DECRETO 28 aprile 2005, n. 129 Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale
dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli
operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti
tecnici della Polizia di Stato.
(GU n. 160 del 12-7-2005- Suppl. Ordinario n.119) |
Titolo I CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l’attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53; Considerato che ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale; Rilevato che ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale; Atteso che ai sensi dell’articolo 20-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento del concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso; Considerato che ai sensi dell’articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell’esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale; Considerato altresì che ai sensi dell’articolo 25-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, così come modificato dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalità di svolgimento dei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, e la composizione delle commissioni esaminatrici; Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all’emanazione di un unico regolamento ministeriale; Visto l’articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 14 gennaio 2004; Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessità di una più puntuale individuazione delle materie attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, poiché la materia e’ oggetto di una complessa attività di revisione che sopprime alcuni profili professionali, rendendo le nuove procedure concorsuali rimodificabili con l’adozione di un regolamento ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1988 con cio’ contrastando con il principio di economia degli atti giuridici, di buon andamento e celerità dell’azione amministrativa; Ritenuto di non poter, altresì, aderire al parere del Consiglio di Stato con riferimento alla necessità di valutare, nei concorsi per titoli e per esami, i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati così come previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, poiché per la Polizia di Stato la materia e’ specificatamente disciplinata dall’articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1990, n. 359 che stabilisce che nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e’ effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d’esame; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 333.A/9806.2.3 del 2 settembre 2004; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Possesso dei requisiti Provvedimenti di esclusione dal concorso 1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi con l’attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 3. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 5. L’esclusione dal concorso e’ disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Art. 2. Bando di concorso 1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso, la ripartizione tra i vari profili professionali nel caso di concorsi per la copertura di posti nei ruoli tecnici, ed eventualmente la distribuzione degli stessi nelle diverse regioni; b) i requisiti per la partecipazione; c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti; d) i documenti prescritti; e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera d); f) le materie oggetto delle prove d’esame; g) il diario della prova scritta d’esame o della eventuale prova preselettiva con l’indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario delle suddette prove. E’ facoltà dell’Amministrazione pubblicare nella Gazzetta Ufficiale anche il diario della prova orale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; h) la votazione minima da conseguire nell’eventuale prova preselettiva e nelle prove d’esame; i) il riferimento alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; l) i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché i termini e le modalità della loro presentazione; m) le prove di efficienza fisica nei concorsi per l’accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori; n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. Art. 3. Domande di partecipazione ai concorsi 1. Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su modelli, anche telematici, predisposti dall’Amministrazione, sono presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede o ad altri Enti specificati dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla Questura ovvero al suddetto Ente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le modalità ed il termine di presentazione delle domande redatte su modelli telematici sono indicate nel bando di concorso. 3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: a) il cognome e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) l’immunità da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico; f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e’ stato conseguito; g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova; i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra, di non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile; l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; m) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso. 4. La lettera i) del comma e’ efficace entro i termini previsti dall’articolo 61. 5. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere. 6. Le domande devono, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. 7. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall’articolo 4, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando, altresì, nell’ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d’esame. 8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne’ di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Art. 4. Riserve di posti e preferenze 1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all’accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si rendesse necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attuerà in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al comma 2 sostengono le prove d’esame nella lingua italiana o tedesca prescelta nella domanda di partecipazione al concorso. 4. I candidati dichiarati vincitori nei posti riservati di cui al comma 2 vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia autonoma di Bolzano ovvero di quella di Trento con competenza regionale. 5. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza indicati nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. I titoli devono essere indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso e devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando. A parità di merito e di titoli, la preferenza e’ determinata in base a quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. 6. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici il dieci per cento dei posti disponibili e’ riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell’abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. 7. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori un sesto dei posti e’ riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. Un sesto dei posti disponibili, fermo restando il possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età, e’ riservato agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con alm Venerdì, 24 Giugno 2005
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