Con
la sentenza n. 5108/07 emessa in data 11.05.2007, il Giudice di Pace di Bologna
ha chiarito che l’opposizione a sanzione amministrativa di cui all’art. 22
della legge n. 689 del
1981, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione,
sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
Sulla base di tale principio ha pertanto affermato che, in tale giudizio,
l’amministrazione irrogante assume veste sostanziale di attore sotto il profilo
dell’onere probatorio ed ha ritenuto che l’omesso deposito dei documenti atti a
dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, prescritto ai sensi
dell’ art. 23 comma 2°, giustifica l’accoglimento dell’opposizione. (Altalex,
26 ottobre 2007. Nota di Sirte Besutti e Chiara Nicoletti)
Giudice di Pace Bologna Sezione III Civile Sentenza 11 maggio 2007, n. 5108
REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA DOTT. PAOLA CARETTI Della
III sezione civile
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella
causa civile iscritta al N. 4220/06 Ruolo Generale promossa da **************** contro Sindaco
Pro-tempore del Comune di Bologna OGGETTO:
opposizione a sanzione amministrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso depositato in Cancelleria in data 22.02.2006 ********proponeva ricorso
avverso i verbali di accertamento n.*******elevati per la violazione dell’art.
7 co. 1 lett. A-13 in quanto "circolava violando il divieto di
circolazione".
Parte ricorrente dichiarava che la ditta effettuava un servizio di Pronto
intervento per garantire la continuità dell’erogazione di calore e la sicurezza
degli impianti e di essere in possesso di tre contrassegni DSI.
La stessa chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento opposto.
Alla prefissata udienza dell’11.05.2007 era presente il difesnore della
ricorrente, che insisteva nell’accoglimento del ricorso e rilevava che il
Comune di Bologna, non costituendosi, non aveva fornito prove né argomentazioni
contrarie a quelle dedotte nel ricorso.
Nessuno compariva per il Comune di Bologna, che non si era costitutito.
La causa veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data
pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’opposizione a sanzione amministrativa di
cui all’art. 22 della legge 689 del 1981, pur formalmente strutturata come
giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della
pretesa sanzionatoria.
Attraverso l’impugnazione dell’atto si perviene, infatti, ad un giudizio di
merito nel quale l’amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore,
sotto il profilo dell’onere probatorio, come tra l’altro confermato dal dovere
ad esso imposto dal comma secondo dell’art. 23 L. 689 del 1981, di
"depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia
del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchè alla contestazione
o notificazione della violazione".
Nel caso di specie il Comune di Bologna non ha soddisfatto l’onere di cui
all’art. 23 comma 2 della legge 689/81 del preventivo deposito dei documenti
atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria. Pertanto questo
Giudice ritiene di dover accogliere il ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando sulla opposizione
proposta da ************ ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna in data 11 maggio 2007.
Il Giudice di Pace Dott.ssa Paola Caretti
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