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Giurisprudenza di merito - Opposizione a sanzione amministrativa ed onere probatorio della p.a.

Giudice di Pace Bologna, sentenza 11.05.2007 n° 5108

Con la sentenza n. 5108/07 emessa in data 11.05.2007, il Giudice di Pace di Bologna ha chiarito che l’opposizione a sanzione amministrativa di cui all’art. 22 della legge n. 689 del 1981, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
Sulla base di tale principio ha pertanto affermato che, in tale giudizio, l’amministrazione irrogante assume veste sostanziale di attore sotto il profilo dell’onere probatorio ed ha ritenuto che l’omesso deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, prescritto ai sensi dell’ art. 23 comma 2°, giustifica l’accoglimento dell’opposizione.
(Altalex, 26 ottobre 2007. Nota di Sirte Besutti e Chiara Nicoletti)

Giudice di Pace
Bologna
Sezione III Civile
Sentenza 11 maggio 2007, n. 5108

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA DOTT. PAOLA CARETTI
Della III sezione civile

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4220/06 Ruolo Generale promossa da ****************
contro
Sindaco Pro-tempore del Comune di Bologna
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.02.2006 ********proponeva ricorso avverso i verbali di accertamento n.*******elevati per la violazione dell’art. 7 co. 1 lett. A-13 in quanto "circolava violando il divieto di circolazione".
Parte ricorrente dichiarava che la ditta effettuava un servizio di Pronto intervento per garantire la continuità dell’erogazione di calore e la sicurezza degli impianti e di essere in possesso di tre contrassegni DSI.
La stessa chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento opposto.
Alla prefissata udienza dell’11.05.2007 era presente il difesnore della ricorrente, che insisteva nell’accoglimento del ricorso e rilevava che il Comune di Bologna, non costituendosi, non aveva fornito prove né argomentazioni contrarie a quelle dedotte nel ricorso.
Nessuno compariva per il Comune di Bologna, che non si era costitutito.
La causa veniva decisa come da separato dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’opposizione a sanzione amministrativa di cui all’art. 22 della legge 689 del 1981, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
Attraverso l’impugnazione dell’atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l’amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell’onere probatorio, come tra l’altro confermato dal dovere ad esso imposto dal comma secondo dell’art. 23 L. 689 del 1981, di "depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonchè alla contestazione o notificazione della violazione".
Nel caso di specie il Comune di Bologna non ha soddisfatto l’onere di cui all’art. 23 comma 2 della legge 689/81 del preventivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria. Pertanto questo Giudice ritiene di dover accogliere il ricorso.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da ************ ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso;
2) dichiara compensate le spese di lite.


Così deciso in Bologna in data 11 maggio 2007.

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Paola Caretti
© asaps.it
Martedì, 30 Ottobre 2007
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