E’ il decreto del
presidente della Repubblica 54 del 2006, cioè il "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea" a disciplinare la
circolazione e il soggiorno dei cittadini Ue nostro territorio. Il decreto
prevede espressamente il loro libero ingresso ma "fatte salve le
limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle di
tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica in
vigore in Italia". L’articolo 7, che disciplina le espulsioni, prevede,
ancora, la deroga per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma
avverte che "i provvedimenti devono essere adottati esclusivamente in
relazione al comportamento personale dell’individuo". Il comma 2, però,
prescrive che "la sola esistenza di condanne penali non può
automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti". (01 novembre 2007) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 18 gennaio 2002, n. 54 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. (Testo A)" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 69 IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; E m a n a Titolo I Art. 1. (L) 1. I cittadini di uno Stato membro
dell’Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica,
fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da
quelle a tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita’
pubblica in vigore per l’Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e
agli Accordi fra Stati membri dell’Unione europea e alle relative disposizioni
di attuazione. 2. Salvo che sia diversamente disposto
in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri
dell’Unione europea in vigore per l’Italia, i cittadini di cui al comma 1
devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la
legge nazionale almeno all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato, e
sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di
pubblica sicurezza. Art. 2. (L) 1. I cittadini di cui all’articolo
1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3. 2. Per i soggiorni di durata
superiore a tre mesi, i cittadini di cui all’articolo 1 sono tenuti a
richiedere la carta di soggiorno di cui all’articolo 5. 3. Fatte salve le disposizioni di
leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata
non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all’articolo 1 sono tenuti
unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per
l’esercizio di particolari attivita’. Art. 3. (L) 1. Hanno diritto al soggiorno nel
territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
che: 2. Hanno diritto al soggiorno nel
territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di
soggiorno di cui all’ articolo 5: 3. Per i soggetti indicati alle
lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e’ altresi’ riconosciuto, quale
che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta’ minore e agli
ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a
loro carico, nonche’ in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel
Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti
del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge. 4. Per i soggetti indicati alle
lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e’ riconosciuto a condizione che: 5. Per l’accesso alle attivita’
lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte
le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in
materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico
impiego nei termini previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. 6. Ai lavoratori frontalieri, che
hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell’Unione europea nel cui
territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana,
verra’ rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile
automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro
dell’interno. Art. 4. (L) 1. Il diritto di soggiorno per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche’ i
beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste. Titolo II Art. 5 (R) 1. La domanda per il rilascio
della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea deve essere presentata, entro tre mesi dall’ingresso nel territorio
della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l’interessato si
trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell’interno, nel quale siano riportati: 2. La domanda deve essere
corredata della fotografia dell’interessato, in formato tessera, in quattro
esemplari; in luogo della fotografia in piu’ esemplari, all’interessato puo’
essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell’immagine, in dotazione all’ufficio. 3. All’atto della presentazione
della domanda il cittadino dell’Unione europea e’ tenuto ad esibire il
passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente
autorita’ nazionale, nonche’: 4. Con la domanda, l’interessato
puo’ richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i
familiari di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro
cittadinanza: 5. Nei casi previsti dal comma 4,
la domanda, contenente l’indicazione delle generalita’ complete, della
nazionalita’, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate,
deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni
attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al
comma 3, nonche’, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente
all’Unione europea, della documentazione richiesta dall’articolo 16, commi 5 e
6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All’atto
della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il
documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno
Stato membro dell’Unione europea, il passaporto o documento equipollente. 6. L’addetto alla ricezione,
esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo’ trattenere
copia, ed accertata l’identita’ dei richiedenti, rilascia un esemplare della
scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell’interessato e del timbro
datario dell’ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno
in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno
richiesti. Analogo esemplare e’ rilasciato alle persone di cui al comma 4 di
eta’ maggiore. 7. I documenti di soggiorno,
nonche’ i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo,
vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente. Art. 6. (R) 1. La carta di soggiorno per i
cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e’ rilasciata su modello
conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell’interno, entro
centoventi giorni dalla richiesta. L’interessato puo’ dimorare provvisoriamente
sul territorio, fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego
della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e
sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi
di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La carta di soggiorno di cui
sopra e’ valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di
cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all’anno,
per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non puo’ avere durata
superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo. 3. La carta e’ rinnovabile: 4. La carta di soggiorno
costituisce documento d’identificazione personale per non oltre cinque anni
dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e’ effettuato a richiesta
dell’interessato, con l’indicazione aggiornata del luogo di residenza,
corredata di nuove fotografie. 5. Fatte salve le disposizioni
piu’ favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo
regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei
mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall’assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita’ della carta
di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita’ non puo’ essere
ritirata ai cittadini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), per il solo
fatto che non esercitino piu’ un’attivita’ in seguito ad incapacita’ temporanea
dovuta a malattia o infortunio. Art. 7. (L) 1. Alle disposizioni di cui agli
articoli da 1 a 6, concernenti l’ingresso o il soggiorno dei cittadini degli
altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica,
nonche’ al loro allontanamento dal territorio stesso, puo’ derogarsi solo per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita’ pubblica. I
provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati
esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo. 2. La sola esistenza di condanne
penali non puo’ automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti. 3. La scadenza del documento di
identita’ che ha permesso l’ingresso nel territorio della Repubblica delle
persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non puo’ giustificare il loro
allontanamento dal territorio nazionale. 4. Salvo il caso che vi si
oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita’ pubblica, sui quali si basa il
provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell’interessato. 5. Le malattie o infermita’ che
possono giustificare il rifiuto d’ingresso o di soggiorno sul territorio della
Repubblica sono quelle menzionate nell’allegato A al presente decreto. 6. Le malattie o infermita’ che
insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato
nei termini di cui all’articolo 6, non possono giustificare l’allontanamento
dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro
dell’Unione. Art. 8 (L) 1. Salvo motivi di urgenza il
termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea per
abbandonare il territorio nazionale non puo’ essere inferiore a quindici
giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso
di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal
territorio della Repubblica. 2. Scaduto il termine concessogli,
l’autorita’ di pubblica sicurezza provvedera’ all’avviamento dell’interessato
alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio. Art. 9. (R) 1. Il provvedimento di diniego del
rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica della persona gia’ autorizzata a
soggiornare su questo stesso, e’ adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver
sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l’interessato
puo’ farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino
di possedere i seguenti requisiti: 2. Il responsabile del
procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del
provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l’interessato della
facolta’ di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data
dell’audizione ed il termine entro il quale puo’ depositare difese scritte. Il
parere della Commissione e’ richiesto dal responsabile del procedimento entro
trenta giorni dall’avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia
nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere. 3. La Commissione di cui ai commi
1 e 2 e’ istituita presso il Ministero dell’interno, e’ nominata con decreto
del Ministro dell’interno ed e’ composta da un prefetto, che la presiede, da un
questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di
direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri
degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un
funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario
della Commissione. Art. 10. (L) 1. Il terzo comma dell’articolo
unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e’ sostituito dal seguente:
"La carta d’identita’ e’ titolo valido per l’espatrio anche per motivi di
lavoro negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli con i quali vigono,
comunque, particolari accordi internazionali.". Art. 11. (L) 1. Per i minori degli anni
diciotto l’espatrio e’ subordinato all’assenso del genitore esercente la patria
potesta’, o della persona che esercita la tutela. 2. Per gli interdetti o gli
inabilitati, l’espatrio e’ subordinato all’assenso di chi esercita,
rispettivamente, la tutela o la curatela. 3. Non puo’ respingersi alla frontiera
il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita’
italiane, anche se questo e’ scaduto di validita’ o quando la cittadinanza del
titolare medesimo sia contestata. Art. 12. (L) 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la validita’ dei passaporti rilasciati
ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell’Unione europea, al
fine di esercitarvi una attivita’ indipendente oppure subordinata, e’ stabilita
in anni cinque. Art. 13. (L) 1. I passaporti e le carte
d’identita’ concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una
attivita’ indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato
membro dell’Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto
o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. 2. Le stesse disposizioni si
applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei
documenti stessi. Art. 14. (R) 1. Gli agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti di cui all’articolo 127 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nonche’ gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui
all’articolo 243 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia
della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualita’
mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorita’ del luogo dove ha
sede la ditta. Art. 15. (L) 1.
E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656. TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI
RIFERIMENTI PREVIGENTI AL D.P.R. COMPRENDENTE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI
STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
=====================================================================
ARTICOLATO DEL D.P.R. | RIFERIMENTO PREVIGENTE
===================================================================== Articolo
1 (Ingresso nel | territorio dello Stato).... | -
--------------------------------------------------------------------- Articolo
2 (Soggiorno nel | territorio dello Stato).... | -
--------------------------------------------------------------------- Articolo
3 (Diritto di soggiorno) |Articolo 1, primo comma, d.P.R. 30 comma 1, lettera
a).... | dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- |Articolo
2, primo comma, d.P.R. 30 comma 1, lettera b).... | dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- |Articolo
3, primo comma, d.P.R. 30 comma 1, lettera c).... | dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- |
Articolo 5-ter, primo comma, comma 1, lettera d).... | d.P.R. 30 dicembre 1965,
n. 1656 --------------------------------------------------------------------- |
Articolo 5-bis, primo comma, comma 1, lettera e).... | d.P.R. 30 dicembre 1965,
n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
|Articolo 2, nono comma, d.P.R. 30 comma 2.... | dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- |
Articolo 1, secondo comma, 2, |secondo e terzo comma, 3, secondo |comma, d.P.R.
30 dicembre 1965, n. comma 3.... | 1656
--------------------------------------------------------------------- |
Articolo 5-bis, primo e secondo | comma e articolo 5-ter, primo e |secondo
comma, d.P.R. 30 dicembre comma 4.... | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- |
Articolo 5-quater, primo comma, comma 5.... | d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- |
Articolo 2, ultimo comma, d.P.R. comma 6.... | 30 dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
4 (Permanenza del diritto|Articolo 5-quater, secondo comma, di soggiorno).... |
d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
Articolo 5 (Richiesta della carta | Articolo 5-quinquies, d.P.R. 30 di
soggiorno).... | dicembre 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- | Articolo
2, comma quinto e comma Articolo 6 (Rilascio della carta |sesto, d.P.R. 30
dicembre 1965, n. di soggiorno).... | 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
7 (Presupposti e limiti | Articolo 6, d.P.R. 30 dicembre del potere di
allontanamento).... | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
8 (Allontanamento dal | Articolo 8, d.P.R. 30 dicembre territorio).... | 1965,
n. 1656 ---------------------------------------------------------------------
Articolo 9 (Procedimento in caso | di determinazione negativa | Articolo 9,
d.P.R. 30 dicembre dell’interessato) | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
10 (Validita’ per | l’espatrio della carta | Articolo 10, d.P.R. 30 dicembre
d’identita).... | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
11 (Condizioni | Articolo 11, d.P.R. 30 dicembre particolari per
l’espatrio).... | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
12 (Validita’ | Articolo 12, d.P.R. 30 dicembre quinquennale dei
passaporti).... | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
13 (Esenzione da diritti | o imposte per i documenti di | Articolo 13, d.P.R.
30 dicembre espatrio).... | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
14 (Documentazione | necessaria per attivita’ | disciplinate da norma di
pubblica | Articolo 14, d.P.R. 30 dicembre sicurezza) | 1965, n. 1656
--------------------------------------------------------------------- Articolo
15 (Abrogazioni).... | - Allegato A ELENCO A) Malattie che possono mettere in
pericolo la sanita’ pubblica: Da CittadinoLex |
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