appartenenti al
ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio.
Un  sesto  dei  posti  disponibili,  fermo  restando  il possesso dei
prescritti  requisiti  ad  eccezione del limite di età, e’ riservato
agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con alm
          
Venerdì, 24 Giugno 2005
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK